Il confinante di una costruzione realizzata abusivamente (da quello che ne sò totalmente abusiva), per la quale fosse presentata e accettata una pratica di condono edilizio, qualora accertasse il mancato rispetto delle distanze minime dal confine, avrebbe facoltà comunque di rivendicare i suoi diritti?
Spero di essere stata chiara nell'esposizione del quesito, grazie.
priscilla : [post n° 33033]
che voi sappiate......
Arcangelo, vorrei approfondire un pò meglio l'argomernto, visto che interessa anche a me, sono daccordo con te sui diritti di terzi, ma mi chiedevo se questi diritti di terzi possono essere esecitati in eterno da quando si ottiene il parere favorevole. Visto che cmq i terzi sono a conoscenza dell'immobile che s'intende sanare e che lo stesso esiste lì già da tempo.
Saluti
Saluti
come da titolo si tratta di una mia interpretazione:
i diritti reali sono imprescrivibili come i diritti della persona; tra i diritti reali c'è il diritto di proprietà che comprende la possibilità di godere del bene in maniera piena; ergo i diritti lesi alla proprietà di terzi non si prescrivono.
Per sicurezza occorrerebbe chiedere ad un avvocato civilista
i diritti reali sono imprescrivibili come i diritti della persona; tra i diritti reali c'è il diritto di proprietà che comprende la possibilità di godere del bene in maniera piena; ergo i diritti lesi alla proprietà di terzi non si prescrivono.
Per sicurezza occorrerebbe chiedere ad un avvocato civilista
potrei essere d'accordo, ma nutro parecchi dubbi, anche perchè, non viene, in questo caso, leso il diritto reale del vicino di costruire con le modalità e norme attuate nel comune in oggetto, se l'immobile fosse staccato dai confini come prescritto da R.E., almeno penso!!!
Potrei citarti un caso accaduto a mio padre dove è stato costretto a costruire una mansarda (in un fabbricato nuovo) con altezze ridimensionate poichè mancante dei distacchi a causa di una costruzione vicina, molto vecchia, che occupa parte della sede stradale.
Saluti
Potrei citarti un caso accaduto a mio padre dove è stato costretto a costruire una mansarda (in un fabbricato nuovo) con altezze ridimensionate poichè mancante dei distacchi a causa di una costruzione vicina, molto vecchia, che occupa parte della sede stradale.
Saluti
credete a questo punto sia meglio sentire un parere legale in merito?
Quello che vorrei evitare è chiaramente avere delle limitazioni in futuro per la mia proprietà.
Quello che vorrei evitare è chiaramente avere delle limitazioni in futuro per la mia proprietà.
...non confondere quello che è l'ambito pubblicistico che è proprio del titolo edilizio, che non entra in merito ad eventuali lesioni del diritto di terzi (pensa a servitù di cui solo i diretti interessati sono a conoscenza) e quello che è l'ambito "civilista" che è la sede dove rivendicare eventuali lesioni.
tratto da questa sentenza www.giustizia-amministrativa.it/ricerca2/Risult.asp?nIdx=4
"...E, in effetti, sotto il profilo del c.d. “ripristino della legalità”, non potevano essere legittimamente addotte solo motivazioni correlate alla mera tutela dell’interesse privatistico dei terzi; tale interesse è fatto normalmente salvo – come, nella specie, è stato fatto espressamente salvo - da tutti i provvedimenti autorizzatori o concessori in ambito edilizio, mentre non spetta all’Amministrazione prendere posizione su di esso allorché non sia denegata – come nel caso in esame, non è stata denegata - la legittimazione dell’interessato (quanto meno nella veste di comproprietario) al rilascio del titolo richiesto e non si faccia questione in merito alla eventuale lesione di norme poste a tutela di interessi primari curati dall’Amministrazione (ad esempio, norme igienico-sanitarie) che, indirettamente, tutelano anche la posizione dei terzi..."
chiarito dove rivendicare i diritti di terzi rimane il dubbio sulla prescrizione o meno degli stessi
bye,
archangelo
tratto da questa sentenza www.giustizia-amministrativa.it/ricerca2/Risult.asp?nIdx=4
"...E, in effetti, sotto il profilo del c.d. “ripristino della legalità”, non potevano essere legittimamente addotte solo motivazioni correlate alla mera tutela dell’interesse privatistico dei terzi; tale interesse è fatto normalmente salvo – come, nella specie, è stato fatto espressamente salvo - da tutti i provvedimenti autorizzatori o concessori in ambito edilizio, mentre non spetta all’Amministrazione prendere posizione su di esso allorché non sia denegata – come nel caso in esame, non è stata denegata - la legittimazione dell’interessato (quanto meno nella veste di comproprietario) al rilascio del titolo richiesto e non si faccia questione in merito alla eventuale lesione di norme poste a tutela di interessi primari curati dall’Amministrazione (ad esempio, norme igienico-sanitarie) che, indirettamente, tutelano anche la posizione dei terzi..."
chiarito dove rivendicare i diritti di terzi rimane il dubbio sulla prescrizione o meno degli stessi
bye,
archangelo
...la seguente massima giusisprudenziale
L'art. 9, n. 2, del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 non impone di rispettare in ogni caso una distanza minima dal confine e, in applicazione del principio di prevenzione, va interpretato nel senso che tra una parete finestrata e l'edificio antistante va rispettata la distanza di mt. 10, con obbligo del prevenuto di arretrare la propria costruzione fino ad una distanza di mt. 5 dal confine, se il preveniente, nel realizzare tale parete finestrata, ha rispettato una distanza di almeno mt. 5 dal confine. Ove il preveniente abbia realizzato una parete finestrata ad una distanza dal confine inferiore a mt. 5, il vicino non sarà tenuto ad arretrare la propria costruzione fino a rispettare la distanza di mt. 10 da tale parete, ma potrà imporre al preveniente di chiudere le aperture e costruire (con parete non finestrata) rispettando la metà della distanza legale dal confine ed eventualmente procedere all'interpello di cui all'art. 875, secondo comma, c.c., ove ne ricorrano le condizioni.
Sez. II, sent. n. 3340 del 07-03-2002, Bruni c. Collina (rv 552893).
Quanto sopra per dire che il comune chiederà a chi costruisce per secondo di arretrarsi fino a rispettare i 10 m, in ambito civilistico chi costruisce può ottenere che l'onere del rispetto dei 10 m venga sostenuto da entrambe le parti.
L'art. 9, n. 2, del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 non impone di rispettare in ogni caso una distanza minima dal confine e, in applicazione del principio di prevenzione, va interpretato nel senso che tra una parete finestrata e l'edificio antistante va rispettata la distanza di mt. 10, con obbligo del prevenuto di arretrare la propria costruzione fino ad una distanza di mt. 5 dal confine, se il preveniente, nel realizzare tale parete finestrata, ha rispettato una distanza di almeno mt. 5 dal confine. Ove il preveniente abbia realizzato una parete finestrata ad una distanza dal confine inferiore a mt. 5, il vicino non sarà tenuto ad arretrare la propria costruzione fino a rispettare la distanza di mt. 10 da tale parete, ma potrà imporre al preveniente di chiudere le aperture e costruire (con parete non finestrata) rispettando la metà della distanza legale dal confine ed eventualmente procedere all'interpello di cui all'art. 875, secondo comma, c.c., ove ne ricorrano le condizioni.
Sez. II, sent. n. 3340 del 07-03-2002, Bruni c. Collina (rv 552893).
Quanto sopra per dire che il comune chiederà a chi costruisce per secondo di arretrarsi fino a rispettare i 10 m, in ambito civilistico chi costruisce può ottenere che l'onere del rispetto dei 10 m venga sostenuto da entrambe le parti.