Dal 5 agosto per gli interventi ammessi alla detrazione del 110%, ad eccezione di quelli che comportano la demolizione e ricostruzione di edifici, si utilizza l'apposito modulo Cila-Superbonus approvato il 4 agosto in Conferenza unificata. Il modello Cilas vale esclusivamente per gli interventi oggetto di richiesta del Superbonus e recepisce le semplificazioni introdotte con gli ultimi provvedimenti normativi (Dl Semplificazioni bis e relativa legge di conversione).
Diventato legge il Dl Semplificazioni (Dl 77 del 2021) e pubblicato il modello Cila- Superbonus, arrivano le prime precisazioni dall'Anci (Associazione nazionale comuni italiani) che ha elaborato un quaderno contenente alcune istruzioni tecniche per i Comuni.
Interventi ante Cila-Superbonus
L'Anci affronta il caso di interventi in corso di esecuzione e oggetto di procedimenti edilizi avviati prima dell'operatività del modello Cilas. In questi casi - si legge nelle linee guida dell'Anci - «è possibile sia proseguire con la procedura già in essere sia con la presentazione della Cila "Superbonus". In caso di presentazione della Cilas, ai sensi della vigente normativa sui documenti amministrativi (articolo 18 della Legge 241/90), l'istante può richiedere all'amministrazione comunale di tenere valida la documentazione progettuale già presente agli atti quali allegati alla Cila "Superbonus"».
Esecuzione di interventi agevolati al 110% insieme a lavori non ammessi al Superbonus
Come regolarsi se insieme ad interventi rientranti nell'ambito del Superbonus ne vengono eseguiti anche altri non agevolabili al 110%? Per gli interventi che prevedono contemporaneamente opere agevolabili tramite Superbonus e altre opere non rientranti in tali benefici, occorre sia presentare la Cila "Superbonus" sia attivare il procedimento edilizio richiesto per le opere non comprese nella maxi-detrazione. Le due procedure possono anche essere avviate contemporaneamente.
La Cilas non cancella atti di assenso e autorizzazioni di enti sovraordinati
Ovviamente, precisa sempre l'Anci, qualora la realizzazione degli interventi del Superbonus 110% preveda la richiesta di atti o autorizzazioni di enti sovraordinati rispetto alle amministrazioni comunali, la "Cila Superbonus" non supera la vigente normativa in materia. Dunque, resta l'obbligo - qualora vigente - di acquisire atti e autorizzazioni di enti sovraordinati rispetto alle amministrazione comunali. Ad esempio, ciò vale per gli immobili vincolati e per quelli soggetti a controllo da parte dei Vigili del Fuoco.
Elaborati progettuali
Con la Cila Superbonus, l'elaborato progettuale consiste nella mera descrizione, in forma sintetica, dell'intervento da realizzare. «Solo se necessario per una più chiara e compiuta descrizione, il progettista potrà allegare elaborati grafici illustrativi. Resta fermo, così come precedentemente indicato, che per gli interventi di edilizia libera di cui all'art. 6 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, e correlate norme statali e regionali, può essere sufficiente una sintetica descrizione dell'intervento inserita direttamente nella modulistica», precisa ancora l'Anci richiamando quanto riporta la modulistica stessa.
Attestazioni e stato legittimo
Nella Cilas vanno ora attestati: gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto di intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione (condono o sanatoria); oppure va attestato che la costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967.
Decade l'obbligo, come è noto, di attestare lo stato legittimo dell'immobile così come è stato definito dall'articolo 9-bis del Tu Edilizia. Va ricordato che rimane impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento. Significa che anche se i tecnici sono sollevati dall'attestazione dello stato legittimo, ogni abuso e ogni difformità precedenti alla realizzazione degli interventi del Superbonus, restano comunque tali e quindi sanzionabili.
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