A fronte del caro-materiali, la stazione appaltante e l'aggiudicatario possono proporre una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione. Novità anche per il Super-sismabonus acquisti: per beneficiare del 110% l'atto definitivo di compravendita può essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022, ma comunque entro il 31 dicembre 2022, purché entro il 30 giugno 2022 gli acquirenti delle unità immobiliari abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato e siano rispettate diverse condizioni. Debutta nel 2023 un contributo a fondo perduto per installare impianti da fonti rinnovabili in piscine o infrastrutture sportive nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Sono alcune delle novità contenute nel Dl Pnrr 2 (Dl 36 del 2022) approvato in via definitiva dalla Camera.
Aggiornamento del 30 giugno
La legge di conversione è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore da oggi.
Per approfondire si veda anche:
• Dl Pnrr 2 è legge: tutte le novità sulla selezione del personale per la Pa
Il testo del Dl coordinato con la legge di conversione
Varianti in corso d'opera per assicurare risparmi e far fronte al caro-materiali
(articolo 7, commi 2-ter e 2-quater)
Le circostanze impreviste ed imprevedibili impattanti significativamente sul costo dei materiali necessari alla realizzazione di un'opera rientrano a pieno titolo tra le condizioni che possono dar luogo a modifiche o varianti dei contratti di appalto in corso di validità, senza dover procedere ad una nuova procedura di affidamento. In tali casi, la stazione appaltante e l'aggiudicatario possono proporre, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali. Tale proposta - viene precisato - non deve alterare la natura generale del contratto, inlotre la piena funzionalità dell'opera deve essere comunque assicurata.
Con una modifica apportata dal Senato, il provvedimento imbarca, così, una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 106, comma 1, lett. c), n. 1, del Codice dei contratti pubblici (Dgs. n. 50 del 2015).
Super-sismabonus acquisti, atto di compravendita entro il 31 dicembre 2022
(articolo 18, comma 4-ter e art. 24)
Il Senato ha introdotto un chiarimento riguardo alle tempistiche che permettono di beneficiare del cosiddetto Sismabonus acquisti con aliquota al 110%. Bonus che riguarda - va ricordato - l'acquisto di unità immobiliari di edifici oggetto di demolizione e ricostruzione con miglioramento anti-sismico. In particolare, viene chiarito che per beneficiare del Super-sismabonus acquisti, l'atto definitivo di compravendita può essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre 2022, purché entro il 30 giugno 2022 gli acquirenti delle unità immobiliari abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato.
Contemporaneamente alla sottoscrizione dell'atto di compravendita devono essere rispettate, sempre entro il 30 giugno 2022, ulteriori condizioni. Più nel dettaglio, l'acquirente deve: aver versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d'imposta; ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, nonché il collaudo degli stessi e l'attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico. In più, l'immobile deve essere accatastato almeno in categoria F/4.
All'articolo 24 sono inoltre introdotti, relativamente al Super-sismabonus, nuovi obblighi di trasmissione dei dati all'Enea. Più nel dettaglio, anche per il supersismabonus, a conclusione dei lavori e in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, devono essere trasmesse all'Enea (per via telematica) le informazioni sugli interventi effettuati.
Ppp, oltre i 10 milioni serve il parere del Dipe e della Ragioneria dello Stato
(articolo 18-bis, commi 3-6)
Le amministrazioni aggiudicatrici, interessate a sviluppare progetti di opere pubbliche, di importo superiore a 10 milioni di euro, seguendo la formula del partenariato pubblico privato, sono obbligate a richiedere un parere preventivo al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (Dipe) della presidenza del Consiglio dei ministri e alla Ragioneria generale dello Stato.
Oneri per la pubblicazione e la pubblicità legale negli appalti pubblici
(articolo 18-bis, comma 12)
In caso di affidamento di contratti pubblici finanziati con risorse del Pnrr o del Pnc, si prevede la possibilità di imputare gli oneri di pubblicazione e pubblicità legale sostenuti dalle centrali di committenza a carico delle risorse disponibili a legislazione vigente o delle risorse previste per l'attuazione degli interventi del Pnrr.
Sicurezza sul lavoro per le imprese impegnate nell'esecuzione delle opere del Pnrr
(articolo 20)
Il decreto convertito in legge affida all'Inail il compito di stipulare appositi protocolli di intesa, relativi alla sicurezza sul lavoro, con grandi gruppi industriali e altre imprese che siano impegnati nell'esecuzione di interventi oggetto del Pnrr. I protocolli vanno promossi anche con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Fondo per la gestione dei beni confiscati alle mafie
(articolo 22)
Viene istituito, nello stato di previsione del ministero dell'Economia, un fondo di 2 milioni di euro per il 2022 per le spese di gestione dei beni confiscati alle mafie. Tali risorse saranno poi trasferite all'Agenzia per la coesione per l'attuazione della missione del Pnrr "Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie".
Monitoraggio Enea sul Superbonus 110%
(articolo 24)
Con l'obiettivo di garantire la corretta attuazione del Pnrr, e più nel dettaglio dell'investimento «Ecobonus e Sismabonus fino al 110 per cento per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici», nonché al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi antisismici e di ristrutturazione edilizia, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'Enea le informazioni sugli interventi effettuati alla conclusione degli stessi.
Attraverso i dati ricevuti, l'Enea elabora una relazione sui risultati degli interventi e la trasmette ai ministeri della Transizione ecologica, dell'Economia, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Piscine e impianti sportivi, contributo a fondo perduto per l'installazione di rinnovabili
(articolo 24-bis)
Per il 2023, soggetti pubblici e privati che gestiscono o sono proprietari di piscine o infrastrutture sportive nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia potranno beneficiare di un contributo in conto capitale, cioè a fondo perduto, per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e dei relativi sistemi di accumulo. L'agevolazione potrà contare su complessivi 60 milioni di euro a valere sul Fondo Sviluppo e coesione 2021-27.
I soggetti legittimati a richiedere il contributo sono le associazioni e le società sportive dilettantistiche, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le discipline sportive associate e gli enti pubblici, gestori o proprietari di piscine o infrastrutture sportive. Il contributo può arrivare fino ad un massimo di un milione di euro e coprire fino all'80% dei costi ammissibili.
La titolarità della misura è posta in capo all'Agenzia per la coesione territoriale. Le modalità attuative della misura sono demandate a un decreto del ministero per il Sud, da emanare con i ministeri della Transizione ecologica, dell'Economia e con l'Autorità politica delegata in materia di sport.
Piano di gestione delle macerie di competenza regionale
(articolo 25)
Con una modifica al Codice dell'Ambiente (Dlgs 152 del 2006), il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico viene ricompreso nei piani regionali di gestione dei rifiuti e dunque escluso dalla disciplina prevista nel programma nazionale per la gestione dei rifiuti.
I piani dovranno essere conformi alle linee guida che dovranno essere adottate con un apposito decreto del Presidente della Repubblica.
Collegio consultivo tecnico, tetto ai compensi
(articolo 35, comma 1-bis)
Vengono riformulati i compensi massimi che possono percepire i membri chiamati a far parte dei collegi consultivi tecnici. Tali tetti variano a seconda se l'organo sia costituito da tre o cinque componenti e in base agli importi delle opere.
Pnrr, le diocesi come soggetti attuatori esterni
(articolo 36, comma 1)
Gli enti ecclesiastici e le diocesi titolari dei beni interessati da interventi di recupero, di importo non superiore alla soglia comunitaria e finanziati con risorse del Pnrr, possono essere identificati quali soggetti attuatori esterni, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.
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