Equo compenso, Tar Campania: possibile il ribasso sui corrispettivi

Ribaltate le conclusioni delle precedenti sentenze del Tar Lazio e del Tar Veneto.

di Mariagrazia Barletta

Il ribasso sul corrispettivo professionale posto a base di gara è possibile. Se non fosse così si andrebbe contro le regole euro-unitarie e contro il principio della concorrenza, andando, tra l'altro, a introdurre una barriera all'ingresso dei giovani nel mondo degli appalti pubblici. Dice questo - in estrema sintesi - la sentenza 1494 del Tar Campania - Salerno, che ribalta le conclusioni delle precedenti sentenze del Tar Lazio e del Tar Veneto.

I giudici del Tar campano erano stati chiamati a pronunciarsi sull'aggiudicazione dell'appalto integrato bandito dal Comune di Cuccaro Vetere (Salerno) per la progettazione ed esecuzione della "Antica Via del Sale - Valorizzazione del percorso storico da Velia al Bosco Sacro della Bruca".

I giudici non ignorano le precedenti sentenze del Tar Veneto e del Tar Lazio che hanno ritenuto la legge sull'equo compenso (49 del 2023) imperativa ed integrativa rispetto ai bandi di gara ed incongrue le offerte economiche formulate in violazione di tale legge, laddove contemplanti ribassi sui corrispettivi delle prestazioni professionali oggetto dell'appalto. Non le ignorano ma, evidentemente, non sono d'accordo con quelle conclusioni che vengono completamente ribaltate.

Secondo il Tar Campania - Salerno, infatti, l'integrazione della disciplina sull'equo compenso nei bandi di gara si scontra con un problema di compatibilità o sovrapponibilità tra le due norme: Codice degli appalti (Dlgs 36 del 2023) e legge sull'equo compenso, che «rispondono a finalità tra loro non perfettamente coincidenti ed omogenee». Il tribunale campano sposa, invece, l'ultima interpretazione dell'Anac secondo cui il regime dell'equo compenso integra il sistema dei contratti pubblici, senza frustrare il confronto concorrenziale e quindi le regole euro-unitarie. In altre parole questa integrazione tra le due norme non comporta il divieto della possibilità di praticare ribassi sui corrispettivi professionali posti a base di gara.

In altre parole, la legge sull'equo compenso va applicata per quanto compatibile all'interno del sistema degli appalti. D'altronde, evidenzia il Tar Campania - Salerno: «il codice dei contratti pubblici già persegue la finalità sottesa alla legge n. 49/2023, pur dovendo naturalmente orientarsi nel rispetto del diritto europeo e dei principi generali in esso declinati, oltre che con modalità adeguate al meccanismo della gara pubblica».

«Così interpretato - aggiungono i giudici amministrativi -, il quadro normativo di riferimento appare coerente sia a livello nazionale che a livello europeo. Sotto quest'ultimo profilo occorre considerare che l'articolo 3, comma 3, della legge n. 49/2023 fa salve dalla sanzione della nullità le clausole che prevedono l'applicazione di compensi inferiori ai minimi tabellari in quanto riproduttive di disposizioni di legge (tra cui rientrano le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di contratti pubblici) o attuative di principi europei (tra cui il principio di concorrenza)».

«Appare opportuno evidenziare, altresì - si legge ancora nella sentenza -, che la previsione di tariffe minime non soggette a ribasso rischia di porsi in contrasto con il diritto euro-unitario, che impone di tutelare la concorrenza». I giudici ricordano i contenuti della sentenza della Corte di Giustizia del 4 luglio 2019, causa C-377/2017, secondo cui «in materia di compensi professionali, l'indicazione delle tariffe minime e massime è vietata in quanto incompatibile con il diritto dell'Unione Europea, ma sono comunque ammesse deroghe per motivi di interesse pubblico, come la tutela dei consumatori, la qualità dei servizi e la trasparenza dei prezzi».

Inoltre, secondo il Tar Campania la legge sull'equo compenso si applica alle prestazioni d'opera intellettuale che sono ben altra cosa rispetto ai contratti di appalto. «È inoltre opportuno evidenziare - continuano i giudici - che la legge n. 49/2023 è applicabile ai rapporti professionali aventi ad oggetto prestazioni d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 del Codice civile (contratto d'opera caratterizzato dall'elemento personale nell'ambito di un lavoro autonomo)». «I contratti pubblici aventi ad oggetto la prestazione di servizi di ingegneria e architettura, invece, sono normalmente riconducibili ai contratti di appalto ex articolo 1655 del Codice civile, con cui una parte assume l'organizzazione dei mezzi necessari e la gestione a proprio rischio».

«Nel merito - conclude la sentenza - si ritiene utile considerare che la concorrenza sul prezzo, in ogni sua componente, rappresenta un elemento essenziale per il corretto dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali delle gare pubbliche e che l'eventuale limitazione alle sole spese generali o all'elemento qualitativo rischierebbe di introdurre di fatto una barriera all'ingresso per gli operatori più giovani, meno strutturati e di minore esperienza».

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