Salve e ringrazio anticipatamente chiunque voglia risopondermi.
il quesito è il seguente: Sto aspettando per presentare una chiusura lavori per una SCIA e DIA insieme. -
vorrei sapere quanto tempo durano le pratiche entro il quale bisogna chiudere e cosa comporterebbe il fatto che i clienti vogliano abitarci senza ancora aver denunciato la chiusura sebbene i lavori all'interno siano finiti e l'appartamento perfettamente usufruibile. devo aspettarmi l'arrivo dei vigili o comunque qualche sanzione o avviso per i proprietari o il tecnico.
Grazie.
Alessandro Mendozzi : [post n° 373582]
conseguenze per attesa per chiusura lavori.
Dipende dal Comune.
In genere bisogna depositare la Comunicazione Fine Lavori entro 15 giorni dalla effettiva ultimazione degli stessi.
In genere bisogna depositare la Comunicazione Fine Lavori entro 15 giorni dalla effettiva ultimazione degli stessi.
Si scusatemi ma ho omesso delle cose importanti.
1 - stiamo parlando del comune di Roma
2 - l'immobile è stato bloccato dal catasto nel senso che deve passare da categoria A2 (come da pratiche depositate) in A1 e questo mi preclude di presentare il fine lavori.
3 - per depositare il fine lavori bisogna prima fare l'accatastamento (e per adesso non posso farlo)
c'è quindi qualche problema sebbene i lavori siano ultimati e ci vivono e non ancora deposito il FL?
Grazie
1 - stiamo parlando del comune di Roma
2 - l'immobile è stato bloccato dal catasto nel senso che deve passare da categoria A2 (come da pratiche depositate) in A1 e questo mi preclude di presentare il fine lavori.
3 - per depositare il fine lavori bisogna prima fare l'accatastamento (e per adesso non posso farlo)
c'è quindi qualche problema sebbene i lavori siano ultimati e ci vivono e non ancora deposito il FL?
Grazie
Che io sappia la domanda di accatastamento va fatta successivamente alla fine dei lavori, non prima.
Se la fine lavori non è ancora stata richiesta è ovvio che non sia ancora stata rilasciata una relativa agibilità e quindi è ovvio che i tuoi clienti all'interno dell'immobile non (ancora) agibile non ci possano vivere.
Senza agibilità non potrebbero nemmeno intestarsi il contatore della corrente.
Dopodiché è una situazione credo molto diffusa che è capitata anche a me.
Ma se delle persone vogliono vivere in un immobile inagibile non è colpa né del tecnico, né del comune, né del catasto.
Se la fine lavori non è ancora stata richiesta è ovvio che non sia ancora stata rilasciata una relativa agibilità e quindi è ovvio che i tuoi clienti all'interno dell'immobile non (ancora) agibile non ci possano vivere.
Senza agibilità non potrebbero nemmeno intestarsi il contatore della corrente.
Dopodiché è una situazione credo molto diffusa che è capitata anche a me.
Ma se delle persone vogliono vivere in un immobile inagibile non è colpa né del tecnico, né del comune, né del catasto.
In diversi municipi del comune di Roma mi hanno chiesto il fine lavori con allegato la planimetria catastale ultima e l'attestato di avvenuta denuncia di variazione catastale.
Inoltre mi sembra improbabile che chiedano un FL senza documenti catastali (quando sono richiesti proprio dallo stesso come allegati)
Inoltre mi sembra improbabile che chiedano un FL senza documenti catastali (quando sono richiesti proprio dallo stesso come allegati)
con la fine lavori (o collaudo) si allega, se dovuta, la presentazione di variazione catastale (è sufficiente che tu abbia presentato il DOCFA di variazione, anche se non te lo hanno ancora approvato).
la pratica catastale approvata va allegata invece alla richiesta di agibilità.
se ci pensi non può che essere così.
dal 380/2001
Art. 23 - Disciplina della denuncia di inizio attività (estratto)
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 558, legge n. 311 del 2004)
Art. 25 (R) - Procedimento di rilascio del certificato di agibilità
1. Entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto di cui all’articolo 24, comma 3, è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione:
a) richiesta di accatastamento dell’edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell’opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;
c) dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonché all’articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico.
riassumendo: secondo me dovresti per ora presentare la fine lavori con allegata la ricevuta dell'avvenuta presentazione del DOCFA. Quando ti approvano finalmente il DOCFA procedi con la domanda di agibilità e aspetti che te la rilascino. Quando hai in mano l'agibilità i tuoi clienti possono vivere nell'appartamento / casa. Prima no se non a rischio loro.
la pratica catastale approvata va allegata invece alla richiesta di agibilità.
se ci pensi non può che essere così.
dal 380/2001
Art. 23 - Disciplina della denuncia di inizio attività (estratto)
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 558, legge n. 311 del 2004)
Art. 25 (R) - Procedimento di rilascio del certificato di agibilità
1. Entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto di cui all’articolo 24, comma 3, è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione:
a) richiesta di accatastamento dell’edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell’opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;
c) dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonché all’articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico.
riassumendo: secondo me dovresti per ora presentare la fine lavori con allegata la ricevuta dell'avvenuta presentazione del DOCFA. Quando ti approvano finalmente il DOCFA procedi con la domanda di agibilità e aspetti che te la rilascino. Quando hai in mano l'agibilità i tuoi clienti possono vivere nell'appartamento / casa. Prima no se non a rischio loro.