Ciao a tutti. Lavoro da eseguire: realizzazione di nuova tettoi in legno lamellare a copertura di una terrazza. Ci sarà una sola impresa e i lavori verranno eseguiti ad una altezza di circa 5,5 metri su ponteggio mobile (detto anche ponte su ruote a torre). Secondo voi serve PSC e quindi CSE?
elli : [post n° 383192]
serve il PSC e quindi CSE?
L'importo lavori non credo superi il tetto massimo quindi in teoria no... però userei il buon senso e lo farei fare.
Se c'è una sola ditta non serve ne psc ne cse, al di la degli importi e dell'altezza di lavoro
Beh se è superiore ai 100.000 euro non serve???
Comunque ripeto, quando si rifa un tetto io lo consiglio sempre...
Comunque ripeto, quando si rifa un tetto io lo consiglio sempre...
Se c'è una sola impresa serve il POS della stessa, con tutte le prescrizioni e i dispositivi di protezione previsti. Il responsabile sarà il Proprietario (o eventuale Responsabile dei Lavori), il direttore tecnico dell'impresa e la DL. Non serve coordinatore.
Concordo con John... alla fine però qualcuno deve pur sempre coordinare. Tutto qui. Non ho detto che serve... ho detto che io di solito lo faccio comunque fare.
L'importo, di sicuro, non supera i 100.000 euri!
Il DL diventa responsabile della sicurezza? Ma no, dai. Non possono essergli attribuiti gli obblighi del CSE.
Al massimo, penso che potrà dare delle indicazioni del rispetto delle norme di sicurezza anche se non è tenuto.
La mia perplessità è sul fatto che l'altezza è maggio ai 2 metri e non ho mai capito se rientro nell'art.100 quindi allegato XI.
Sul fatto dell'uso del buon senso per decidere di farlo: bè, se non serve, il committente è felice di non dovere pagare né un CSP né un CSE. Ho idee un po' confuse.
Il DL diventa responsabile della sicurezza? Ma no, dai. Non possono essergli attribuiti gli obblighi del CSE.
Al massimo, penso che potrà dare delle indicazioni del rispetto delle norme di sicurezza anche se non è tenuto.
La mia perplessità è sul fatto che l'altezza è maggio ai 2 metri e non ho mai capito se rientro nell'art.100 quindi allegato XI.
Sul fatto dell'uso del buon senso per decidere di farlo: bè, se non serve, il committente è felice di non dovere pagare né un CSP né un CSE. Ho idee un po' confuse.
nel caso non ci fosse obbligo di nomina di CSE e avvenisse un incidente, verrebbero chiamati tutti in capo alle proprie competenze e responsabilità; la DL, paradossalmente, lo è meno rispetto al direttore tecnico dell'impresa e del proprietario (o eventuale Responsabile dei lavori nominato), in quanto potrebbe non essere abilitato e competente in materia.
ok, abbiamo capito che a dagabo piace coordinare a prescindere.
Scherzo ovviamente, non te la prendere a male
Scherzo ovviamente, non te la prendere a male
per giurisprodenza se la DL si occupa in cantiere direttamente della sicurezza così come se si mette un palo di ferro su un tetto si attira i fulmini anche se non é un parafulmine, così si beccherà un sacco di grane se succede un incidente, purtroppo tant'é
ahahhaha si si hai ragione.
No io cerco sempre di non coordinare ma per le lavorazioni in quota lo consiglio... poi magari sbaglio ma non voglio avere ripensamenti... se succede qualcosa...
No io cerco sempre di non coordinare ma per le lavorazioni in quota lo consiglio... poi magari sbaglio ma non voglio avere ripensamenti... se succede qualcosa...
Penso che questa giurisprudenza sia pazza ma, questo avevo studiato al corso di aggiornamento della sicurezza. Al massimo mi piacerebbe una legge che dica chiaramente: quando non c'è CSE anche se il committente è responsabile la DL interviene e segnala le inadempienze e i rischi a impresa e committente e basta.
Partiamo però dal ruolo del coordinatore: coordina (!) le imprese che avranno un proprio piano operativo di sicurezza.
Le imprese, quindi, sono direttamente responsabili della sicurezza dei propri dipendenti, ed il coordinatore serve quando bisogna coordinare più imprese: se l'impresa è una sola, come ha già detto eli71, cosa coordina?
Poi altra storia è quella che ognuno in cantiere si assume le responsabilità delle proprie azioni: se il DL da suggerimenti inerenti la sicurezza, si assume le responsabilità di quanto ha suggerito.
Le imprese, quindi, sono direttamente responsabili della sicurezza dei propri dipendenti, ed il coordinatore serve quando bisogna coordinare più imprese: se l'impresa è una sola, come ha già detto eli71, cosa coordina?
Poi altra storia è quella che ognuno in cantiere si assume le responsabilità delle proprie azioni: se il DL da suggerimenti inerenti la sicurezza, si assume le responsabilità di quanto ha suggerito.
Condivido erre! Se questo caso ha le caratteristiche per non essere soggetto né a PSC, né a CSE e quant'altro, non vedo perché tirare in ballo la DL. Oh...è solo una considerazione la mia. Io continuo a non capire se devo fare il PSC, se l'impresa deve fare il POS, se serve notifica preliminare....ecc. ecc.. Non è questione di buon senso, ripeto (perché questo buon senso può infastidire il committente che, come dicevo, non è obbligato a pagare i personaggi della sicurezza se non è tenuto): se non serve, non vedo il motivo per cui farlo. Certo, poi se nell'eseguire i lavori, l'impresa è talmente "squinternata" che non osserva le minime regole di sicurezza, magari, in tal caso...qualcosa il DL potrebbe farlo presente. Boh...sempre più annebbiata! Grazie comunque a tutti per le vostro opinione.
Il pos l'impresa lo deve fare sempre. Notifica e psc, come ti abbiamo detto, solo quando è il caso.
E' appena uscita la versione aggiornata del decreto 81, leggiti gli articoli 90 e 99 così farai un pò di chiarezza!
E' appena uscita la versione aggiornata del decreto 81, leggiti gli articoli 90 e 99 così farai un pò di chiarezza!
Ecco Elli mettiamola così: in cantiere c'è una operazione o più che è delicata/e, il cliente di solito non ne sa nulla, la DL lo immagina, l'impresa se è brava ha il pos e sa cosa fare, ma quando così non è spesso non chiama la DL o uno per un consiglio e si improvvisa una cosa li per li; allora la DL passa per caso in quel momento e dice: ma siete matti? guardate che così non si fa! Fate così, così e così, Quelli magari ci provano ma non hanno capito bene o non sono capaci e `proprio li succede il fattaccio.
Ecco che proprio la DL che non se ne voleva occupare è responsabile per le istruzioni della sicurezza...
Questa è una cosa piuttosto frequente
Ecco che proprio la DL che non se ne voleva occupare è responsabile per le istruzioni della sicurezza...
Questa è una cosa piuttosto frequente
Elli, eli71 ti ha dato la risposta che cerchi.
Per quanto riguarda invece il DL che da consigli sulla sicurezza, o che si preoccupa della notifica preliminare, pos, o altro, a me viene sempre lo stesso pensiero: il l'81/08 distingue i ruoli del committente, il coordinatore, il datore di lavoro, ecc, ed il committente deve fare degli accertamenti sulle imprese, sul cantiere, e quant'altro.
Se il committente non è in grado di farlo, non dovrebbe scaricare la sua mancanza di capacità sul DL, che non è pagato per questo e potrebbe anche non essere preparato, ma dovrebbe incaricare un professionista competente come Responsabile dei Lavori (ruolo anch'esso ben definito dall'81/08), il quale, poiché appositamente pagato, farà tutto quello che avrebbe dovuto fare il committente.
Rimettiamo ai committenti le proprie responsabilità.
Per quanto riguarda invece il DL che da consigli sulla sicurezza, o che si preoccupa della notifica preliminare, pos, o altro, a me viene sempre lo stesso pensiero: il l'81/08 distingue i ruoli del committente, il coordinatore, il datore di lavoro, ecc, ed il committente deve fare degli accertamenti sulle imprese, sul cantiere, e quant'altro.
Se il committente non è in grado di farlo, non dovrebbe scaricare la sua mancanza di capacità sul DL, che non è pagato per questo e potrebbe anche non essere preparato, ma dovrebbe incaricare un professionista competente come Responsabile dei Lavori (ruolo anch'esso ben definito dall'81/08), il quale, poiché appositamente pagato, farà tutto quello che avrebbe dovuto fare il committente.
Rimettiamo ai committenti le proprie responsabilità.
Credo che l'ultimo intervento sia illuminante. Le cose stanno così, se succede qualcosa il giudice chiama tutti. Gliene frega assai che il committente "poverino" non conosce le norme. Se non le conoscesse, la legge gli permette di nominare un Responsabile dei lavori (più tutelato di così). Se vuole risparmiare non nominandolo ne subirà le conseguenze.
Verrà chiamata l'impresa per prima, il committente praticamente alla pari e alla fine il DL ma per le competenze di vigilanza. La DL non può essere condannata per negligenza in materia di sicurezza nei cantieri, non è di sua competenza...
Verrà chiamata l'impresa per prima, il committente praticamente alla pari e alla fine il DL ma per le competenze di vigilanza. La DL non può essere condannata per negligenza in materia di sicurezza nei cantieri, non è di sua competenza...