I contributi e le indennità erogati in via eccezionale per dare un sostegno a imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, non concorrono alla formazione del reddito imponibile e quindi non influiscono nel calcolo delle imposte (Irpef, Ires e Irap).
La novità entra a far parte del Dl Ristori con una modifica approvata al Senato, che ha appena dato il via libera, con voto di fiducia, al Ddl di conversione che ora passa alla Camera per un veloce esame (Il Dl deve essere convertito entro il 27 dicembre). Tra l'altro nel Ddl sono confluiti anche i Dl Ristori bis, ter e quater.
Quanto alla detassazione appena introdotta, questa si applica a tutti gli indennizzi legati all'emergenza, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione. Una norma importante anche per i professionisti che impatta positivamente sui bonus (indennizzi una tantum) ricevuti come ristoro per la crisi innescata dalla pandemia. Per gli architetti nello specifico la detassazione si applica ai bonus di 600 e mille euro stanziati dal Governo e erogati da Inarcassa e anche ad eventuali indennità regionali.
Aggiornamento del 18 dicembre
• I Dl Ristori sono legge: tutte le novità dall'equo compenso allo sblocco degli incarichi al Mibact - Ok a rinvii di scadenze fiscali, contributo a fondo perduto per gli affitti e detassazione contributi Covid
Ok all'equo compenso per i professionisti del Superbonus
Come già anticipato in un articolo del 14 dicembre, passa anche l'obbligo di equo compenso per i professionisti che operano come consulenti nell'ambito del Superbonus al 110 per cento. Sarà il ministero dello Sviluppo economico, d'intesa con il ministero della Pa, a vigilare sul rispetto del principio sancito, segnalando eventuali violazioni all'Autorità garante per la concorrenza e del mercato.
Va precisato che si tratta di una norma che serve a tutelare i professionisti ingaggiati dai general contractor che gestiscono l'intero "pacchetto" Superbonus, dalla progettazione, all'esecuzione coprendo anche gli aspetti finanziari legati allo sconto in fattura e alla cessione del credito, che - da quanto denunciato dalle professioni tecniche - tenderebbero a sottopagare i professionisti.
Inoltre, l'emendamento approvato richiama il principio dell'equo compenso sancito per gli avvocati e poi ampliato con il Dl fiscale del 2017 a tutti i professionisti iscritti in Ordini e Collegi. Tale principio - va detto - esclude i rapporti del professionista con microimprese e piccole e medie imprese e include, invece, i grandi committenti e la Pa.
Via libera ai dehors senza autorizzazione in aree vincolate
«Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da Covid-19», a partire dal 1º gennaio 2021 e non oltre il 31 marzo 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili a servizio di bar, ristoranti, pizzerie, etc..,, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, non è soggetta alle autorizzazioni previste dal Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (artt. 21 e 146)
Inoltre, per la posa in opera delle strutture amovibili è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del Tu Edilizia. Significa che rientrano nella categoria di edilizia libera le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità, anche se non è rispettato il termine massimo attualmente fissato in 180 giorni per la rimozione dell'opera.
Proroga dei dottorati di ricerca
I dottorandi dell'ultimo anno di corso che abbiano già beneficiato della proroga stabilita dal Dl Rilancio (Dl 34 del 2020) possono fruire di un altro differimento, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente.
Della proroga del termine finale del corso possono beneficiare anche i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In tale ultimo caso la pubblica amministrazione di appartenenza ha facoltà di prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato.
di Mariagrazia Barletta
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