Buongiorno a tutti,
Vi scrivo per avere un confronto di pareri in merito a questa situazione:
Sto valutando di ristrutturare un’immobile plurifamiliare costituito, ad oggi, da 3 appartamenti. Siamo a Monza.
L’intervento prevede la totale ristrutturazione con recupero del piano seminterrato e recupero del sottotetto creando così 4 appartamenti. C’è già un preliminare visionato dal Comune e accettato in quasi tutte le sue parti. L’unico problema è relativo al recupero sottotetto s.p.p. in quanto viene richiesta l’agibilità o l’abitabilità da almeno 3 anni dopo la fine lavori.
Faccio presente che l’immobile in questione è di prima edificazione degli anni 50 e l’ultima pratica presentata per modifiche interne è degli anni 90. Ho interpellato il tecnico che aveva presentato la pratica del 90 che mi ha risposto: “l’agibilità non credo sia stata fatta, sai in quegli anni un po’ si facevano è un po’ no”
Ora mi ritrovo a dover presentare una richiesta di agibilità tardiva con tutti gli oneri del caso e comunque aspettare 3 anni per presentare il progetto di ristrutturazione. Considerando che l’immobile è edificato da parecchi anni e da sempre con destinazione residenziale, è abitato da 50 anni, esiste un modo per superare questo vincolo dei 3 anni?
Vi ringrazio in anticipo per il vostro aiuto.
Claudio : [post n° 485472]
Recupero sottotetto
Non esiste a livello nazionale un vincolo di questo tipo, evidentemente è una norma locale.
Il vincolo dei tre anni si riferisce all'articolo 63 - comma 4 - della L.R. 12/2005 per edifici realizzati successivamente al 2005.
Per edifici esistenti alla data del 31/12/2005 si fa riferimento al comma 2 dello stesso articolo, in cui non c'è il vincolo dei 3 anni.
Per edifici esistenti alla data del 31/12/2005 si fa riferimento al comma 2 dello stesso articolo, in cui non c'è il vincolo dei 3 anni.
Sei finito con un Tecnico più stupido di quello con cui ho avuto a che fare io … sei hai accertato che il tuo progetto rientra nelle norme, rimane l'unico vincolo, quello prospettato dal Comune, il mio consiglio è fare l’ultimo colloquio col tecnico e chiarire cosa prevedono le norme rispetto alle quali i regolamenti locali non possono modificare. Il tecnico he ha fatto le modifiche interne negli anni 90, per quanto sembra assurdo (giusto sbagliato che sia) racconta una verità in tema di agibilità nel corso degli anni 90.
A fare la figura dello scemo comunque è il comune, avanzando richieste non previste da alcuna normativa locale. Parliamo di un edificio anni 50, sottoposto a modifiche interne negli anni 90 dove il Tecnico ha depositato la comunicazione di fine lavori e avrà asseverato che tali, non erano soggetti a nuova richiesta di agibilità. Premesso ciò, la modulistica unificata da presentare per effettuare l’intervento, in nessun punto chiede di allegare o riportare gli estremi del certificato di agibilità attuael, al contrario, richiede vedi inserire i riferimenti delle pratiche edilizie precedenti che legittimano lo stato attuale dell’immobile. Quindi coerente con la normativa, la dimostrazione dei tre anni, riguardo il recupero del sottotetto, fa fede la data di comunicazione fine lavori. L’unica strada è presentare la pratica edilizia, se non cambiano idea, saranno costretti mettere per iscritto l'obbligo di allegare il certificato di agibilità.
Risponderai all’integrazione dicendo che la destinazione è la regolarità delle unità immobiliari sono legittimate secondo quanto risultanti nelle ultime autorizzazioni depositate (non dal certificato agibilità).
Segnalerai, che richiedere informazioni e documenti differenti da quelli della modulistica regionale è un illecito disciplinare e abuso d’ufficio dal 2016…
Segnalerei, che presentare una richiesta d’agibilità tardiva addirittura risalente gli anni 90, è una richiesta che solo uno stupido può fare. Primo, perché il tecnico per presentare una nuova richiesta di certificato di agibilità (tardiva), sa che verrebbe trattata secondo la normativa vigente …. Quindi è incongruente.
Secondo, le sanzioni amministrative applicano, in materia di sanzioni, i principi della legge 689/81 … anche la prescrizione!! … secondo l’articolo 28. Per quest’ultimo decadono “il calcolo di tutti gli anni del caso per le sanzioni” che menzioni, e confermano la pretesa assurda del Tecnico comunale. Se dopo aver risposto sottolineando il panorama legislativo, come nel mio caso, decino confermare le loro posizioni, grazie alle affermazioni tutte messe per iscritto e le notre foto, il giudice farà rispettare (forse) la legge.
Perderei parecchio tempo, Ma se si conclude come nel mio caso, che sei nel giusto, il Comune di Monza ti offrirà un paio di vacanze pagate.
A fare la figura dello scemo comunque è il comune, avanzando richieste non previste da alcuna normativa locale. Parliamo di un edificio anni 50, sottoposto a modifiche interne negli anni 90 dove il Tecnico ha depositato la comunicazione di fine lavori e avrà asseverato che tali, non erano soggetti a nuova richiesta di agibilità. Premesso ciò, la modulistica unificata da presentare per effettuare l’intervento, in nessun punto chiede di allegare o riportare gli estremi del certificato di agibilità attuael, al contrario, richiede vedi inserire i riferimenti delle pratiche edilizie precedenti che legittimano lo stato attuale dell’immobile. Quindi coerente con la normativa, la dimostrazione dei tre anni, riguardo il recupero del sottotetto, fa fede la data di comunicazione fine lavori. L’unica strada è presentare la pratica edilizia, se non cambiano idea, saranno costretti mettere per iscritto l'obbligo di allegare il certificato di agibilità.
Risponderai all’integrazione dicendo che la destinazione è la regolarità delle unità immobiliari sono legittimate secondo quanto risultanti nelle ultime autorizzazioni depositate (non dal certificato agibilità).
Segnalerai, che richiedere informazioni e documenti differenti da quelli della modulistica regionale è un illecito disciplinare e abuso d’ufficio dal 2016…
Segnalerei, che presentare una richiesta d’agibilità tardiva addirittura risalente gli anni 90, è una richiesta che solo uno stupido può fare. Primo, perché il tecnico per presentare una nuova richiesta di certificato di agibilità (tardiva), sa che verrebbe trattata secondo la normativa vigente …. Quindi è incongruente.
Secondo, le sanzioni amministrative applicano, in materia di sanzioni, i principi della legge 689/81 … anche la prescrizione!! … secondo l’articolo 28. Per quest’ultimo decadono “il calcolo di tutti gli anni del caso per le sanzioni” che menzioni, e confermano la pretesa assurda del Tecnico comunale. Se dopo aver risposto sottolineando il panorama legislativo, come nel mio caso, decino confermare le loro posizioni, grazie alle affermazioni tutte messe per iscritto e le notre foto, il giudice farà rispettare (forse) la legge.
Perderei parecchio tempo, Ma se si conclude come nel mio caso, che sei nel giusto, il Comune di Monza ti offrirà un paio di vacanze pagate.