Superbonus 110%: obbligo di equo compenso per i professionisti-consulenti

La novità inserita nel Dl Ristori con un emendamento approvato al Senato

Scatta l'obbligo di equo compenso per i professionisti che operano come consulenti nell'ambito del Superbonus al 110 per cento. A sancirlo è un emendamento al Dl Ristori (Dl 137 del 2020), approvato in Commissioni riunite Finanza e Bilancio al Senato. Decreto che nel pomeriggio di lunedì approda in Aula a Palazzo Madama.

Sarà il ministero dello Sviluppo economico, d'intesa con il ministero della Pa, a vigilare sul rispetto del principio sancito, segnalando eventuali violazioni all'Autorità garante per la concorrenza e del mercato. Più nel dettaglio, la misura è indirizzata ai professionisti a cui il Dl Rilancio, nel definire la maxi-detrazione fiscale, ha affidato un ruolo determinante nella valutazione e nella verifica dei requisiti necessari per accedere all'incentivo.

Aggiornamento del 18 dicembre
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Equo compenso e applicazione dei parametri

Dunque ai professionisti impegnati sul fronte Superbonus si applica la disciplina dell'equo compenso, sulla quale vigila il Mise.

L'emendamento approvato rimanda direttamente alla legge 205 del 2017, ossia alla legge di Bilancio 2018 che ha modificato l'istituto dell'equo compenso per gli avvocati e gli altri professionisti iscritti in Ordini e Collegi professionali. Sono due i principi fondamentali dell'istituto dell'equo compenso su cui il ministero dello Sviluppo economico sarà dunque tenuto a vigilare. Il primo è legato alla definizione di equo compenso, considerato tale se risulta «proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto», tenuto conto delle caratteristiche della prestazione. Inoltre, il compenso è equo se conforme ai parametri definiti con regolamento del ministero della Giustizia (decreti Parametri).

Superbonus, il ruolo dei professionisti

Va ricordato che i professionisti hanno un ruolo fondamentale in relazione alla maxi-detrazione. Rilasciano l'Attestato di prestazione energetica ante e post intervento nella forma della dichiarazione asseverata. Passaggio fondamentale per attestare il "salto" richiesto di due classi energetiche (o il conseguimento della classe energetica più alta). I tecnici abilitati, inoltre, asseverano il rispetto del Dm Requisiti e la congruità delle spese sostenute.

Anche l'efficacia degli interventi ai fini della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti, in questo caso incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali. Ci sono, inoltre, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili. Dunque il ruolo del professionista è ampio e di grande responsabilità. E, la norma - non va dimenticato - stabilisce anche sanzioni amministrative per le attestazioni o asseverazioni infedeli.

di Mariagrazia Barletta

 

L'EMENDAMENTO APPROVATO
Art. 17-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di equo compenso per le prestazioni professionali)

1. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 119, 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77 e del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, in materia di requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - ecobonus, nell'ambito delle procedure previste per le detrazioni fiscali in materia di edilizia ed energetica sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ai soggetti interessati dalla vigente normativa, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, è fatto obbligo nei confronti di questi, l'osservanza delle disposizioni previste in materia di disciplina dell'equo compenso previste dall'articolo 1, comma 487 della legge 27 dicembre 2017, n. 2015, nei riguardi dei professionisti incaricati agli interventi per i lavori previsti, iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro della pubblica amministrazione garantisce le misure di vigilanza ai sensi del precedente comma, segnalando eventuali violazioni, all'Autorità garante per la concorrenza e del mercato, ai fini del rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

 

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