Gara di progettazione con direzione lavori opzionale: con l'offerta va sempre specificato il nome del direttore dei lavori

Il Mims si pronuncia anche sulla corretta forma che deve assumere l'atto con cui si individua il mandatario di un Rtp

di Mariagrazia Barletta

Anche nel caso in cui il bando di gara preveda l'affidamento del servizio di progettazione e solo come opzione la facoltà di affidare all'aggiudicatario anche la direzione lavori, il concorrente deve indicare già in sede di presentazione dell'offerta il nominativo del direttore dei lavori.

È quanto viene precisato dal ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims) tramite il suo servizio di supporto giuridico. Nel caso specifico, il quesito è formulato da una stazione appaltante in relazione ad un bando finalizzato alla selezione di un operatore economico cui affidare l'incarico di elaborazione di un progetto. La stazione appaltante, avvalendosi della facoltà di decidere in un secondo momento se affidare all'aggiudicatario anche la direzione dei lavori, chiede se deve pretendere che i partecipanti indichino il nominativo dell'eventuale direttore dei lavori già in sede di presentazione dell'offerta.

Il ministero ricorda che valgono le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 5, del Codice Appalti, secondo cui, l'incarico di direttore dei lavori conferito a un soggetto esterno alla stazione appaltante deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

«Può, pertanto, ritenersi - conclude il ministero - che l'operatore economico sia sempre tenuto a indicare, già in sede di presentazione dell'offerta, il nominativo del soggetto che sarà chiamato a svolgere l'incarico di direttore dei lavori, onde consentire alla stazione appaltante di procedere alla verifica della sussistenza dei presupposti richiesti per legge ai fini dell'espletamento dell'incarico professionale».

Un altro recente chiarimento del servizio di supporto giuridico del Mims affronta il tema della corretta costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti. La questione su cui si chiedono delucidazioni riguarda la corretta forma che deve assumere l'atto con cui gli operatori economici devono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, scelto dunque come mandatario.

Bisogna far riferimento - specifica il ministero - all'articolo 1392 del Codice civile. «La forma del mandato - viene spiegato nella risposta - segue quella del contratto di appalto: ove l'appalto sia una scrittura privata, così potrà essere anche il mandato; ove l'appalto sia stipulato con forma pubblica, così anche il mandato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

pubblicato il: