ODISSEO : [post n° 382573]

DL.50/16 e Cogenza delle ISO 9001nella gestione dell'Appalto

Segnalo una inadempienza generalizzata che il Nuovo Codice non chiarisce , anzi sembra addirittura Non curarsene. La mia lunga appartenenza come tecnico del settore mi consente di far tesoro della mia esperienza di 24 anni di professione specifica in materia di Sistemi Qualità.
Lo faccio indipendentemente dalle prassi instaurate con il Dlgs 163 ed il reg.to 270 ( art.43 4° comma) che risultano complesse e farraginose.
Segnalo una inadempienza generalizzata, con il DLGS 163 e nondimeno lo sarà con il DL.50/16 , alquanto macroscopica che genera scarsa capacità di controllo e gestione dei Lavori Pubblici con danno quasi certo per l’Amministrazione e l’inserimento altrettanto dannoso della Corruzione.
Mi riferisco all’art. 43 comma 4 del Regolamento DL 207.
Ai sensi dell’art.43 comma 4 del DL. 207/10,
(…omissis 4. Nel caso di interventi complessi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera l), il capitolato contiene, altresì, l’obbligo per l’esecutore di redigere un documento (piano di qualità di costruzione e di installazione), da sottoporre alla approvazione della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano definisce i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità.)
Questo articolato che dovrebbe essere in verità applicato sempre ,anche nel DL.50, essendo IMPLICITA la richiesta di Appalti in Qualità secondo la Norma UNI EN ISO 9001 quale "Regola Tecnica” cogente ed obbligatoria ( rimando alla nozione comunitaria di Regola Tecnica _ PROCEDURA DI NOTIFICA 98/34*DOCUMENTO DI LAVORO*GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA E PRASSI DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE) Di fatto questo articolato e questa cogenza non viene ottemperata minimamente.
Tutto ciò, comunque ed ancora vigente l’art.43 del Regolamento 207 fra le parti non decadute, viene relegato in prescrizione Capitolare subordinata a particolari opere speciali ( ..in verità sarebbe ugualmente altissima la presenza e ricorrenza dell’obbligo anche senza la distinzione di opere speciali).
Il capitolato rende quindi obbligatoria la predisposizione del Piano della Qualità di Costruzione ed Istallazione con il grado di dettaglio definito, ad esempio in un Allegato prescrittivo, e secondo la definizione e le richieste della Direzione lavori, a cui è demandato il Controllo e l’Approvazione del
documento stesso. ( Naturalmente sarebbe necessario che la DL abbia i requisiti di qualificazione per tale adempimento: vedasi le figure definite dalle Norme sulla Qualità).Segnalo che questo non avviene quasi mai o viene sminuito nella sua portata a mera prescrizione
documentale senza effettiva applicazione. La Verifica e Validazione della Progettazione (obbligo di legge e assolutamente non chiara oggi nel DL 50), sia interna o esterna che sia all’amm.ne, quasi mai mette in risalto tale carenza.E’ di tutta evidenza che l’applicazione concreta del disposto legislativo metterebbe in primo piano la capacità di controllo e di verifica dei lavori e della gestione dell’Appalto.
Nei fatti questo non avviene per una serie di interessi fra loro contrapposti ma solidali :
Le Stazioni Appaltanti
a) Quasi mai i RUP, responsabili Unici del Procedimento, sono coscienti o a conoscenza del Requisito Normativo, non conoscono la portata e l’influenza del processo certificativo (ISO 9001) obbligatorio nell’Appalto.
b) Si demanda alla Direzione Lavori tutti i problemi di Cantiere.Si controllano l’andamento temporale e le
scadenze/adempimenti.Non si prevedono quasi mai Direttori Operativi alla Qualità come supporto alla DL.
Non si conoscono le qualifiche e i requisiti del personale abilitato a tali incombenze, spesso incorrendo nella Culpa in Eligendo.
c) Il controllo della gestione del Cantiere demandato al RUP si concentra sugli esiti ed i controlli economici ed amministrativi. Non ci sono mai soldi per compensare tali funzioni che appaiono agli occhi degli amministratori validi risparmi.
d) Anche quando la stazione Appaltante è in Regime di Certificazione di Qualità ISO 9001 (…quasi mai nel codice EA28 costruzioni) le cose non cambiano molto per la accondiscendenza e la sottovalutazione degli Enti di Certificazione Accreditati.
Le imprese
a) Non hanno interesse a Produrre e Gestire il Cantiere in Regime di Qualità poiché i Piani della Qualità metterebbero a nudo tutte le sequenze ed i processi lavorativi,il loro controllo e la loro congruenza.
b) La certificazione ISO 9001,che ricevono da enti accreditati, viene considerata solamente un requisito o veicolo per le Gare di Appalto.
E’ scarsa la conoscenza e confidenza di dettaglio con questa prescrizione di legge e con lo stesso Requisito normativo.
c) Non hanno interesse a gestire in Qualità il Cantiere poiché eliminerebbe gran parte delle contestazioni, riserve, contenziosi gestendo le Non Conformità ed i Reclami ( lo scopo normativo stesso dei Sistemi Qualità lo prevede).
d) Non è sufficiente, in genere, la preparazione del personale addetto a tali incombenze.Raramente il personale risulta qualificato secondo i Requisiti della norma di riferimento. Tutto viene ritenuto solo un appesantimento burocratico.
e) Ritengono che la certificazione sia "un fatto interno" e che tale riconoscimento gli consenta operatività riconosciuta indipendentemente da controlli e verifiche di parti seconda e sopratutto dal cliente.
f) Non si comprende come nel caso di Committenti di valenza Pubblica come Ferrovie ed Enel (…non già ANAS,almeno mi risulta) applicano con estrema attenzione queste disposizioni legislative ed il rimanente della Pubblica Amministrazione ed imprese ne è costantemente all’oscuro.
La Direzione lavori e l’Ufficio di Direzione
a) Quasi mai la DL ,Direzione lavori,è cosciente o a conoscenza del Requisito Normativo, non conosce la portata e l’influenza del processo certificativo (ISO 9001) nell’Appalto.Non viene quasi mai insediato l’Ufficio di Direzione con funzione specifica per il controllo della conformità della Commessa come recita l’art.43 del 207 ,ancora in vigore.
b) Pochissime Direzioni lavori sono qualificate direttamente a esercitare le funzioni di Auditor di parte seconda come richiederebbe la funzione e la normativa al riguardo ( UNI EN ISO 19011:2012).Non si conoscono le regole ed i requisiti da richiedere e da controllare alle imprese ed in particolar
modo ai sub-appaltatori ed al loro controllo.
c) Anche quando la Direzione Lavori è in Regime di Certificazione di Qualità ISO 9001, le cose non cambiano molto per la accondiscendenza e la sottovalutazione degli Enti di Certificazione Accreditati.
Gli Organismi di Certificazione
a) Hanno interesse a mantenere attivi i Certificati in quanto costituiscono reddito, con molta accondiscendenza verso le imprese che premono per avere anche solo formalmente la certificazione.
b) Molto spesso utilizzano personale interno qualificato per molti settori,i più disparati fra di loro,ma scarsamente specifici per il settore EA 28 Costruzioni, come del resto prevede ACCREDIA nei suoi regolamenti di accreditamento RT05.
c) Non sempre risulta accurato l’audit in campo per quanto riguarda il Cantiere,mentre tempi e modalità sono spesso insufficienti a valutare la conformità dell’ operare dell’impresa e dei direttori lavori da certificare.
d) Non intervengono con sufficiente tempestività e con atti conseguenti in molti casi di Reclamo del Cliente.
Accredia
a) Ha emesso numerose e dettagliate disposizioni per l’attuazione di certificazioni il più possibili omogenee per valutazione e giudizio,in particolare per il settore costruzioni, ma la numerosità degli Organismi accreditati non consente un controllo operativo agevole.
b) Non riesce ad intervenire con sufficiente celerità ed autorità nei numerosi casi di infrazioni alle regole e disposizioni emanate.Scarse le evidenze di ritiri o sospensioni degli accreditamenti.E’ un organismo che merita incentivazione ed appoggio.
c) Non appare ( almeno a mia conoscenza) mai risolutivo e comunicato correttamente il risultato degli interventi in caso di Reclamo o inadempienza.
d) Il meccanismo di sostentamento economico dipende dagli organismi di certificazione accreditati anche nel caso in cui la legislazione assegna importanti compiti di vigilanza che sarebbero decisamente più autorevoli se direttamente finanziati dallo Stato. Non intendo con questa elencazione fare accuse generiche ma semplicemente riportare uno stato di fatto difficile da smentire.E’ di tutta evidenza, tuttavia, che per porre parzialmente rimedio non occorrono
modifiche legislative ma semplici atti amministrativi e richiami alle parti in causa. Per ovviare a queste situazioni necessiterà anche formazione ed informazione per i soggetti in causa e molta buona volontà.Spero di aver contribuito ad un piccolo passo di conoscenza reale dei problemi sul campo.
Ho ritenuto mio preciso dovere civico evidenziare quanto conosco, con la consapevolezza che nelle pieghe del Non rispetto delle leggi si annida la Corruzione e la Malversazione.
Distinti saluti
arch. Roberto Maida
gino :
La sua segnalazione è interessante. Mi sfugge però il significato della sua frase "Questo articolato che dovrebbe essere in verità applicato sempre ,anche nel DL.50, essendo IMPLICITA la richiesta di Appalti in Qualità secondo la Norma UNI EN ISO 9001 quale "Regola Tecnica” cogente ed obbligatoria".
Cosa sono gli "Appalti in Qualità"? E dove vede l' implicazione della 9001?
alsi :
Buona volontà e risorse per formazione e informazione, in aiuto di un quadro normativo sempre colabrodo, in sicurezza, in qualità, ecc.... Grazie per la segnalazione e la analisi completa e completamente condivisa. Tali aspetti sono poco noti e accessibili a molti colleghi non solo per via della complessità ma anche a causa della limitata quantità di professionisti che si confrontano effettivamente con questo livello di progettazione.
ODISSEO :
L'impianto legislativo sia del DL.163 (con maggior enfasi) sia il DL.50/16 si basano sul fatto che per ottenere un livello di qualità nell'Appalto vengano usati i Sistemi di Gestione della Qualità definiti nei Requisiti della norma UNI EN !SO 9001.L'obbligatorietà di tale assunto è della definizione di Regola Tecnica (chiarito come concetto in sede comunitaria) . Ovvero ogni norma volontaria (es. come ISO 9001) inserita in un articolato di Legge ( DL.163 ed ora DL.50) deve essere Obbligatoriamente utilizzata per la gestione dell'Appalto e del Cantiere.Si ricordi un es. analogo : " Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi" nel DM 20-12-2012.Questa fattispecie non è conosciuta e tantomeno utilizzata nel campo degli Appalti ( rimando alle considerazioni che ho fatto ). Nondimeno è legge!
L'implicazione delle 9001 sono da considerarsi nella Gara ( RUP e Stazioni Appaltanti…..raramente) ,nella Gestione del Cantiere da parte dell'Impresa ( obbligo della Certificazione e conseguentemente della Gestione in Qualità), della Direzione Lavori ( ….sconosciuta nella stragrande maggioranza dei casi).
E' di tutta evidenza la scarsa conoscenza e la carenza di professionalità e qualificazione in materia.Sarebbe un segmento di grande interesse per molti giovani colleghi.
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