Con l'approvazione al Senato, arrivata ieri 2 agosto, il Dl Semplificazioni fiscali (Dl 73 del 2022) diventa legge e rende definitiva la modifica che rende retroattivo il meccanismo della cessione dei crediti facilitato allargando la platea dei cessionari a cui le banche possono trasferire i crediti legati al Superbonus e ai cosiddetti bonus minori.
Dunque, la nuova normativa sulla cessione del credito introdotta dal Dl Aiuti si applica non più alle sole cessioni comunicate dopo il 1° maggio 2022, ma anche a quelle comunicate precedentemente a tale data.
Con il decreto Aiuti - va ricordato - era stata introdotta la possibilità per le banche di cedere il credito, non più ai soli clienti "professionali", ma a tutti i soggetti loro clienti, quindi a società, professionisti e partite Iva, con la sola eccezione dei consumatori. Ma, l'apertura verso tutti i clienti delle banche, ad esclusione dei consumatori, aveva un limite temporale: si applicava alle comunicazioni relative alla prima cessione inviate all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.
Il Dl Semplificazioni fiscali, diventato legge, cancella la data del primo maggio e rende la cessione alle società, ai professionisti e alle partite Iva retroattiva, questa volta senza ostacoli temporali. Dunque, relativamente al Superbonus e ai cosiddetti bonus "minori", le banche (o le società appartenenti ad un gruppo bancario) potranno sempre cedere il credito acquisito a favore di soggetti, diversi dai consumatori o utenti, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. Nel novero di "consumatori o utenti" è stato precisato nel dossier elaborato dal Centro studi della Camera rientrano le «persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale». Dunque, la cessione banca-correntista è possibile verso società, professionisti e partite Iva, ad esclusione dei soli consumatori.
Per sbloccare il meccanismo della cessione dei crediti, in fase di conversione del Dl Semplificazioni Fiscali erano stati presentati diversi emendamenti che tentavano di affrontare la questione della responsabilità in solido, in caso di frodi, tra chi cede il credito e chi lo acquisisce. Va ricordato a tal proposito che la circolare 23/E dell'Agenzia delle Entrate ha precisato in quali casi può determinarsi la responsabilità solidale tra cedente e cessionario. Quest'ultimo, in particolare, è chiamato al ricorso alla specifica diligenza richiesta al fine di «evitare la realizzazione della violazione e l'immissione sul mercato di liquidità destinata all'arricchimento dei promotori dell'illecito» (per approfondimenti si rimanda al paragrafo 5.3 della circolare 23/E).
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