Il decreto legge recante "Interventi urgenti di semplificazione" in materia di procedure edilizie anticipato nel corso della Conferenza Unificata Straordinaria Stato Regioni del 1 aprile, e che sta per essere approvato dal Governo, avrà effetti sul Testo Unico per l'Edilizia, sulle norme che regolano le conferenze di servizi, e sul codice dei beni culturali e del paesaggio. Vediamole in dettaglio confrontando il testo attuale e quello modificato. Evidenziate e in grassetto le modifiche e le aggiunte che dovrebbero essere introdotte al testo attuale.
Le modifiche principali riguardano gli articoli 1, 2 e 5 dello schema di Decreto Legge, che introducono semplificazioni in materia di attività di edilizia libera, modificano gli interventi subordinati a denuncia di inizio attività, e intervengono anche in termini di semplificazione in materia antisismica.
In particolare la modifica dell'art. 6 del T.U. potrebbe comportare un radicale cambiamento delle prerogative di noi tecnici, dato che esclude dalla DIA anche molte attività di manutenzione straordinaria, come le modifiche alle partizioni interne. Una domanda che sorge spontanea è chi assevererà a posteriori (vedi comma 2) che i lavori effettuati non abbiano interessato parti strutturali, abbiano rispettato le norme di sicurezza ed igienico sanitarie, non comportato un aggravio in termini urbanistici, etc. Il proprietario? l'impresa? l'idraulico? Oppure sarà un tecnico? E se sarà un tecnico, cosa può asseverare a lavori già ultimati?
D.P.R. 06/06/2001, N.380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
Art. 6 Attività edilizia libera
confronta con la norma attuale
1. Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. mod., i seguenti interventi possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi comprese le opere da realizzare all’interno delle singole unità immobiliari concernenti l’eliminazione, lo spostamento e la realizzazione di aperture e pareti divisorie interne che non costituiscano elementi strutturali, e sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, che non comportino aumento del numero delle unità immobiliari o che implichino incremento degli standard urbanistici, da realizzare nel rispetto delle norme di sicurezza, di quelle igienico sanitarie, sul dimensionamento dei vani e sui rapporti aeroilluminanti;
b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali;
e) il deposito temporaneo di merci e materiali a cielo aperto, ad esclusione dei rifiuti;
f) le opere caratterizzate da precarietà strutturale e funzionale, dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità;
g) i mutamenti di destinazione d’uso attuati senza esecuzione di opere edilizie, purché non determinino un aumento del carico urbanistico, nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche comunali;
h) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
i) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenuti entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico;
l) pannelli solari senza serbatoio di accumulo, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al d.m. 1444 del 1968;
m) elementi di arredo urbano e aree ludiche senza fini di lucro;
n) l’installazione di serbatoio di gpl, fino alla capacità di 13 mc.
2. Entro 30 giorni dall’ultimazione dei lavori di cui al comma 1, l’interessato dà comunicazione all’amministrazione comunale per evidenziarne la legittima sussistenza ad ogni ulteriore effetto.
Art. 22 Interventi subordinati a denuncia di inizio attività
confronta con la norma attuale
1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire, le opere interrate, su tutti i lati con la sola esclusione di quello di accesso, pertinenziali alla residenza, nei limiti del 20 per cento del volume esistente del fabbricato o dell’unità abitativa principale. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
Art. 94 Autorizzazione per l'inizio dei lavori
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1. Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, nelle località sismiche ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui all’articolo 83, non si
possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione. L’autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza.
2. L’autorizzazione preventiva di cui al comma 1 non è necessaria per l’avvio dei lavori ove le Regioni, in ragione della destinazione d’uso delle opere e della loro complessità strutturale, ferma restando l’esigenza di tutelare l’incolumità pubblica, e per gli edifici non destinati ad uso pubblico, abbiano previsto con legge modalità di controllo successivo anche con metodi a campione.
3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al comma 1, è ammesso ricorso al Presidente della giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.
4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze.
L'art. 4 introduce delle semplificazioni in tema di conferenza di servizi.
LEGGE 08/07/1990, N. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
ART. 14 Conferenza di servizi
confronta con la norma attuale
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indìce di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi può sempre essere indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate.
3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
3-bis In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime in sede di conferenza di servizi, in via definitiva, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza, ivi compresa la legittimità dell’autorizzazione di cui all’art. 159 del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004.
4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni.
ART. 14-ter Lavori della conferenza di servizi
confronta con la norma attuale
La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione;
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.
2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo.
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumita.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.
6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente adotta comunque la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.
La mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dal ritardo della pronuncia dell’amministrazione indipendentemente dalla spettanza o meno del titolo. Le controversie relative al periodo che precede sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.
9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.
ART. 14-quater Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi
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1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e dei casi di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, o della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se il parere non è reso nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate.
3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies - soppressi
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
L'art. 4 bis introduce Semplificazioni relative al codice dei beni culturali e del paesaggio
DECRETO LEGISLATIVO 22/01/2004, N.42
Codice dei beni culturali e del paesaggio
Art. 146 Autorizzazione
confronta con la norma attuale
[...]
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo legittimante l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 3, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura non vincolante e va reso entro il termine perentorio di sessanta giorni.
[...]
9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente, ove l’intervento presenti elementi di particolare complessità, può indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
9-bis. Sono comunque considerati di lieve entità, ai fini del comma 9, gli interventi nelle aree vincolate esclusivamente ai sensi dell’art. 142 ricompresi nelle seguenti tipologie:
a) manufatti di arredo urbano necessario, ad esclusione degli interventi ricadenti nelle aree di cui alla lettera g) del comma 4 dell’art. 10;
b) strutture stagionali collegate all’attività turistica e del tempo libero;
c) strutture di copertura non superiore a 10 mq, ad esclusione degli interventi ricadenti nelle aree di cui alla lettera g) del comma 4 dell’art. 10;
d) pannelli solari e fotovoltaici fino a una potenza di 20 KWe;
e) interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche;
f) impianti di condizionamento.
[...]
Articolo 149 Interventi non soggetti ad autorizzazione
confronta con la norma attuale
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a), non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159: a) per gli interventi edilizi che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici, nonché le opere diverse da quelle di cui al comma 9-bis dell’art. 146 che costituiscano complemento di arredo nell’area di pertinenza di edifici, limitatamente alle aree vincolate ai sensi dell’art. 142; b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio; c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
Art. 159. - (Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica).
confronta con la norma attuale
1. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 146, comma 9, e comunque non oltre il 30 giugno 2010, il procedimento rivolto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è disciplinato secondo il regime transitorio di cui al presente articolo. La disciplina dettata al capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che alla data di cui al primo periodo non si siano ancora conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale data le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 30 giugno 2010.
2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dà immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nella comunicazione alla soprintendenza l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati. L’autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto autonomo e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti del titolo legittimante l’intervento edilizio; decorso il predetto termine, l’autorizzazione si intende emessa in senso favorevole. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.
3. La soprintendenza, se ritiene l’intervento edilizio illegittimo, può annullare l’autorizzazione con provvedimento motivato, adottato e notificato entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, documentazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495.
4. (soppresso)
Art. 167 (Ordine di remissione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria)
confronta con la norma attuale
[...].
4. L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, nonché per tutti gli interventi qualificati come di attività edilizia libera ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
c-bis) per gli interventi di lieve entità, come definiti nel regolamento di semplificazione previsto dall’articolo 146, comma 9.
[...]
Articolo 181 Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa.
confronta con la norma attuale
[...]
1-ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 167, qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, nonché per tutti gli interventi qualificati come di attività edilizia libera ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
c-bis) per gli interventi di lieve entità, come definiti nel regolamento di semplificazione previsto dall’articolo 146, comma 9.
[...]
Articolo 182 Disposizioni transitorie
confronta con la norma attuale
[...]
3-bis. In deroga al divieto di cui all'articolo 146, comma 4, secondo periodo, sono conclusi dall'autorità competente alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente comma, ovvero definiti con determinazione di improcedibilità della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorità competente è obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge. Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 167, comma 5. La presente disposizione si applica anche alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, concernenti interventi di lieve entità, ai sensi dell’articolo 167, comma 4, lettera d) e dell’articolo 181, comma 1-ter, lettera d), presentate alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 146, comma 9.
Per chi vuole approfondire:
- lo Schema di decreto legge recante "Interventi urgenti di semplificazione"
- l'Intesa Piano Casa da un articolo del sito ANCI Piemonte
- Piano Casa. Raggiunto l'accordo con le Regioni
- Ecco la legge + 20 percento della Regione Veneto
- Aspettando il Piano Casa...
Cosa ne pensano (a partire dai più recenti):
- L'opinione del Presidente dell'Ordine degli Architetti di Roma
- L'opinione dell'Ordine degli Architetti di Milano
- L'opinione. AUDIS sul Piano Casa
- L'opinione. Piano casa secondo In/Arch
- L'opinione. Piano casa secondo Bioedilizia
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