Mario : [post n° 454894]

CILA o no per ristrutturare un bagno?

Buongiorno,
abbiamo acquistato un appartamento che ha bisogno di una ristrutturazione per quanto riguarda il bagno.
Vorremmo usufruire della detrazione fiscale o cedere il credito ad una banca.
Abbiamo chiesto alcuni preventivi e abbiamo ricevuto un'informazione contraddittoria per quanto riguarda la CILA.
In sintesi: ci è stato detto da un'impresa che non serve presentare una CILA in quanto è sufficiente una comunicazione di inizio lavori, un'altra invece ci ha detto che per poter usufruire della detrazione (o cessione del credito o sconto in fattura) è necessario presentare la CILA.
I lavori prevedono oltre alla sostituzione di sanitari e della doccia anche lo smantellamento delle piastrelle e del pavimento, demolizione del massetto, formazione del nuovo massetto di sottofondo per posa del nuovo pavimento, formazione di attacchi con fornitura e posa di tubazioni di carico e scarico etc.etc.
Ora, non vorrei incorrere in problemi con l'agenzia delle entrate quindi la domanda è: è necessario o no presentare la CILA al comune in cui risiedo ( Torino)?
Grazie
archspf :
Ci sono centinaia di post sull'argomento. La regola di base è che la detrazione sia SVINCOLATTA dal titolo edilizio necessario (o meno) per eseguire gli interventi agevolati. Poi se quest'ultimi necessitino di una pratica a monte, è del tutto ovvio che questa vada presentata, ma certamente NON è la presentazione di una istanza che fà scattare la manovra, bensì la classificazione dell'intervento che, peraltro, tra ADE (competenza fiscale) e Legislatore (competenza giuridica) trova spesso incongruenze.

In generale il rifacimento del bagno è opera di edilizia libera (la "comunicazione" che le è stata consigliata del tutto erroneamente - ma d'altronde le è stato riferito da un'impresa che di base, salvo casi eccezionali, non ha competenze in materia - non esiste più da qualche anno ovvero rimane per interventi comunque estranei a quelli di specie): tuttavia l'ADE ha più volte espresso parere favorevole alla detraibilità di dette spese.

Tutto ciò premesso il canale al quale affidarsi deve essere inerente questioni di natura fiscale.
paoletta :
La sostituzione dei sanitari e dei rivestimenti allo scopo puramente estetico rientra nella manutenzione ordinaria e non permette la detrazione.
Mario :
Questo lo so, l'intervento prevede anche il rifacimento degli impianti idraulici.
Mario :
Grazie
desnip :
Lei è partito con il piede sbagliato: ha chiesto alle imprese.
Queste cose si chiedono agli architetti e infatti, non a caso, la risposta l'ha trovata qua.
Mario :
Se le dicessi che le informazioni le ho ricevute da un architetto e un ingegnere, che sono i titolari di due imprese a cui ho chiesto i preventivi per i lavori ( con tanto di sopralluogo), non mi crederebbe.
Non era una domanda per fare polemica, mi rendo conto che può esserci un qualche problema nel dare informazioni che hanno implicazioni di ordine fiscale.
desnip :
Le risponderei che quando un architetto e un ingegnere sono troppo presi dall'attività di gestione di un'impresa, anzichè formarsi quotidianamente come fa chi come noi svolge la libera professione, è facile prendere delle cantonate.
Mario :
Grazie per l'attenzione in primo luogo, confesso che sulla materia ( per chi non è del mestiere e legge e chiede informazioni) c'è un po' di confusione. A titolo di esempio le copio quanto riporta un sito di uno studio tecnico di ingegneria e architettura sulla questione:
" Se gli interventi sono agevolabili ma non richiedono permessi, cosa devo fare?
Ho modificato questo paragrafo almeno tre volte, in quanto, i Comuni creano confusione. Partiamo da un dato certo: secondo l'art. 6 del testo unico sull'edilizia DPR 380/01, la manutenzione straordinaria necessita di una comunicazione al Comune di inizio lavori, detta Cila, asseverata da un professionista. Opere come il rifacimento del bagno o dell'impianto elettrico, ricadono in manutenzione straordinaria, ma molti comuni non richiedono che si presenti tale pratica.

Si è diffusa la prassi di sostituire la pratica edilizia, obbligatoria in caso di manutenzione straordinaria, con una autocertificazione sostitutiva di atto notorio da conservare in caso di accertamenti:
Questa procedura non è prevista dalla legge. Purtroppo, nessuno si è espresso in tal senso. A voi la scelta."
Il sito tratta l'argomento bonus ristrutturazione e quanto scritto lascia l'impressione che questo è un sentiero un po' impervio e non ben tracciato.
Grazie e buone feste.
desnip :
Punto n.1: l'art. 6 del testo unico dell'edilizia tratta l'edilizia libera, non gli interventi di manutenzione straordinaria.
Punto n. 2: chi scrive evidentemente non ricorda che esiste un glossario dell'edilizia libera secondo cui per il rifacimento dell'impianto elettrico (o di altri impianti) non serve alcuna comunicazione.
A parte questi non trascurabili aspetti, lo scrivente ha ragione sul fatto che "i Comuni creano confusione". Le posso assicurare che in 8.000 comuni italiani può trovare anche 8.000 interpretaizoni diverse.
paoletta :
Non si e' diffusa la prassi di sostituire la pratica edilizia con una autocertificazione.
Vista l'approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera; l'Agenzia delle Entrate ha risposto a diversi interpelli in merito, chiarendo che per "cristallizzare" la data di inizio lavori ammessi alle detrazioni, il contribuente deve produrre una autocertificazione.
Avvisami quando qualcuno risponde
Non mandarmi più avvisi

Se vuoi essere avvisato quando qualcuno interviene in questa discussione, indica un nome e il tuo indirizzo e-mail.