LEGGE 2 MARZO 1949, N. 143 – Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti (1).
(Aggiornata in base al D.M. 11.6.87 e D.M. 3.9.97 n° 417)
(Pubblicata nel s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 1949)
TESTO UNICO DELLA TARIFFA DEGLI ONORARI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DELL’ARCHITETTO E DELL’INGEGNERE
CAPO II
Costruzioni edilizie – Costruzioni stradali e ferroviarie
Opere idrauliche – Impianti e servizi industriali
Costruzioni meccaniche – Elettrotecnica
12. – Per le opere considerate in questo Capo gli onorari sono determinati a percentuale, salvo quanto é stabilito nel successivo art.17.
Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale, le prestazioni del professionista possono riguardare:
a) la esecuzione di un’opera, e cioè la compilazione del progetto e del preventivo, la stipulazione dei contratti di esecuzione o di appalto, la direzione dei lavori, il collaudo e la liquidazione;
b) la stima di un’opera esistente.
Per il primo gruppo di prestazioni si fa luogo alla applicazione dei compensi stabiliti dagli articoli dal 15 al 23 e per il secondo gruppo di prestazioni a quelli degli articoli dal 24 al 28.
13. – Gli onorari a percentuale comprendono tutto quanto é dovuto al professionista per l’esaurimento dell’incarico conferitogli, restando a carico di esso tutte le spese di ufficio, di personale di ufficio – sia di concetto che d’ordine – di cancelleria, di copisteria, di disegno in quanto strettamente necessarie allo svolgimento dell’incarico; gli sono però dovuti a parte ed in aggiunta gli eventuali compensi a rimborso di cui agli articoli 4, 6 e 17.
Il professionista, per i lavori da liquidarsi a percentuale, ivi compresi gli incarichi di collaudo, ha facoltà di essere compensato a norma del precedente comma, ovvero di conglobare tutti i compensi accessori di cui agli articoli 4 e 6 della stessa tariffa in una cifra che non potrà superare il 60 per cento degli onorari a percentuale.
14. – Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale dovuti al professionista le opere considerate in questo Capo vengono suddivise nelle classi e categorie descritte nell’elenco seguente, avvertendo che, se un lavoro professionale interessa più di una categoria , gli onorari spettanti al professionista vengono commisurati separatamente agli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente.
classe | categoria | oggetto |
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I |
| Costruzioni rurali, industriali civili, artistiche e decorative |
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| a) | Costruzioni informate a grande semplicità, fabbricati rurali, magazzini, edifici industriali semplici e senza particolari esigenze tecniche, capannoni, baracche, edifici provvisori senza importanza e simili. Solai in cemento armato o solettoni in laterizi per case di abitazione appoggiati su murature ordinarie per portate normali fino a 5 metri. |
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| b) | Edifici industriali di importanza costruttiva corrente. Edifici rurali di importanza speciale. Scuole, piccoli ospedali, case popolari, caserme, prigioni, macelli, cimiteri, mercati, stazioni e simili qualora siano di media importanza, organismi costruttivi in metallo. |
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| c) | Gli edifici di cui alla lettera b) quando siano di importanza maggiore, scuole importanti ed istituti superiori, bagni e costruzioni di carattere sportivo , edifici di abitazione civile e di commercio, villini semplici e simili. |
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| d) | Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, giardini, palazzi pubblici importanti, teatri, cinema, chiese, banche, alberghi edifici provvisori di carattere decorativo, serre ornamentali, ed in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica. Costruzioni industriali con caratteristiche speciali e di peculiare importanza tecnica. Restauri artistici e piani regolatori parziali |
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| e) | Costruzioni di carattere prettamente artistico e monumentale. Chioschi, padiglioni, fontane, altari, monumenti commemorativi, costruzioni funerarie. Decorazione esterna o interna ed arredamento di edifici e di ambienti. Disegno di mobili, opere artistiche in metallo, in vetro, ecc. |
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| f) | Strutture o parti di strutture complesse in cemento armato. |
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| g) | Strutture o parti di strutture in cemento armato richiedenti speciale studio tecnico, ivi comprese le strutture antisismiche. |
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II |
| Impianti industriali completi e cioé: macchinario, apparecchi, servizi generali ed annessi, necessari allo svolgimento dell’industria e compresi i fabbricati, quando questi siano parte integrante del macchinario e dei dispositivi industriali. |
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| a) | Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili naturali, del legno, del cuoio e simili. |
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| b) | Impianti dell’industria chimica inorganica, della preparazione e distillazione dei combustibili, impianti siderurgici , officine meccaniche, cantieri navali , fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramiche, impianti per le industrie della fermentazione, chimico-alimentare, tintorie. |
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| c) | Impianti dell’industria chimica organica, della piccola industria chimica speciale, impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro) , impianti per la preparazione ed il trattamento dei minerali per la sistemazione e coltivazione delle cave e miniere. |
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III |
| Impianti di servizi generali interni a stabilimenti industriali od a costruzioni o gruppi di costruzioni civili, e cioè macchinario, apparecchi ed annessi non strettamente legati al diagramma tecnico e non facenti parte di opere complessivamente considerate nelle precedenti classi.. |
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| a) | Impianti per la produzione e la distribuzione del vapore, dell’energia elettrica e della forza motrice, per l’approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell’interno di edifici o per scopi industriali, impianti sanitari, impianti di fognaturra domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto. |
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| b) | Impianti per la produzione e la distribuzione del freddo, dell’aria compressa , del vuoto impianti di riscaldamento, di inumidimento e ventilazione, trasporti meccanici | |
| c) | Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli, ecc. | |
IV |
| Impianti elettrici | |
| a) | Impianti e termoelettrici, impianti dell’elettrochimica e dell’elettrometallurgia. | |
| b) | Centrali idroelettriche, stazioni di trasformazione e di conversione, impianti di trazione elettrica. | |
| c) | Impianti di linee e reti per trasmissione e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia, radiotelegrafia e radiotelefonia. | |
V |
| Macchine isolate e loro parti. | |
VI |
| Ferrovie e strade | |
| a) | Strade ordinarie, linee tramviarie e strade ferrate in pianura e collina, escluse le opere d’arte di importanza da compensarsi a parte. | |
| b) | Strade ordinarie, linee tramviarie e ferrovie di montagna o comunque con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d’arte di importanza e le stazioni di tipi speciali, da compensarsi a parte. Impianti teleferici e funicolari. | |
VII |
| Bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici per produzione di energia elettrica e per forza motrice, opere portuali e di navigazione interna, sistemazione di corsi d’acqua e di bacini montani, opere analoghe, escluse le opere d’arte di importanza, da computarsi a parte. | |
| a) | Bonifiche ed irrigazioni e deflusso naturale, sistemazione di corsi d’acqua e di bacini montani. | |
| b) | Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi i macchinari). Derivazioni d’acqua per forza motrice, e produzione di energia elettrica | |
| c) | Opere di navigazione interna e portuali. | |
VIII |
| Impianti per provvista, condotta, distribuzione d’acqua – Fognature urbane. | |
classe | categoria | oggetto | |
IX |
| Ponti, manufatti isolati, strutture speciali. | |
| a) | Ponti di muratura o di legname, costruzioni ed edifici per opere idrauliche, strutture in legno o metallo dei tipi ordinari. | |
| b) | Dighe, conche, elevatori. Ponti di ferro. Opere metalliche di tipo speciale di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari. | |
| c) | Gallerie, opere sotterranee e subacquee, fondazioni speciali. |
A) Prestazioni per l’esecuzione di opere
15. (3).- Quando per l’esecuzione di una delle opere indicate nel precedente prospetto il professionista presta la sua assistenza all’intero svolgimento dell’opera – dalla compilazione del progetto alla direzione dei lavori, al collaudo ed alla liquidazione – le sue competenze sono calcolate in base alla percentuale del consuntivo lordo dell’opera indicata alla tabella A. A questi effetti, per consuntivo lordo dell’opera si intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture computati al lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo e senza tener conto, invece, delle eventuali detrazioni che il direttore dei lavori od il collaudatore potesse aver fatto per qualsiasi ragione, sia durante il corso dei lavori, sia in sede di conto finale o di collaudo.
L’applicazione della tabella per importi intermedi fra quelli indicati, si fa per interpolazione lineare.
Per i lavori il cui importo di spesa non raggiunge il minimo di L. 250.000 il compenso é valutato a discrezione.
16. – Gli onorari dell’art. 15 sono dovuti integralmente quando l’opera viene eseguita dal professionista in tutto il suo sviluppo, dal progetto iniziale fino al compimento ed alla liquidazione dei lavori ed anche quando avviene che nell’adempimento dell’intero incarico non siano eseguite o siano solo parzialmente eseguite alcune delle particolari operazioni specificate all’art. 19, sempreché la aliquota o la somma delle aliquote parziali ad esse corrispondenti, a termini della tab. B, non superi il valore 0,20.
17. – Sono esclusi dagli obblighi del professionista, salvo speciali accordi, l’assistenza giornaliera dei lavori e la tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità. Le mansioni relative sono però affidate a persona di comune fiducia del committente e del professionista, sotto il diretto controllo di quest’ultimo.
Il professionista ha diritto ad un maggior compenso, da valutarsi discrezionalmente entro il limite massimo del 50 per cento della quota spettante per la direzione lavori, quando, per la mancanza di personale di sorveglianza e di controllo o per essere i lavori eseguiti in economia, la direzione dei lavori richieda da parte del professionista un impegno personale maggiore del normale.
18. (4).- Quando le prestazioni del professionista non seguono lo sviluppo completo dell’opera, come si é detto sopra, ma si limitano solo ad alcune funzioni parziali, alle quali fu limitato l’incarico originario, la valutazione dei compensi a percentuale é fatta sulla base delle aliquote specificate nell’allegata tabella B aumentata del 25 per cento come nel caso della sospensione di incarico di cui al primo comma dell’art. 10.
Qualora però l’opera del professionista si limiti alla sola assistenza al collaudo od alla sola liquidazione dell’opera, ovvero anche ad entrambe queste prestazioni, dette aliquote sono aumentate del 50 per cento.
Nel caso di incarico parziale originario le dette aliquote o percentuali vanno computate in base all’importo consuntivo lordo dell’opera corrispondente, o in mancanza, al suo attendibile preventivo.
Nel caso di sospensione dell’incarico, il compenso si valuta applicando le corrispondenti aliquote o percentuali al consuntivo della parte di opera eseguita ed al preventivo della parte di opera progettata e non eseguita, facendone il cumulo, tenuto conto dei coefficienti di maggiorazione come é detto sopra.
In ogni caso sono da computarsi a parte gli eventuali compensi a vacazione per le prestazioni di cui all’art. 4, il rimborso delle spese di cui all’art. 6 e gli oneri di cui all’art. 17.
19. – Agli effetti di quanto é disposto nei precedenti articoli, la prestazione complessiva del professionista per l’adempimento del suo mandato comprende le seguenti operazioni:
a) compilazione del progetto sommario della costruzione o dello studio sommario dell’impianto, ovvero calcolazione di massima della macchina, del congegno e dell’organismo statico, in modo da individuare l’opera nei suoi elementi a mezzo di schizzi, o di una relazione;
b) compilazione del preventivo sommario;
c) compilazione del progetto esecutivo coi disegni di insieme in numero ed in scala sufficiente per identificarne tutte le parti;
d) compilazione del preventivo particolareggiato e della relazione;
e) esecuzione dei particolari costruttivi e decorativi;
f) assistenza alle trattative per contratti di forniture e per le ordinazioni, con la eventuale compilazione dei relativi capitolati;
g) direzione ed alta sorveglianza dei lavori con visite periodiche nel numero necessario ad esclusivo giudizio dell’ingegnere emanando le disposizioni e gli ordini per l’attuazione dell’opera progettata nelle sue varie fasi esecutive e sorvegliandone la buona riuscita;
h) prove d’officina;
i) operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori ed assistenza al collaudo dei lavori nelle successive fasi di avanzamento ed al loro compimento;
l) liquidazione dei lavori ossia verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle opere eseguite e liquidazione dei conti parziali e finali.
A ciascuna di queste funzioni corrispondono per ogni singola classe di lavori le aliquote indicate nell’allegata tabella B intendendosi che con l’aliquota del progetto esecutivo vanno sempre sommate quelle del progetto di massima e del preventivo sommario da parte dello stesso progettista.
B) Collaudo dei lavori e forniture
19-a).- Il collaudo di lavori e forniture comprende l’esame, le verifiche e le prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnica delle opere e forniture eseguite alle prescrizioni di progetto e di contratto, i riscontri di misure e di applicazioni di prezzi, l’esame di eventuali riserve e relativo parere e, infine, il rilascio del certificato di collaudo.
19-b).- Quando il professionista sia incaricato del collaudo di opere progettate e dirette da altri, le competenze sono regolate dalla tabella C nella quale sono indicate alle due finche (a) e (b) le percentuali, secondo che si tratti della pura e semplice collaudazione delle opere con l’esame e il parere sugli atti contabili della gestione e sulle riserve, ovvero della collaudazione predetta e del riparto della spesa a carico dei vari condomini in proporzione delle quote di proprietà e termine delle disposizioni vigenti.
Il collaudo si riferisce tanto all’opera dell’esecutore del lavoro quanto a quella del professionista direttore dei lavori.
Il collaudo deve essere eseguito in conformità delle norme e delle prescrizioni stabilite per la collaudazione delle opere statali, con la compilazione del verbale di visita dei lavori, della relazione di collaudo, del certificato di collaudo e della relazione sulle riserve e questioni sorte durante l’esecuzione dei lavori.
le percentuali stabilite per il collaudo debbono essere applicate anche sull’importo delle riserve discusse, indipendentemente dal loro accoglimento.
19-c).- Quando il collaudo che si compie, si riferisce a lavori aggiudicati anteriormente al 1 luglio 1947, l’importo dei lavori da collaudare deve essere aggiornato moltiplicandolo per il coefficiente di adeguamento contenuto nella tabella D e relativo all’anno di aggiudicazione dell’appalto.
19-d).- Nel caso in cui il committente nomini il collaudatore sin dall’inizio dell’appalto, con l’obbligo di eseguire visite periodiche durante lo svolgimento dei lavori, l’onorario percentuale di cui alla tabella C sarà aumentato da un minimo del 15 per cento ad un massimo del 30 per cento.
19-e).- Quando il collaudo riguarda opere di manutenzione, l’onorario percentuale dato dalla tabella C sarà maggiorato discrezionalmente fino ad un massimo del 50 per cento.
19-f).- La revisione dei calcoli di stabilità, anche se fatta in sede di collaudo, sarà compensata in ragione dello 0,20 dell’aliquota c della tabella B, riferentesi agli onorari stabiliti per la progettazione di opere delle diverse classi, limitatamente all’importo delle opere o parte di esse in cemento armato, ferro e legno verificate (5).
C) Riparazione danni di guerra (6)
19-bis.- Le prestazioni per riparazione dei danni conseguenti a fatti di guerra rientrano nel Capo II e relativo sottocapo A) della tariffa e vanno sempre
considerate come incarico parziale. Pertanto le aliquote di compenso sono quelle risultanti dalla tabella A in relazione alla classe e alla categoria cui si riferisce l’opera e in rapporto – secondo la tabella B della tariffa – alle prestazioni necessarie di fatto eseguite, con l’aumento, in ogni caso, del 25 per cento per incarico parziale.
In particolare:
il preventivo particolareggiato va assimilato ad un vero e proprio progetto comprendente il preventivo medesimo e gli eventuali disegni e calcoli di carattere statico, o gli studi o le proposte anche in forma descrittiva.
Per questi elaborati l’onorario va computato, escluse le aliquote di cui alle lettere a) e b) della tabella B, solo in base alle aliquote della lettera d) (preventivo particolareggiato) e della lettera c) (progetto esecutivo), le quali ultime debbono essere ridotte disscrezionalmente – a seconda dell’importanza del lavoro svolto – entro i limiti minimi e massimi indicati nella seguente tabella.
Quando lo studio statico od architettonico presenta nel complesso o nei particolari notevole importanza, al professionista compete un compenso integrativo da valutarsi a norma delle corrispondenti ad analoghe voci di tariffa, oppure a discrezione.
Per la direzione dei lavori e per altre prestazioni complementari (lettere e, f, g, h,i, ed l) della tabella B, l’onorario va commisurato alle corrispondenti aliquote, ma limitatamente alle singole prestazioni eseguite.
Prestazione parziale |
secondo l’elencazione | Classe dei lavori dell’ art. 14 |
| |||||||
| I a b c d | I e | I f g | II III | IV | V | VI VII VIII | IX | ||
c) progetto esecutivo} | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 0,04 | ||
| 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,13 | 0,11 | 0,18 | 0,09 | 0,12 | ||
Vanno applicate – se non sono in contrasto con le attuali – le altre complementari norme di tariffa, non escluse quelle di cui ai numeri 4 (compensi a vacazioni), 6 (rimborso spese) 18, 21, 43 e 44, con le modifiche contenute in tutte le presenti norme.
20. – Quando l’incarico conferito al professionista riguardi la esecuzione di più opere complete di tipo e di caratteristiche costruttive identiche, e senza che il compenso di insieme richieda speciali cure di concezione, l’onorario corrispondente a quella parte di prestazioni professionali riguardanti il progetto e che sia da eseguire una sola volta per tutte le opere, deve essere computato sull’importo di una sola delle opere stesse.
21. – Quando per lo studio del progetto sommario si richiedono dal committente elaborati con soluzioni distinte e diverse il compenso dovuto al professionista é valutato discrezionalmente, e può anche arrivare fino al doppio delle aliquote dell’art. 19, lettere a) e b).
Il compenso può parimenti essere aumentato fino al doppio delle rispettive aliquote parziali, quando l’opera, sia per speciali difficoltà di progetto e di esecuzione, sia per rispondere a prescrizioni di legge, richieda uno sviluppo di elaborati tecnici e contabili superiore al normale.
Analogamente possono aumentarsi fino al doppio le aliquote delle lettere a), c) e g) quando si tratta di lavori di trasformazione di fabbricati o di impianti richiedenti maggiori prestazioni di assistenza ai lavori.
22. – Le modificazioni ed aggiunte all’elaborato od al progetto definitivamente approvato, introdotte in corso di lavoro per cause non imputabili al professionista e richiedenti nuovi studi, sono considerate come appendici al progetto od all’elaborato, ed il professionista ha diritto al compenso anche sulla parte studiata e non eseguita, compenso che é valutato o in via discrezionale, oppure, ove possibile, sul costo preventivato dalla parte non eseguita.
23. – Quando il professionista, col consenso del committente, ritenga necessario ricorrere all’opera od al consiglio di specialisti, questi hanno diritto al loro compenso indipendentemente dalle competenze del professionista.
D) Misura e contabilità dei lavori
23-a).- La misura e contabilità dei lavori, salvo speciali accordi, sono di spettanza del professionista incaricato della direzione e liquidazione dei lavori, Esse si identificano con la regolare compilazione dei prescritti documenti contabili e comprendono anche i rilievi di qualsiasi natura.
Gli onorari relativi a queste prestazioni sono valutati in base alla tabella E e possono essere applicati solo per lavori edilizi (classe I).
E) Aggiornamento dei prezzi
23-b).- L’aggiornamento dei prezzi di progetto, eseguito dallo stesso progettista, sarà compensato come appresso:
a) se in base a semplici variazioni percentuali dei primitivi prezzi con un’aliquota pari al 20 per cento di quella relativa al preventivo particolareggiato (prestazione d, della tabella B) con un minimo di L. 6.132;
b) se in base a nuove analisi, con una aliquota pari al 40 per cento di quella relativa al preventivo particolareggiato (prestazione d, tabella B) con un minimo di L. 12.264.
Se l’aggiornamento viene eseguito da professionista non autore del progetto, le suddette aliquote saranno maggiorate del 25 per cento per incarico parziale.
F) Revisione dei prezzi
23-c).- La revisione analitica dei prezzi contrattuali di appalto é compensata con una aliquota pari al 40 per cento di quella fissata per la contabilità dei lavori (tabella E), applicata all’importo lordo revisionato.
Se la revisione viene effettuata in base ad analisi già compilate e inserite in progetto o in contratto, l’aliquota suddetta viene ridotta al 20 per cento.
Se la revisione che si compie non si riferisce ai prezzi correnti ma a quelli di un appalto svolto in epoca anteriore, agli effetti dell’onorario l’importo revisionato sarà aggiornato applicando gli stessi coefficienti di adeguamento relativi ai collaudi.
Infine, se la revisione é eseguita dallo stesso professionista che presta la sua assistenza all’intero svolgimento dell’opera, e ne redige la contabilità, il relativo onorario é ridotto del 25 per cento.
G) Prestazioni per perizie estimative
24. – Per le perizie estimative particolareggiate – oltre i compensi integrativi a vacazioni di cui all’art. 4 ed il rimborso delle spese di cui all’art. 6 – é dovuto al professionista un compenso a percentuale sul valore stimato in base alle aliquote della tabella F che sono suscettibili di aumento fino al limite di un quarto in relazione alla difficoltà della perizia.
L’applicazione della tabella per valori intermedi fra quelli indicati si fa per interpolazione lineare.
Per importi di stima inferiori alle L.250.000 l’onorario viene stabilito a discrezione.
Per perizia particolareggiata si intende quella basata su specifici criteri di valutazione e corredata di relazione motivata, di descrizioni, di computi e, ove occorrano, di tipi.
Se la perizia é sommaria – cioè in forma di giudizio basato su elementi sintetici e globali come cubatura o numero dei vani per i fabbricati, numero dei fusi o dei telai per gli opifici, produzione giornaliera, ecc. esposto in una breve relazione riassuntiva – le suddette aliquote vengono ridotte alla metà.
24-a).- Se la perizia é analitica – ossia se la perizia particolareggiata é integrata da specifiche e distinte dello stato e del valore delle singole strutture, dei singoli elementi, delle singole macchine od apparecchi costitutivi del complesso periziato – il compenso a percentuale viene determinato applicando aliquote doppie di quelle stabilite per le perizie particolareggiate.
25. – Per i beni rustici (terreni e fabbricati) e per le aree da fabbrica si applicano le percentuali della categoria I; per le merci e le scorte industriali quelle della rispettiva industria, giusta la classificazione di cui all’elenco dell’art. 14.
26. – Se la perizia riguarda divisioni fra compartecipanti, ratizzo di quote, valutazioni in contraddittorio e simili, per le quali si richiedono discussioni, studi e conteggi maggiori degli ordinari, gli onorari di cui ai precedenti capoversi possono aumentare fino al doppio.
Quando la perizia divisionale viene completata con un progetto divisionale, gli onorari di cui sopra possono essere anche triplicati.
27. – Per le stime per le quali si richiedono diverse e separate valutazioni riflettenti lo stesso oggetto, come nelle perizie per danni, per espropriazioni parziali o simili, l’onorario dovuto é quello competente al cumulo delle somme rappresentanti le parziali valutazioni ed é stabilito su questo cumulo colle aliquote dei precedenti articoli.
27-a).- Quando la perizia estimativa va riferita a prezzi anteriori a quelli correnti al 1° gennaio 1947, l’onorario risultante dalla applicazione delle percentuali della tabella F va maggiorato, a seconda dell’anno di riferimento, della corrispondente percentuale di adeguamento indicata nella tabella G.
27-b).- Gli onorari per le stime vanno sempre stabiliti separatamente per le singole unità immobiliari, quando dette unità derivino da lottizzazioni per vendite all’asta o appartengono a proprietari diversi o si trovino in località diverse o quando anche si differenzino negli elementi obiettivi e subiettivi che costituiscono la base delle stime.
28. – Per le perizie di affitto di beni stabili urbani, impianti industriali e beni rustici il compenso é in ragione del
9,1983 per cento del fitto annuo sulle prime L. 150.000;
6,1322 per cento sul fitto eccedente fino a L. 450.000;
3,0661 per cento sull’eccesso
e va aumentato come alla tabella G, in correlazione all’anno cui si riferisce l’importo del fitto, rimanendo sempre da computare a parte gli eventuali compensi a vacazioni di cui all’art. 4 ed il rimborso delle spese di cui all’art. 6.
Vedi anche
- Tariffa professionale Architetti e Ingegneri – Capo I – Norme generali
- Tariffa professionale Architetti e Ingegneri – Capo II – Costruzioni edilizie – Costruzioni stradali e ferroviarie
- Tariffa professionale Architetti e Ingegneri – Capo III – Inventari – consegne
- Tariffa professionale Architetti e Ingegneri – Capo IV – Lavori topografici
- Tariffa professionale Architetti e Ingegneri – Capo V – Cave e miniere
- Tariffa professionale Architetti e Ingegneri – Capo VI – Ingegneria navale
- Tariffa professionale Architetti e Ingegneri – Tabelle
- LEGGE 2 marzo 1949, n. 143