Correttivo appalti in vigore, novità per Bim, requisiti professionali e responsabilità dei progettisti

di Mariagrazia Barletta

Diventa più facile possedere i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica e professionale richiesti dalla stazione appaltante per l'accesso alle gare. Riguardo alla capacità tecnica e professionale, per dimostrare l'esecuzione di contratti analoghi a quello in affidamento (anche a favore di soggetti privati) si fa riferimento ai precedenti dieci anni (e non più al precedente triennio) dalla data di indizione della procedura di gara. Inoltre, è previsto che i requisiti economico-finanziari siano dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al 10% dell'importo delle opere o, in alternativa, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto.

È una delle novità inserite nel Correttivo al Codice degli appalti andato in vigore il 31 dicembre, che riguarda i professionisti. Oltre al tema dell'equo compenso affrontato dal Correttivo (qui l'articolo pubblicato il 7 gennaio), un altro tema di interesse riguarda il Building Information modeling (Bim). L'uso del Bim doveva diventare obbligatorio dal 1° gennaio 2025 per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro. Il correttivo innalza questa soglia a 2 milioni di euro.

Un intervento che risponde alle richieste degli enti territoriali, in quanto ci sarebbe stato il rischio - come si legge nella relazione tecnica del governo - che «le stazioni appaltanti più piccole si trovassero di fronte ad un blocco delle procedure a causa delle carenze tecniche e di personale interno». Per la soglia di 2 milioni si fa riferimento alla «stima parametrica del valore del progetto». Per i lavori su edifici vincolati in quanto beni culturali, l'obbligo del Bim, a partire dal 1° gennaio 2025, scatta per importi superiori alla soglia comunitaria, pari a 5 milioni e 538mila euro.

Sono tanti i passaggi che una stazione appaltante deve compiere per convertirsi al Bim. Innanzitutto, l'adozione del Bim, comportando un processo di rivisitazione delle procedure e dei processi interni, deve coinvolgere le diverse figure interessate, deve prevedere un programma di formazione specifica, un piano di acquisizione, gestione e manutenzione dei sistemi hardware e software. Ed è necessario anche dotarsi di un ecosistema di figure, con relativi ruoli e responsabilità, per elaborare e adottare un modello di organizzazione efficace, disegnato proprio per poter ben gestire l'adozione del Bim. A riguardo il Correttivo introduce la possibilità di affidare all'esterno le funzioni di alcune figure specifiche, quali il coordinatore dei flussi informativi e il gestore dell'ambiente di condivisione dei dati, qualora la stazione appaltante non possa provvedere a ricoprire tali ruoli con il personale interno.

Il Correttivo interviene anche sul tema della responsabilità del progettista esterno in relazione ad errori o omissioni commessi nei vari livelli di progettazione. In particolare prevede che in caso di affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione, i contratti di progettazione stipulati dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti devono prevedere, attraverso clausole espresse, le prestazioni reintegrative a cui è tenuto il progettista per rimediare ad errori o omissioni progettuali che dovessero emergere in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione. Una previsione questa che è frutto di una riformulazione avanzata dal Consiglio di Stato e accolta nel testo andato in "Gazzetta".

Inoltre, secondo le nuove disposizioni del Correttivo è nullo ogni patto che escluda o limiti la responsabilità dei progettisti per errori o manomissioni nella progettazione che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o il suo futuro utilizzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

pubblicato il: