La legge europea va in Gazzetta ufficiale: le novità per appalti, Rup e direttori dei lavori

È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 17 gennaio e entra in vigore il prossimo 1° febbraio la legge europea 2019-20. Le nuove disposizioni (legge n. 238 del 2021)  introducono alcune novità nell'ambito degli appalti pubblici e modificano alcuni adempimenti, posti a carico del direttore dei lavori, dell'esecutore e del Responsabile del procedimento (Rup), riguardanti l'adozione degli Stati di avanzamento lavori (Sal) e l'emissione del certificato di pagamento, in acconto e in saldo dell'esecuzione del contratto in corso.

Una delle novità passa per la modifica dell'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici. In particolare, è possibile escludere un operatore economico in caso di violazioni fiscali non definitivamente accertate solo se di importo superiore a 35mila euro. Più nel dettaglio, si prevede l'emanazione di un decreto dei ministeri dell'Economia e delle Infrastrutture, che definisca quali sono le gravi violazione non definitivamente accertate in materia fiscale in base alle quali un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto. Il decreto dovrà definire i limiti e le condizioni che determinano l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni fiscali non definitivamente accertate «che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro».

Per approfondimenti si rimanda all'articolo:
• Legge europea, le novità per gli appalti

Un'altra innovazione riguarda le fondazioni senza scopo di lucro che sono incluse tra i soggetti ammessi a  partecipare alle gare per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria. 

Con una modifica all'articolo 31 del Dlgs 50 del 2016 viene inoltre permesso al progettista incaricato di supportare il Responsabile unico del procedimento (Rup) di affidare a terzi consulenze specialistiche nei settori dell''energia, dell'ambiente, dell'acustica e in altri ambiti non attinenti alla disciplina dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze. Resta ferma la responsabilità del progettista sulle attività subappaltate.

Come si diceva, la nuova legge modifica alcuni adempimenti, posti a carico del direttore dei lavori, dell'esecutore e del Responsabile del procedimento (Rup), riguardanti l'adozione degli Stati di avanzamento lavori (Sal) e l'emissione del certificato di pagamento, in acconto e in saldo dell'esecuzione del contratto in corso. Più nel dettaglio, inserendo nuove disposizioni all'interno dell'articolo 113-bis del Codice dei contratti pubblici, la legge europea introduce la possibilità da parte dell'esecutore di comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori, pur restando fermi i compiti del direttore dei lavori. 

Contestualmente alla verifica del raggiungimento delle condizioni contrattuali o contestualmente al ricevimento della comunicazione dell'esecutore, il direttore dei lavori adotta lo stato di avanzamento dei lavori. Nel caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione da parte dell'esecutore oppure all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Per i dettagli si rimanda all'articolo:
Legge europea: novità per l'adozione dei Sal e per i certificati di pagamento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

pubblicato il: