L'Agenzia delle Entrate - sentiti il ministero dello Sviluppo economico, l'Enea e la commissione consultiva sul sismabonus costituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici - emana una maxi-circolare, di ben 130 pagine, che riassume la mole di chiarimenti resi in tema di Superbonus.
Dalle tipologie dei soggetti beneficiari agli edifici interessati dagli interventi, ma anche le spese ammesse all'agevolazione e, infine, la disciplina, più volte modificata, dello sconto in fattura e della cessione del credito. Il quadro dei chiarimenti tocca i punti più importanti che riguardano la maxi-detrazione. Non rientrano, però, nella circolare i contenuti del decreto Aiuti (Dl 50 del 2022) attualmente all'esame delle commissioni Bilancio e Finanze della Camera.
La circolare n. 23/E del 23 giugno 2022
La circolare apre con una bussola delle principali scadenze, ricordando che, per effetto delle modifiche intervenute, il Superbonus si applica alle spese sostenute entro il:
- 30 giugno 2022 dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi (non essendo stata prevista una proroga per tali soggetti);
- 30 settembre 2022 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, ovvero per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi dell'articolo 119 del decreto Rilancio;
- 30 giugno 2023 dagli IACP comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing», per gli interventi di risparmio energetico e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa ovvero per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo;
- 31 dicembre 2025 dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale;
- 31 dicembre 2025 dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024; 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025);
- 31 dicembre 2025 dai condomìni, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024; 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025).
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