È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, e sarà in vigore dal 20 maggio, la legge sull'equo compenso che era sta licenziata in via definitiva dalla Camera lo scorso 12 aprile.
Le grandi aziende, la pubblica amministrazione, le imprese bancarie e assicurative devono corrispondere ai professionisti un compenso conforme ai parametri ministeriali, proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.
Questo il principio cardine espresso dalle nuove disposizioni.
Il testo della legge pubblicata in "Gazzetta"
Per grandi imprese, va ricordato, si intendono quelle che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico abbiano occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. Le nuove disposizioni - va precisato - non si applicano alle convenzioni sottoscritte prima dell'entrata in vigore della legge.
La convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari, o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati secondo il Dm Parametri, possono essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale competente, al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso.
Con la legge sono, inoltre, annullate le clausole contrattuali vessatorie, ossia molto svantaggiose per il professionista. Rientrano in tale categoria, ad esempio, le clausole che prevedono un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali. Sono considerate nulle anche «le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso» dal professionista. La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto.
Per approfondire si rimanda agli articoli:
• L'equo compenso è legge: il professionista deve pretendere un compenso conforme ai parametri;
• Legge sull'equo compenso: cosa cambia se il cliente è una Pa.
Codici deontologici da aggiornare
Inoltre, l'equo compenso è un diritto, ma va anche considerato un dovere per il professionista che, se non esige un compenso che sia giusto, equo, proporzionato alla prestazione professionale e conforme ai parametri, può vedersi applicata una sanzione da parte dell'ordine professionale di appartenenza. Novità, questa, che ora deve essere recepita dalle norme deontologiche di ciascuna professione.
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