Quando sono necessari il visto di conformità e l'attestazione della congruità delle spese. Come va attestata la congruità nel caso dei bonus diversi dal Superbonus e come va resa se non c'è l'apposito modello. Quale relazione sussiste tra gli stati di avanzamento lavori e l'attestazione stessa.
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare contenente i primi chiarimenti sui nuovi obblighi relativi al visto di conformità e all'asseverazione attestante la congruità delle spese sia per il Superbonus sia per gli altri bonus edilizi. Si tratta di indicazioni che fanno seguito al Dl anti-frodi (Dl 157 del 2021), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dello scorso 11 novembre.
Bonus diversi dal Superbonus
Per i bonus diversi dal Superbonus, il visto di conformità e l'attestazione della congruità delle spese sono necessari solo in caso di cessione del credito o di sconto in fattura.
L'attestazione, che deve riferirsi a lavori che siano almeno iniziati, certifica la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori, cioè il rispetto dei costi massimi. L'obbligo di apposizione del visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate a partire dal 12 novembre 2021.
Le comunicazioni delle opzioni inviate entro l'11 novembre 2021, per le quali l'Agenzia abbia rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina, per cui non sono richiesti l'apposizione del visto di conformità e l'attestazione della congruità delle spese.
Inoltre, come già spiegato nelle Faq dell'Agenzia delle Entrate pubblicate il 22 novembre 2021, l'obbligo di apposizione del visto di conformità e dell'asseverazione non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021, in relazione ad una fattura da parte di un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico ed esercitato l'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate.
L'attestazione di congruità per i bonus diversi dal Superbonus
Quanto all'attestazione con cui i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute,« si
ritiene - viene precisato nella circolare - che questa debba certificare la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori come descritti sui documenti di spesa ovvero nei capitolati (ove presenti); in altri termini, tale attestazione deve prevedere il rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento, in relazione ai singoli elementi che lo compongono ed al loro insieme».
Per l'attestazione della congruità delle spese, relativamente agli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica, si fa riferimento al Dm 6 agosto 2020, nel caso di interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, e ai criteri residuali individuati dal comma 13-bis dell'articolo 119 del Dl Rilancio, per quelli con data di inizio lavori antecedente.
Per gli interventi diversi da quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, compresi quelli di riduzione del rischio sismico, l'attestazione della congruità della spesa è resa secondo i criteri previsti, in via residuale, dal citato articolo 119, comma 13-bis, del Dl Rilancio.
Quanto all'attestazione della congruità della spesa per bonus diversi dal Superbonus, «si ritiene» che - viene chiarito nella circolare - «possa essere rilasciata dai tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste dall'articolo 119, comma 13, del Decreto rilancio per gli interventi ammessi al Superbonus».
Inoltre, «l'attestazione della congruità delle spese, laddove non sia già contenuta in un modello di asseverazione normativamente previsto, può essere predisposta in forma libera, purché preveda l'assunzione di consapevolezza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».
Per i bonus diversi dal superbonus, l'attestazione della congruità delle spese sganciata dai Sal
La circolare chiarisce inoltre che per i bonus diversi dal Superbonus, l'attestazione della congruità delle spese, richiesta per optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, può essere rilasciata anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori, considerato che la normativa che li disciplina, a differenza di quella prevista per il Superbonus, non richiede tali adempimenti.
Tuttavia, considerata la ratio del Decreto anti-frodi di prevenire comportamenti fraudolenti nell'utilizzo di tali Bonus, la nuova attestazione della congruità della spesa non può che riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati.
Il visto di conformità per il Superbonus
Il decreto anti-frodi, viene ricordato nella circolare, ha esteso l'obbligatorietà del visto di conformità anche al caso in cui il Superbonus sia fruito dal beneficiario nella propria dichiarazione dei redditi.
Tuttavia, anche se si fruisce del Superbonus nella dichiarazione dei redditi (dunque non si opta per lo sconto in fattura o per la cessione del credito), ci sono due casi in cui l'obbligo del visto di conformità non sussiste. Il visto infatti non è dovuto nell'ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente, attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle Entrate (modello 730 o modello Redditi), o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale (modello 730).
L'estensione dell'obbligo del visto si applica alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore di Decreto anti-frodi: questo criterio temporale vale per le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni) e gli enti non commerciali cui si applica il criterio di cassa, ma anche, spiega la circolare, anche per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali cui si applica il criterio di competenza.
La circolare specifica, inoltre, che le spese sostenute per l'apposizione del visto sono detraibili anche nel caso in cui il contribuente fruisca del Superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi.
Sospensioni entro cinque giorni
Entro cinque giorni lavorativi dall'invio delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti, l'Agenzia delle Entrate può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti di queste comunicazioni se emerge un determinato profilo di rischio. Di conseguenza, il termine di scadenza previsto per l'utilizzo del credito è prorogato per un periodo pari a quello di sospensione degli effetti della comunicazione stessa (al massimo di 30 giorni). Oltre a questi controlli a monte, per evitare la circolazione di crediti indebiti, l'Agenzia effettuerà controlli e accertamenti a posteriori, secondo quanto previsto dalla legge.
pubblicato il: