Si rientra nella categoria delle ristrutturazioni se si conserva la struttura fisica precedente o se la ricostruzione, anche se non fedele, è rispettosa della volumetria e della sagoma preesistenti. È quanto afferma la sentenza del Consiglio di Stato 1763 depositata il 7 aprile 2015.
«L’elemento che, in linea generale, contraddistingue la ristrutturazione dalla nuova edificazione deve rinvenirsi nella già avvenuta trasformazione del territorio, mediante una edificazione di cui si conservi la struttura fisica (sia pure con la sovrapposizione di un “insieme sistematico di opere, che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”: art. 3, comma 1, lett. d), TU) ovvero la cui stessa struttura fisica venga del tutto sostituita, ma – in quest’ultimo caso – con ricostruzione, se non “fedele” (per effetto della modifica apportata al testo unico dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301), comunque rispettosa della volumetria e della sagoma della costruzione preesistente».
«In base alla normativa statale di principio, quindi, un intervento di demolizione e ricostruzione che non rispetti la sagoma dell’edificio preesistente – intesa quest’ultima come la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale – configura un intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione edilizia» conclude il Consiglio di Stato.
Il documento:
Sentenza Consiglio di Stato 1763 del 2015
Vedi anche: Il Consiglio di Stato sulla ricostruzione con stessa volumetria e sagoma