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PdC scaduto, art.15 dpr 380/2001 e tolleranze Salva Casa

Buongiorno,
sto facendo uno studio di fattibilità per valutare il completamento di una villa con PdC scaduto. Il fabbricato si trova allo stato di grezzo. Sono state eseguite e completate: struttura portante, copertura e tamponature esterne. Rimangono da fare le tramezzature interne, gli impianti, infissi e tutte le opere di finitura interne.
Per la pratica di completamento applico l'art.15 dpr 380/2001, considerato l'entità delle opere rimanenti, con una SCIA. Fin qui tutto chiaro.
Mi viene un dubbio però: Se il cliente vuole fare una distribuzione interna diversa da quanto depositato nel PdC scaduto è libero di farlo? Io penso di si, purché rispettando ovviamente le normative edilizie (rai e superfici minime), ma mi sta venendo il dubbio che l'art.15 si applichi solo per eseguire le opere mancanti esattamente come da PdC originale.
Altro dubbio riguarda le tolleranze di quanto già realizzato. Da rilievo ho visto che in alcuni punti ci sono differenze che superano il 2% ma rientrerebbero abbondantemente nelle tolleranze per gli interventi realizzati entro il 24/05/2024. E' corretto considerare il fabbricato allo stato di grezzo e con PdC scaduto come intervento realizzato e quindi applicare le tolleranze del art.34 bis comma 1-bis? Oppure visto che non è un edificio funzionalmente autonomo si considera attualmente in corso di costruzione e perciò rientra tra i casi del comma 1, cioè limite 2%?
Grazie per il supporto
Archstasis :
La tua scelta di voler procedere secondo l’art. 15 è proprio ciò che per me non è chiaro. Ritengo esista un’incongruenza tra le prescrizioni indicate dall’art. 15 e il contesto che descrivi, non a caso nel volerla applicare, anche a te sono sorti dubbi come procedere .… l’art. 15 non prevede poter presentare una SCIA che rinnova l’efficacia del titolo originario e prolunga i termini per il completamento dei lavori autorizzati, ciò che definisci “opere mancanti” non esistono più perché se il permesso è scaduto, lo sono anche i diritti per realizzare le opere restanti. L’art. 15 prevede una proroga dei termini di inizio o fine lavori soltanto se prima della scadenza del titolo venga fatta una richiesta (motivata). Quindi alla tua prima domanda …. Rispondo secondo me la tua scia non potrà considerarsi variante o proseguimento di un titolo che ormai è decaduto, questo esclude qualsiasi legame tra gli interventi nuovi con i precedenti, quindi saranno le norme e regolamenti vigenti gli unici vincoli da rispettare, e riguardo le opere eseguite dovrai asseverare nella scia che risultano conformi a quelle indicate nell'ultimo titolo depositato, ora scaduto. In merito alle tolleranze, difficile dare un’opinione senza conoscere la natura delle differenze rilevate. Dico solo tra tutte le alternative escluderei per i concetti espressi prima, considerare l’edificio, privo di qualsiasi titolo, attualmente in corso di costruzione.
archspf :
In punta di diritto in base al permesso scaduto, il ricorso all'applicazione del comma 3 art. 15 prevede solo che l'opera venga completata, rispetto ai contenuti del progetto, diversamente da quanto avviene in presenza di titolo ancora efficace per il quale si chiede la "proroga" oppure alle varianti (che ricordo non mutano, quest'ultime, i termini). Altrimenti non vi sarebbe differenza tra i due procedimenti.
Le tolleranze si applicano alle unità immobiliari rispetto ai titoli edilizi assentiti: il PDC è stato rilasciato pertanto ritengo che riguardo elementi legittimamente realizzati possano applicarsi rispetto l'epoca di esecuzione delle stesse.
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