Fotovoltaico, le opere per la connessione alla rete sono di manutenzione ordinaria e non serve alcuna autorizzazione

Fanno eccezione gli impianti realizzati su beni paesaggistici di notevole interesse pubblico

Sia l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sia le opere da realizzare per connetterli alla rete elettrica vanno classificate come manutenzione ordinaria e per esse non occorre alcun permesso, autorizzazione o atto di assenso. La regola vale se l'impianto è installato su un edificio o anche su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici.

L'unica eccezione è costituita dagli impianti realizzati su beni paesaggistici di notevole interesse pubblico (ville, parchi e giardini e complessi di immobili con aspetto caratteristico avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici). In quest'ultimo caso, per il fotovoltaico, per il solare termico e per le relative opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, resta l'obbligo del nulla osta paesaggistico.

Dl Energia (n. 17 del 2022)

A prevederlo è il nuovo Dl Energia (Dl 17 del 2022), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 1° marzo ed in vigore dal giorno successivo. La nuova disposizione arriva con la modifica dell'articolo 7-bis del Dlgs 28 del 2011, che dunque estende le semplificazioni già in vigore per gli impianti solari fotovoltaici e termici anche alla realizzazione delle opere che servono a connetterli alla rete elettrica. Per gli impianti e le opere ad essi funzionali vale sempre - viene specificato nel decreto - quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il Dl Energia rimanda inoltre ad un decreto del ministero della Transizione ecologica la definizione delle modalità di estensione del modello unico per la realizzazione di piccoli impianti fotovoltaici anche agli impianti di potenza superiore a 50 KW e fino a 200 KW che non sono soggetti ad alcun permesso, autorizzazione o atto di assenso.

Alcune semplificazioni riguardano anche l'installazione del fotovoltaico in aree agricole. In particolare, con una modifica all'articolo 65 del Dl 1 del 2012, viene consentito l'accesso agli incentivi statali (di cui al Dlgs 28 del 2011) anche agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, a condizione che occupino una superficie complessiva non superiore al 10% della superficie agricola aziendale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

pubblicato il: