siamo in Regione Lombardia (premessa indispensabile)
mi hanno chiesto di preparare urgentemente degli ACE per appartamenti realizzati in forza di una pratica edilizia del 2006.
i lavori sono finiti e tra qualche giorno inizieranno i rogiti: il notaio ha chiesto i certificati.
a me fa piacere prendere il lavoro... ma a mio parere il notaio sbaglia!
infatti, se la pratica edilizia è antecedente al settembre 2007, non è soggetta a Certificazione Energetica.
in caso di compravendita, sono soggetti solo gli immobili "venduti interamente" (p.e. ville), fino a luglio 2009 (quando andranno certificati anche i singoli appartamenti in condominio, in caso di compravendita).
non capisco perché il notaio chieda gli ACE...
mi pesa fare un lavoro "superfluo": mi sembra di rubare soldi al cliente...
ma magari mi sfugge qualcosa...
nik : [post n° 175080]
certificazione energetica ...non dovuta...
ecco che cosa mi sfuggiva!
ho saputo solo ora che l'intero edificio viene ceduto ad un solo proprietario!
quindi è soggetto!
ciao!
ho saputo solo ora che l'intero edificio viene ceduto ad un solo proprietario!
quindi è soggetto!
ciao!
leggi qui
www.edilportale.com/edilnews/NpopUp.asp?idDoc=12472&iDCat=27
da quello che mi ricordo è stato abrogato l'obbligo di allegare la C.E. per la compravendita.
www.edilportale.com/edilnews/NpopUp.asp?idDoc=12472&iDCat=27
da quello che mi ricordo è stato abrogato l'obbligo di allegare la C.E. per la compravendita.
E' importante precisare che il decreto legge 112/2008 (e successiva Legge 133/2008) a cui ti riferisci non conta per la Regione Lombardia.
Leggi qui:
Dal notariato i chiarimenti su compravendite e certificazione energetica
L'articolo 35 della L. 133/2008 (conversione con modificazioni del D.L. 112/2008) ha soppresso l'obbligo di allegare l'attestato di certificazione energetica all'atto di compravendita degli immobili, e, in caso di locazione, di consegnare o mettere a disposizione del conduttore l'attestato di certificazione energetica.
La redazione dell’attestato di certificazione/qualificazione energetica, prevista dall'art. 6 del D.Lgs. 192/2005, deve essere comunque effettuata secondo le scadenze ivi previste.
Alcuni dubbi sono sorti circa la corretta applicazione delle suddette disposizioni.
Difatti, mentre può ritenersi certa la soppressione dell’obbligo di allegazione del certificato energetico ai rogiti nelle regioni che non hanno legiferato dopo il D.Lgs. n. 192/2005, molte perplessità sono sorte sugli effetti della Legge 133/2008 in quelle regioni che, con propri provvedimenti, hanno disposto che l’attestato di qualificazione/certificazione energetica fosse allegato agli atti di trasferimento degli immobili (come ad esempio Piemonte, Lombardia, Liguria, Val d’Aosta, Emilia Romagna).
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha approfondito la questione attraverso uno studio dal titolo ”Analisi degli effetti dell'abrogazione dell'obbligo di allegazione del certificato energetico sulla normativa comunitaria e sulle regioni che hanno già legiferato in materia.”
Il Consiglio, dopo un’analisi attenta e puntuale della situazione attuale che affronta il tema delle possibili incompatibilità delle disposizioni attuali con la normativa comunitaria, giunge alla conclusione che:
nelle regioni che non hanno legiferato in materia di prestazione energetica degli edifici l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione/qualificazione energetica non sussiste più dalla data di entrata in vigore della L.133/2008;
regioni nelle quali siano state emanate leggi o regolamenti in attuazione della disciplina statale, stante l’incertezza sulla soluzione da adottare con riferimento al rapporto tra legislazione statale e regionale, si dovrà continuare ad applicare la disciplina che prevede l’obbligo di allegazione della certificazione energetica.
www.acca.it/biblus-net/Termotecnica/documenti/CNN_06082008_certifica…
Leggi qui:
Dal notariato i chiarimenti su compravendite e certificazione energetica
L'articolo 35 della L. 133/2008 (conversione con modificazioni del D.L. 112/2008) ha soppresso l'obbligo di allegare l'attestato di certificazione energetica all'atto di compravendita degli immobili, e, in caso di locazione, di consegnare o mettere a disposizione del conduttore l'attestato di certificazione energetica.
La redazione dell’attestato di certificazione/qualificazione energetica, prevista dall'art. 6 del D.Lgs. 192/2005, deve essere comunque effettuata secondo le scadenze ivi previste.
Alcuni dubbi sono sorti circa la corretta applicazione delle suddette disposizioni.
Difatti, mentre può ritenersi certa la soppressione dell’obbligo di allegazione del certificato energetico ai rogiti nelle regioni che non hanno legiferato dopo il D.Lgs. n. 192/2005, molte perplessità sono sorte sugli effetti della Legge 133/2008 in quelle regioni che, con propri provvedimenti, hanno disposto che l’attestato di qualificazione/certificazione energetica fosse allegato agli atti di trasferimento degli immobili (come ad esempio Piemonte, Lombardia, Liguria, Val d’Aosta, Emilia Romagna).
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha approfondito la questione attraverso uno studio dal titolo ”Analisi degli effetti dell'abrogazione dell'obbligo di allegazione del certificato energetico sulla normativa comunitaria e sulle regioni che hanno già legiferato in materia.”
Il Consiglio, dopo un’analisi attenta e puntuale della situazione attuale che affronta il tema delle possibili incompatibilità delle disposizioni attuali con la normativa comunitaria, giunge alla conclusione che:
nelle regioni che non hanno legiferato in materia di prestazione energetica degli edifici l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione/qualificazione energetica non sussiste più dalla data di entrata in vigore della L.133/2008;
regioni nelle quali siano state emanate leggi o regolamenti in attuazione della disciplina statale, stante l’incertezza sulla soluzione da adottare con riferimento al rapporto tra legislazione statale e regionale, si dovrà continuare ad applicare la disciplina che prevede l’obbligo di allegazione della certificazione energetica.
www.acca.it/biblus-net/Termotecnica/documenti/CNN_06082008_certifica…