Tariffa professionale Architetti e Ingegneri – Inventari – consegne

pubblicato il:

LEGGE 2 MARZO 1949, N. 143 – Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti (1).
(Aggiornata in base al D.M. 11.6.87 e D.M. 3.9.97 n° 417)

(Pubblicata nel s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 1949)

TESTO UNICO DELLA TARIFFA DEGLI ONORARI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DELL’ARCHITETTO E DELL’INGEGNERE

CAPO III – Inventari – consegne

29. – Per la compilazione di inventari e consegne – oltre il compenso integrativo a vacazione a norma dell’art. 4 per le operazioni da compiersi sopra luogo, ed il rimborso delle spese di cui all’art. 6 – é dovuto al professionista un compenso da valutarsi:

1° per i beni stabili urbani nella ventesima parte delle percentuali rispettivamente stabilite all’art. 15 applicate all’importo di stima delle cose inventariate o consegnate, ovvero nel 12,2643 per cento del canone di affitto annuo, se trattasi di beni affittati;

2° per gli impianti industriali nella quindicesima parte delle rispettive percentuali stabilite dall’art. 15, applicate all’importo di stima della cosa inventariata o consegnata, ovvero nel 12,2643 per cento del canone di affitto annuo, se trattasi di beni affittati;

3° per i beni rustici posti in condizioni ordinarie:

-lire 2759,48 per ettaro, per fondi di area inferiore a ha 20

-lire 2299,56 per ettaro, sull’area eccedente fino a ha 80

-lire 1931,63 per ettaro, sull’area eccedente fino a ha 150

-lire 1655,69 per ettaro, sul’area eccedente oltre gli ha 150

-oltre il 4,598 per cento sul canone di affitto del primo anno di locazione per i primi 40 ettari e il 3,0661 per cento sul rimanente canone. In caso di mancanza del canone di affitto, dette percentuali sono applicate sui canoni correnti per beni analoghi.

I compensi previsti tanto per inventari o consegne di stabili urbani o rustici, quanto per quelli degli impianti industriali, presuppongono come ordinariamente avviene in pratica, che l’inventario o la consegna vengano redatti sulla scorta di precedenti consegne.

Quando invece esse siano da impostarsi ex novo, i compensi di cui sopra sono suscettibili dell’aumento del 30 per cento salvo eventuali compensi da valutarsi a discrezione per ricerche di titoli relativi a possesso ed in modo particolare per i diritti d’acqua.

La redazione di mappe o tipi é compensata in aggiunta con le norme del Capo IV.

Per gli inventari di boschi, in cui sia richiesta la classificazione e la stazionatura delle piante di alto fusto, e per quelli di terreni con notevole consistenza, di colture legnose specializzate o promiscue, di parchi, di giardini e di vivai, i compensi di cui sopra sono suscettibili di aumento fino a 100 per cento.

30. – Per i prospetti riassuntivi degli enti da portarsi a confronto nei bilanci di consegna e riconsegna (sommari del consegnato e riconsegnato e conseguenti conteggi di debito e di credito), é dovuto al professionista un compenso ad opera come segue:

1° per i beni stabili urbani l’onorario é valutato sul cumulo delle due partite finali di debito e credito, applicandosi a questo cumulo le aliquote delle perizie analitiche (art. 24, capoverso 3), oltre il 6,1322 per cento sul canone di affitto del primo anno di locazione, salvo il caso di affitti eccezionali (come, ad esempio, per stabili centrali di grandi città) nel qual caso l’aggiunta viene ridotta discrezionalmente;

2° per gli impianti industriali idem;

3° per i beni rustici, i sommari e sommarioni in ragione di lire 643,876 l’ettaro, fino a 50 ettari e di lire 459,913 l’ettaro sull’eccedenza; la valutazione dei debiti e crediti in ragione di lire 1103,790 l’ettaro oltre al 6,132 per cento sul cumulo delle somme, poste a debito e a credito, da applicarsi alla differenza fra consegnato e riconsegnato delle singole voci di ogni partita.

I compensi per le valutazioni delle eventuali opere di miglioria straordinaria sono determinanti in aggiunta ai precedenti, coi criteri dell’articolo 24 delle perizie estimative.

Se i bilanci vengono eseguiti in contraddittorio, gli onorai di cui ai precedenti capoversi 1°,2°,3°, per le valutazioni dei debiti e crediti sono suscettibili di aumento fino al cinquanta per cento (50%).

Per i beni rustici, nel caso che il professionista debba eseguire solamente i rilievi di riconsegna necessari alla redazione del bilancio e non sia quindi richiesta la formazione d’un regolare e completo testimoniale di stato, il compenso per i rilievi occorsi per la compilazione del bilancio é commisurato in ragione dei tre quinti dei compensi stabiliti all’art. 29.

31. – Per inventari, misurazioni e valutazioni di scorte rurali, fieni, paglie, piantagioni, oltre al rimborso delle spese di ogni natura anche per il personale manuale di aiuto, é dovuto all’ingegnere un compenso a quantità commisurato come segue

a) per le scorte Misurazione Valutazione

rurali:

– fieni e stramaglie

per mangimi al q.le L. 30.659 30.659

– Paglie e lettiere per

mangimi al q.le L. 11.497 –

– Legna in cataste al

q.le L. 7.663 –

b) per le piantagioni in ragione del 6,132 per cento del valore di stima nei casi ordinari. Il compenso può ridursi fino al 3,066 per cento per i boschi di notevole estensione e regolarità.

Vedi anche

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