Gli interventi ammessi al Superbonus, ad eccezione di quelli che comportano la demolizione e ricostruzione di edifici, sono classificabili nella manutenzione straordinaria e sono realizzabile tramite Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), la cui presentazione non richiede l'attestazione dello stato legittimo.
È questo uno dei punti chiave dell'articolo 33 del Dl Semplificazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2021 e in vigore da oggi, 1° giugno. Sono diverse le modifiche che tale articolo apporta alla maxi-detrazione, andando a modificare l'articolo 34 del Dl cosiddetto Rilancio (n. 34 del 2020).
Si veda anche:
• Superbonus: ecco perché la "semplificazione" non è risolutiva
IL TESTO DEL DL SEMPLIFICAZIONI PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE
Interventi con Cila e senza attestazione dello stato legittimo
Dunque gli interventi del Superbonus, al netto delle ricostruzioni edilizie, sono soggetti alla Cila. Decade l'obbligo, come si accennava, di attestare lo stato legittimo dell'immobile così come è stato definito dall'articolo 9-bis del Tu Edilizia (articolo che resta in vigore) introdotto dal Dl Semplificazioni dello scorso anno (Dl 76 del 2020). Punto controverso, da più parti additato come il maggiore responsabile della mancata "esplosione" della detrazione al 110 per cento.
Nella Cila vanno ora attestati: gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto di intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione (condono o sanatoria); oppure va attestato che la costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967.
Il Dl Semplificazioni identifica poi quattro casi che determinano la decadenza del beneficio fiscale: mancata presentazione della Cila; interventi in difformità dalla Cila; assenza dell'attestazione dei dati obbligatori (estremi del titolo abilitativo o del provvedimento legittimante, edificio ante 1967), non corrispondenza al vero delle attestazioni e delle asseverazioni richieste dalla normativa per l'accesso alla maxi-detrazione.
«Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento». Significa che anche se i tecnici sono sollevati dall'attestazione dello stato legittimo, ogni abuso (non totale) e ogni difformità precedenti alla realizzazione degli interventi del Superbonus, restano comunque tali e quindi sanzionabili. In pratica, con le nuove disposizioni del Dl Semplificazioni non sono cancellati i poteri sanzionatori e repressivi dell'amministrazione. Inoltre «restano fermi, ove dovuti, gli oneri di urbanizzazione».
Prima di dichiarare risolutiva la semplificazione, vanno considerati sia l'incrocio con le leggi regionali sia la responsabilità dei tecnici riguardo alle verifiche di conformità degli edifici rispetto alle varie normative tecnico-urbanistiche come quelle paesaggistiche, antincendio, relative alle sicurezza delle strutture, etc.. Verifiche dalle quali - nonostante il tentativo di semplificazione - sembra impossibile poter prescindere, in quanto rientrano comunque nelle responsabilità del professionista.
Superbonus anche per l'eliminazione delle barriere architettoniche associata al sismabonus
La detrazione si applica anche agli interventi di rimozione delle barriere architettoniche se associati ai lavori volti alla riduzione del rischio sismico agevolati tramite il sismabonus. Vi rientrano anche gli interventi svolti a favore di persone con più di 65 anni.
È stata inoltre introdotta una misura per evitare che gli stessi lavori beneficino più volte della detrazione al 110 per cento, dunque i lavori per l'eliminazione delle barriere architettoniche associati agli interventi del sismabonus rientrano nella maxi-detrazione se non sono stati già agevolati in quanto realizzati congiuntamente ad interventi di efficientamento energetico (secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 119).
Superbonus anche per case di cura e ospedali detenuti da organizzazioni non lucrative
Il Superbonus, infine, è ampliato alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale che prestano servizi socio-sanitari e assistenziali. Il bonus si applica agli edifici in categoria catastale B/1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi; conventi, seminari e caserme), B/2 (case di cura ed ospedali, senza fine di lucro) e D/4 (case di cura ed ospedali, con fine di lucro).
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