Ok alla Camera al "Salva-spese", ma il testo resta quello del Governo

La Camera ha approvato il testo senza apportarvi alcuna modifica; il provvedimento "blindato" passa al vaglio del Senato

di Mariagrazia Barletta

Prima in Commissione Finanze la maggioranza (FdI, Lega e FI) ha ritirato gli emendamenti, poi quelli dell'opposizione sono stati tutti bocciato dopo che il Governo aveva preannunciato il suo orientamento contrario a tutte le proposte di modifica in esame. Poi l'approdo in Aula blindatissimo.

Alla Camera si conclude così senza alcuna modifica l'esame del Dl "Salva spese" che ora passa al vaglio del Senato, dove è previsto l'approdo in Aula tra il 20 e il 22 febbraio.

Spese salve solo per chi ha optato per lo sconto in fattura o per la cessione del credito

Dunque, il testo resta quello uscito dal Consiglio dei ministri e pubblicato in Gazzetta ufficiale. Dunque niente revoca del superbonus e recupero delle relative somme da parte dell'Agenzia delle Entrate per i lavori realizzati ma non ultimati al 31 dicembre 2023, anche se non si riesce a conseguire il "salto" di due classi energetiche richiesto dalle regole della maxi-detrazione.

La misura cosiddetta "salva-liti" è però valida solo se si è optato per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, non si applica, invece, ai contribuenti che hanno scelto la classica detrazione.

Contributo per redditi inferiori a 15mila euro

Per tutelare i cittadini con i redditi più bassi e consentire la conclusione dei cantieri del superbonus che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60% al 31 dicembre 2023, è previsto uno specifico contributo, riservato ai percettori di redditi inferiori a 15mila euro, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024. Il contributo sarà erogato, nei limiti delle risorse disponibili pari a 16 milioni e 441mila euro, dall'Agenzia delle Entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del ministro dell'Economia, da adottarsi entro il 28 febbraio 2024 (60 giorni dall'entrata in vigore del Dl).

Il limite di 15mila euro si calcola secondo il meccanismo già previsto dal Fondo indigenti, ossia va calcolato in base al cosiddetto «quoziente familiare», che tiene conto dei redditi complessivi e del numero di componenti del nucleo familiare.

Stretta sul bonus anti-barriere al 75%

Resta intatta anche la stretta al bonus anti-barriere, che vede così restringersi l'elenco degli interventi incentivati. Il bonus al 75% ora vale esclusivamente per: «scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici».

La detrazione, così come concepita in origine, aveva assunto un'applicazione molto ampia, andando ad includere interventi su edifici esistenti, sia sulle parti comuni che nelle singole unità immobiliari e diverse categorie di lavori, quali, ad esempio: la sostituzione di finiture, compresi gli infissi esterni, le porte, i pavimenti e i terminali degli impianti; il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofoni e impianti di ascensori).

Restano fermi i requisiti fissati sin dalla nascita della detrazione: il beneficio si applica solo se gli interventi, realizzati su edifici esistenti, rispettano i criteri previsti dal decreto del ministero dei Lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 contenente le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

Il rispetto dei requisiti previsti dal Dm 236 - come sancito dal Dl "salva spese" - deve «risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati». Sempre per effetto del "salva spese", la detrazione al 75% non si applica più agli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.

Per approfondire:
Bonus 75% barriere architettoniche, come cambia con il 2024 dopo le modifiche del "salva spese"

La polizza "anti-catastrofe"

Per gli edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa danneggiati dagli eventi sismici susseguitisi dal 2009, ubicati nelle regioni in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, che godono fino al 2025 del superbonus al 110%, il "Salva spese" introduce l'obbligo di stipulare una polizza anti-catastrofe.

Più nel dettaglio, la polizza è obbligatoria per le abitazioni danneggiate dai terremoti su cui, a partire dal 31 dicembre 2023, sono avviati interventi di efficientamento e di messa in sicurezza sismica che beneficiano del superbonus. La polizza va stipulata entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto della maxi-detrazione e deve coprire i «danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale».

Le caratteristiche delle polizze e le modalità attuative di questa nuova misura sono demandate a un decreto dei ministeri dell'Economia e del Made in Italy. Per l'emanazione di tale Dm, però, il "salva spese" non fissa alcuna data di scadenza.

Per approfondire:
Ricostruzione post-sisma: su immobili "agibili" il superbonus scende al 70%

Demo-ricostruzioni in zona sismica

Confermata anche la stretta per le demo-ricostruzioni in zone sismiche: a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, ossia dal 30 dicembre 2023, si esclude la possibilità di cessione del credito d'imposta nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici relativi alle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per i quali non sia stato richiesto, prima della stessa data, il relativo titolo abilitativo.

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