sabagio : [post n° 129752]

DURC

Un piccolo problema relativo alla presentazione di una DIA: nel caso in cui ad eseguire i lavori non sia un'impresa edile, ma un idraulico, come appunto il caso specifico che vede come oggetto della DIA l'installazione di pannelli solari, il DURC è dovuto? anche gli idraulici sono soggetti a DURC?
Grazie
beppe :
certamente. Tutte le imprese che partecipano alla realizzazione dell'opera sono tenute a presentare il DURC prima dell'inizio lavori.
federika :
per un artigiano con zero dipendenti il durc non lo fanno.così hanno detto a un nostro muratore
beppe :
Giusto come dice federika. Se la ditta è cmposta solo dal titolare allora niente DURC.
marte :
spiegazione di un tecnico istruttore del mio comune: se l'impresa ha dipendenti - si presenta il durc + la dichiarazione dell'organico medio annuo dell'impresa, distinto per qualifica ecc...; se non ci sono dipendenti - si presenta l'iscrizione alla camera di commercio + una dichiarazione del titolare di cosstituire ditta individuale. ciao!
sabagio :
ma non si tratta di un'impresa edile, bensì di un idraulico: il DURC è comunque dovuto?
beppe :
L.494/96 art.3 comma 8

. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori a un’unica impresa:
(comma così modificato dall'articolo 86, comma 10, d.lgs. n. 276 del 2003, poi dall'articolo 20, comma 10, decreto legislativo n. 251 del 2004)
(si veda anche l'articolo 2 del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002)

a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;
b-ter) trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.

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