Olimpia : [post n° 484565]
Piscina privata
Salve per costruire una piscina 10 x 5 nel giardino privato di un'appartamento di 170 mq devo fare una scia o un pdc. Alcuni mi dicono che a Roma è obbligatorio Un pdc per piscine superiori a 4x8 perchè si calcola sul 20% del SUL e non sul 20 % del volume dell'edificio come dice il testo unico dell'edilizia. Mi può chiarire e indicare la normativ di Roma di riferimento? Grazie
Le piscine fuori terra non richiedono permessi edilizi purché siano di ridotte dimensioni, equiparate a strutture temporanee, facilmente rimovibili a fine stagione e non necessitano opere edilizie per realizzarle (non richiedono modifica del terreno, basamento o muri di contenimento in CLS, ecc.). Caratteristiche, generalmente attestate da un certificato fornito dalla ditta.
L’orientamento della giurisprudenza attuale, coerente con il T.U. afferma, che In assenza di tali requisiti, l’intervento è considerato nuova costruzione in quanto comporta la trasformazione permanente del territorio e dei parametri edilizi e urbanistici, esattamente come è considerata sempre la piscina interrata. Entrambi i casi, anche se < 20% del Vol. del fabbricato principale sono soggetti a Permesso di Costruire e al pagamento del Contributo sul costo di costruzione. Quest’ultimo lo ricavi dalla differenza tra l’importo del contributo calcolato con il progetto, e l’importo aggiornato dovuto allo stato originario. Non è soggetto a oneri di Urb. perché non fanno SLP.
Detto ciò, ogni Comune elabora interpretazioni singolari, quindi bisogna consultare il tecnico comunale e mercanteggiare per evitare eventuali pretese economiche spropositate rispetto quelle previste da normativa.
L’orientamento della giurisprudenza attuale, coerente con il T.U. afferma, che In assenza di tali requisiti, l’intervento è considerato nuova costruzione in quanto comporta la trasformazione permanente del territorio e dei parametri edilizi e urbanistici, esattamente come è considerata sempre la piscina interrata. Entrambi i casi, anche se < 20% del Vol. del fabbricato principale sono soggetti a Permesso di Costruire e al pagamento del Contributo sul costo di costruzione. Quest’ultimo lo ricavi dalla differenza tra l’importo del contributo calcolato con il progetto, e l’importo aggiornato dovuto allo stato originario. Non è soggetto a oneri di Urb. perché non fanno SLP.
Detto ciò, ogni Comune elabora interpretazioni singolari, quindi bisogna consultare il tecnico comunale e mercanteggiare per evitare eventuali pretese economiche spropositate rispetto quelle previste da normativa.