Flow : [post n° 478267]

Calcolo volume compatibilità paesaggistica

Buongiorno, ai fini della compatibilità paesaggistica, avendo un piccolo aumento di volume per variazione altezza, è possibile calcolare il volume togliendo gli spessori degli isolamenti interni? Se lo facessi rientrerei nel 2%.
Le superfici rientranti, conteggiate come coperte e ai fini del calcolo del volume sono da considerare aumenti di superficie utile?
Visto che la Soprintendenza parla di percepibilità, un piccolo aumento dell'altezza (30 cm) dovuto alla diversa impostazione del piano rialzato, può rendere il fabbricato insanabile e condannato a vita?
Grazie per vostri pareri
archspf :
Il volume dal punto di vista della compatibilità paesaggistica è il volume effettivamente costruito e non quello urbanisticamente rilevante. Peraltro la tolleranza art. 34-bis non vige in campo paesaggistico/vincolistico: è valutato in termini di effettiva variazione. Non è un discorso puramente quantitativo ma qualitativo: per l'appunto percezione = ciò che vedi realmente e non astrattamente.
Ai sensi dell'art 167 qualsiasi aumento di volume non può ottenere la sanatoria paesaggistica.
unfor :
Però l'art. A.31. del d.p.r. 13 febbraio 2017, n. 31 dice che sono esclusi dalla richiesta di autorizzazione paesaggistica le "opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell’area di sedime."

Quindi in teoria il 2% dovrebbe applicarsi anche in ambito vincolato, no ?
unfor :
In ogni caso, per rispondere alla domanda, per quanto sia possibile senza conoscere la documentazione, io credo che non sia possibile togliere gli spessori degli isolamenti interni. A mio avviso il 2% va calcolato sul volume costruito esterno.
arch_mb :
Sì, il 2% c'è anche in paesaggistica e no, non si calcola con i parametri urbanistici/edilizi (quindi niente detrazioni) ma si intende volume costruito. E' vero che la Soprintendenza ha parlato di percepibilità, ma secondo me questo concetto era emerso da una particolare circolare interna dell'Ufficio legislativo del Ministero, a firma Carpentieri, prima che il DPR 31/17 introducesse la questione 2%. Non vedo come potrebbero coesistere i due criteri di giudizio, uno qualitativo e l'altro quantitativo
Flaow :
Grazie
archspf :
Occorre distinguere i casi per cui si richiede un nulla hosta per intervento da autorizzare, da quelli di abuso per cui ricorre l'acc. di compatibilità.
arch_mb :
Giusto Archspf, non avevo letto bene, avevo ragionato in termini di autorizzazione. Il 2% può rilevare ai fini della compatibilità solo se le opere sono state eseguite dopo l'entrata in vigore del DPR 31/2017 - se si ricade nel caso, non c'è abuso
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