Dl Semplificazioni: scuole al minor prezzo con i sindaci-commissari fino al 2026 e affidamento diretto fino a giugno 2023

di Mariagrazia Barletta

I super-poteri affidati ai sindaci-commissari per la progettazione e realizzazione di interventi di edilizia scolastica sono prorogati fino al 31 dicembre 2026. Fino a tale data, dunque, la progettazione e gli altri servizi di architettura ed ingegneria, anche se di importo pari o superiore a 40mila euro, possono essere aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, derogando al Codice dei contratti pubblici (articolo 95, comma 3).

Il decreto Semplificazioni (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 31 maggio 2021 e in vigore dal 1° giugno) interviene sul Dl «Scuola» (articolo 7-ter del Dl 22 del 2020) e sposta in avanti di cinque anni la scadenza entro la quale i sindaci, i presidenti di provincia e i sindaci delle città metropolitane, per la progettazione e realizzazione di interventi di edilizia scolastica, possono essere considerati commissari straordinari, con funzioni di stazione appaltante, e con ampi poteri di deroga rispetto alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici (Dlgs. 50 del 2016). È fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (Dlgs. 159 del 2011) e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. 

Ad essere prorogate sono dunque le norme che hanno consentito, nel caso della scuola Scialoia a Milano, di passare direttamente, come si ricorderà, dal progetto di fattibilità scaturito dal concorso di progettazione all'appalto per l'esecuzione dei lavori.

Affidamento diretto fino a 139mila euro

Il Dl Semplificazioni proroga anche le deroghe al Codice degli appalti sancite dal Dl 76 del 2020. Fino al 30 giugno 2023 le stazioni appaltanti potranno continuare a fare ampio ricorso agli affidamenti diretti.

In particolare fino al 30 giugno 2023, per i servizi di architettura e ingegneria, la soglia per l'affidamento diretto passa da 75mila a 139mila euro e non è necessaria la consultazione di più operatori economici. Tale disposizione ha valore anche per le scuole.

IL TESTO DEL DL SEMPLIFICAZIONI

Le disposizioni derogabili

Il Dl «Scuola» elenca una serie di diposizioni del Codice dei contratti che i sindaci-commissari possono non rispettare, non più fino al 31 dicembre 2021, bensì - come si diceva - fino al 31 dicembre 2026. Rispetto ai poteri di deroga, l'elenco non è esaustivo.

Più nel dettaglio, i sindaci e i presidenti di provincia possono non rispettare i termini che il Codice fissa per la stipulazione del contratto, computati a partire dall'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione (comma 8, art. 32). Le deroghe riguardano anche gli articoli 21 e 27 del Codice, che disciplinano rispettivamente la programmazione dei lavori pubblici, compreso il programma triennale, e le procedure di approvazione dei progetti.

Decade anche il divieto di stipulare il contratto prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione relativa al provvedimento di aggiudicazione (comma 9, art. 32). Si può andare anche in deroga alle disposizioni per la sospensione della stipula del contratto in caso di ricorso con contestuale domanda cautelare (art. 32, comma 11).

Anche i termini per l'approvazione della proposta di aggiudicazione possono non essere rispettati (articolo 33, comma 1 del Codice). Riguardo all'acquisizione in autonomia di forniture e servizi di importo superiore a 40mila euro e di lavori al di sopra dei 150mila euro, viene meno anche l'obbligo di ricorso alla centrale di committenza per le stazioni appaltanti non qualificate (art. 37).  È derogabile anche la disposizione (art. 77 del Codice) secondo cui, in caso di appalti da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione di esperti.

I servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a 40mila euro possono essere aggiudicati al minor prezzo, per essi decade infatti l'obbligo di far ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (la deroga riguarda l'articolo 95, comma 3 del Codice degli appalti).

Inoltre, si fissa in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure aperte, sotto le soglie di rilevanza comunitaria. 

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