I contributi, di qualsiasi natura, erogati come indennizzo durante l'emergenza Covid ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, costituiscono un aiuto economico eccezionale e dunque non concorrono alla formazione del reddito imponibile. In altre parole, non influiscono nel calcolo delle imposte (Irpef, Ires e Irap).
A confermarlo è l'Agenzia delle Entrate nella risposta ad un interpello (la n. 84) pubblicata il 3 febbraio.
L'amministrazione finanziaria chiama in causa il Dl Ristori (Dl 137 del 2020) che con l'articolo 10-bis è intervenuto sulla questione, affermando che gli indennizzi Covid, «da chiunque erogati» (ossia da casse private, Gestione separata, regioni, etc..) ed «indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione», non sono soggetti a tassazione. E questo vale se i destinatari del ristoro economico sono «soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi». Dunque la detassazione vale anche per i professionisti che hanno ricevuto gli indennizzi una tantum di 600 e mille euro, stanziati dal governo.
Si veda anche:
• Dl Ristori, ok alla detassazione per gli indennizzi Covid dei professionisti
Riguardo ai destinatari che godono della detassazione, l'Agenzia delle Entrate aggiunge, però, delle precisazioni. In particolare i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa beneficiano della detassazione solo se producono reddito di lavoro autonomo (ai sensi dell'articolo 53 del Tuir). Più nel dettaglio - viene precisato nella risposta all'interpello - i titolari di collaborazione, coordinata e continuativa usufruiscono della detassazione se hanno un reddito di lavoro autonomo, rilevabile dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, non superiore a 23.400 euro, abbiano un volume d'affari complessivo non superiore a 30mila euro e non siano titolari di un contratto di lavoro subordinato.
Per tali soggetti l'indennizzo Covid non rileva ai fini dell'imposizione sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e, conseguentemente, non è soggetto a ritenuta alla fonte da parte dell'ente al momento dell'erogazione.
pubblicato il: