Buongiorno sono un avvocato.
Un cliente ha fatto causa al condominio, in quanto è scivolato sulla rampa di accesso ai box.
Pur essendoci un ingresso indipendente pedonale, il cliente scendendo dalla rampa carrabile è scivolato e lamenta la mancanza di un corrimano lungo la parete. Volevo sapere se è un elemento previsto da qualche regolamentazione.
Finora ho fatto riferimento a queste normative: Dm 236/1989 e DM 1 febbraio 1986
Avv. Davide : [post n° 379543]
Causa rampa d'accesso garage
DM 236/89 - 8.1.14 - Autorimesse
" Le rampe carrabili e/o pedonali devono essere dotate di corrimano ".
" Le rampe carrabili e/o pedonali devono essere dotate di corrimano ".
Per quanto ne so io la rampa "carrabile" è tale e non deve adempiere a particolari accorgimenti se non dichiaratamente espressi dai VVF in caso di prescrizioni (ad esempio se ci fosse l'obbligo di uscita di sicurezza dalla rampa carrabile con accesso a passo d'uomo e relativo marciapiede avrebbero potuto obbligare il corrimano).
Accertate queste cose le responsabilità in questi casi a mio avviso ricadono sull'utilizzatore della rampa e vale un discorso di "diligenza" dello stesso e se conoscitore dei luoghi, oltretutto se previste entrate/uscite alternative e appositamente "pedonali".
leggi questo link che tratta proprio di questa cosa ci potrebbero essere pareri utili.
www.forumsicurezza.com/forum/viewtopic.php?t=16536
Accertate queste cose le responsabilità in questi casi a mio avviso ricadono sull'utilizzatore della rampa e vale un discorso di "diligenza" dello stesso e se conoscitore dei luoghi, oltretutto se previste entrate/uscite alternative e appositamente "pedonali".
leggi questo link che tratta proprio di questa cosa ci potrebbero essere pareri utili.
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faccio solo notare due cose: il 236 è riferito alle barriere architettoniche per rendere fruibili tutti gli spazi anche a persone a ridotta capacità motoria; esisteva un percorso epdonale apposito, è stato il cliente che ha scelto di passare dove non doveva.
a cercare in giro, tutte le sentenze per casi analoghi alla fine danno la colpa all'infortunato
a cercare in giro, tutte le sentenze per casi analoghi alla fine danno la colpa all'infortunato
gioma, letta così non sembra ci sia alternativa, ma concordo con ArchiFra. Nel caso specifico anche per esperienza personale con alternative all'uscita/entrata su rampa carrabile, hanno dato torto all'incauto utilizzatore.
In parte sono d'accordo, ma il 236 fa riferimento agli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di CHIUNQUE, ed IN PARTICOLARE per i portatori di handicap motorio, temporaneo o permanente. Quindi temo che la mancanza del corrimano sulla rampa garage (!) possa essere un problema anche se il cliente è un normodotato. Ciò detto, il fatto che ci fosse l'accesso pedonale a lato è sicuramente una scriminante a favore del Condominio