Se non c'è l'inagibilità, il superbonus per la ricostruzione post-sisma non può essere al 110%, ma deve applicare per il 2024 l'aliquota ridotta, che per i condomìni scende al 70%. Il chiarimento arriva dalla risposta dell'Agenzia delle Entrate ad un interpello (n.4 del 9 gennaio 2024).
Fino al 2025 per gli edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa, danneggiati dagli eventi sismici susseguitisi dal 2009, ubicati nelle regioni in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, il superbonus resta al 110%, ma ci sono delle condizioni da rispettare. Tra questi vi è il nuovissimo obbligo di stipulare una polizza anti-catastrofe, sancito dal Dl cosiddetto "salva spese". Ma non solo: nella risposta al contribuente, l'Agenzia delle Entrate ricorda che l'aliquota al 110%, valida per gli anni 2024-25, si applica agli interventi ammessi al superbonus per i quali sia prevista anche l'erogazione di contributi di riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici.
Per approfondire l'argomento:
• Ricostruzione post-sisma: il superbonus resta al 110% ma scatta l'obbligo di polizza anti-catastrofe
Il contributo statale per la ricostruzione è escluso qualora il sisma non abbia creato un danno tale da causare l'inagibilità (attestata dalla scheda Aedes) del fabbricato. Quindi, se non c'è l'inagibilità, non c'è il contributo per la ricostruzione e, dunque, nemmeno l'aliquota al 110% riservata agli interventi post-sisma.
Il caso proposto con l'interpello riguarda, più nel dettaglio, un condominio danneggiato dal sisma dell'Aquila del 6 aprile 2009 che, in seguito alla dichiarazione di inagibilità, aveva ottenuto il contributo per la ricostruzione. Effettuati i relativi lavori, il fabbricato è tornato agibile. Ora i condomini vorrebbero effettuare lavori di efficientamento rientranti nel superbonus, per i quali il «è stata presentata apposita Cilas». I lavori del superbonus sarebbero realizzati, dunque, su un immobile danneggiato dal terremoto, ma per il quale è stata, nel frattempo, ripristinata l'agibilità.
Essendo ora il condominio nella condizione di agibilità, afferma l'Agenzia delle Entrate, non può essere applicato il comma 8-ter dell'articolo 119 del Dl Rilancio che prevede l'aliquota al 110% fino al 2025 per gli immobili danneggiati da eventi sismici, bensì il comma 8-bis. Significa che non essendo nella condizione di inagibilità, il fabbricato gode della stessa aliquota, pari al 70%, che nel 2024 si applica a tutti i condomìni che vogliono beneficiare del superbonus. Aliquota che nel 2025 - va ricordato - scende al 65%.
Relativamente ai lavori del 2023 - ricordano le Entrate -restano ferme le deroghe al décalge dell'aliquota previste dalla legge di Bilancio 2023 per i condomìni che hanno presentato la Cilas entro il 31 dicembre 2022 (con delibera assembleare adottata entro il 18 novembre 2022) oppure entro il 25 novembre 2022 (con delibera assembleare adottata tra il 19 e il 24 novembre 2022).
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