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    La tettoia chiusa da vetrate e attrezzata non gode delle semplificazioni delle Vepa e non è edilizia libera

    La tettoia chiusa da vetrate e attrezzata non gode delle semplificazioni delle Vepa e non è edilizia libera

    Non sempre le vetrate panoramiche a chiusura di una tettoia rientrano tra gli interventi di edilizia libera, la sentenza del Tar Campania

    Il Tar chiarisce i limiti entro cui una tettoia chiusa da vetri non può godere del regime dell'edilizia libera in cui rientrano le Vepa, ossia le Vetrate panoramiche amovibili.
    Vepa, in caso di vincolo serve la Scia e il nulla osta paesaggistico

    Vepa, in caso di vincolo serve la Scia e il nulla osta paesaggistico

    La sentenza del Tar Lazio sulle vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti

    Se realizzate su un immobile ricadente in un'area sottoposta a vincolo, le vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, le cosiddette Vepa, devono essere accompagnate da un titolo edilizio (va bene la Scia) e dall'assenso dell'autorità preposta alla tutela del vincolo gravante sull'area.
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    Il Tar sul "Salva-casa": chiarite le condizioni per cui pergolati e pergotende sono da considerare edilizia libera

    Il Tar sul "Salva-casa": chiarite le condizioni per cui pergolati e pergotende sono da considerare edilizia libera

    La sentenza del Tar Marche (la prima) che prende in considerazione le modifiche al Tu Edilizia apportate dal Dl 69 del 2024

    Pergolati e pergotende in edilizia libera se sono aperti su tutti i lati e non creano uno spazio stabilmente chiuso e  sono compatibili dal punto di vista estetico e architettonico con il contesto preesistente.
    Dl Salva-casa: più semplice dimostrare lo stato legittimo e cambiare destinazione d'uso

    Dl Salva-casa: più semplice dimostrare lo stato legittimo e cambiare destinazione d'uso

    In edilizia libera, le Vepa realizzate su porticati e le opere di protezione dal sole e dalla pioggia anche con struttura fissa

    Per dimostrare lo stato legittimo di un immobile o di una unità immobiliare non occorre più sia il titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione sia quello con cui è stato assentito l'ultimo intervento. Basta l'uno o l'altro. Semplificato il cambio di destinazione d'uso degli appartamenti, se avviene senza realizzazione di opere edilizie.