Buongiorno.
Avendo chiuso la partita Iva, per eventuali prestazioni occasionali (nei limiti di legge, ovvero 5.000 € lordi/anno) , va comunque computato nella ricevuta il 4% per inarcassa? La ricevuta va inoltrata in qualche modo all'Agenzia delle Entrate? L'Iva dovrebbe essere esente..... Grazie.
Bertus : [post n° 485874]
attività in regime prestazione occasionale
Non sono un commercialista, quindi ti consiglio di rivolgerti a un professionista per una consulenza specifica, in modo da evitare errori che potrebbero comportare conseguenze fiscali.
Per quanto riguarda il limite di 5.000 €, questo è rilevante solo ai fini del versamento dei contributi previdenziali all’INPS. Il limite, infatti, serve per evitare l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS e il pagamento dei relativi contributi. Se, tuttavia, superi questo limite con una prestazione occasionale, dovrai iscriverti alla gestione separata e versare i contributi sulla parte eccedente i 5.000 €.
Un esempio che mi è stato fornito da un commercialista riguarda la possibilità di vendere un’opera d’arte (come un quadro) per un valore elevato, anche nell’ordine di milioni di euro, senza necessariamente dover aprire una partita IVA. Questo è possibile, purché l’attività rimanga occasionale e, se si supera il limite dei 5.000 €, sarà necessario iscriversi alla gestione separata INPS per versare i contributi previdenziali.
Per quanto concerne l’IVA, le prestazioni occasionali non sono soggette a IVA e, di conseguenza, nella ricevuta andrà indicata l’eventuale ritenuta d’acconto del 20%, nel caso in cui il cliente sia un sostituto d’imposta (ad esempio, un’azienda o un professionista con partita IVA).
Infine, non devi applicare il contributo integrativo del 4% per Inarcassa, poiché questo contributo è obbligatorio solo per chi è iscritto a Inarcassa ed esercita la professione in modo continuativo con partita IVA. Nel caso di prestazioni occasionali sotto i 5.000 €, non è previsto l’obbligo di iscrizione a una cassa previdenziale professionale.
Spero di averti dato qualche riflessione...
Saluti
Per quanto riguarda il limite di 5.000 €, questo è rilevante solo ai fini del versamento dei contributi previdenziali all’INPS. Il limite, infatti, serve per evitare l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS e il pagamento dei relativi contributi. Se, tuttavia, superi questo limite con una prestazione occasionale, dovrai iscriverti alla gestione separata e versare i contributi sulla parte eccedente i 5.000 €.
Un esempio che mi è stato fornito da un commercialista riguarda la possibilità di vendere un’opera d’arte (come un quadro) per un valore elevato, anche nell’ordine di milioni di euro, senza necessariamente dover aprire una partita IVA. Questo è possibile, purché l’attività rimanga occasionale e, se si supera il limite dei 5.000 €, sarà necessario iscriversi alla gestione separata INPS per versare i contributi previdenziali.
Per quanto concerne l’IVA, le prestazioni occasionali non sono soggette a IVA e, di conseguenza, nella ricevuta andrà indicata l’eventuale ritenuta d’acconto del 20%, nel caso in cui il cliente sia un sostituto d’imposta (ad esempio, un’azienda o un professionista con partita IVA).
Infine, non devi applicare il contributo integrativo del 4% per Inarcassa, poiché questo contributo è obbligatorio solo per chi è iscritto a Inarcassa ed esercita la professione in modo continuativo con partita IVA. Nel caso di prestazioni occasionali sotto i 5.000 €, non è previsto l’obbligo di iscrizione a una cassa previdenziale professionale.
Spero di averti dato qualche riflessione...
Saluti
Non sono preparato nello specifico, ma qui ho letto spesso che non si possano rendere servizi professionali da architetto con prestazione occasionale
se non hai partita iva non sei iscritto a inarcassa ergo non hai il 4%, chiaramente non puoi firmare nulla
Ringrazio per l'estesa illustrazione; mi pare che le tue indicazioni in linea di massima concordino con quanto sto raccogliendo da altre fonti, compreso il fatto che il mantenimento dell'iscrizione all'Ordine e il regolare aggiornamento periodico prescritto consentano normalmente la firma di atti propri della competenza professionale.
La discriminante è essere iscritto all'ordine professionale. Se sei ordinistico non puoi fare prestazioni occasionali.
se sei iscritto all'ordine non puoi firmare nessuna prestazione occasionale, è vietato dalla norma da almeno 15 anni (non è una cosina dell'altro ieri passata in sordina, anzi era vietata già 20 anni fa quando ho inziato a lavorare).
se non sei iscritto all'ordine non puoi firmare proprio nulla e devi avere già restituito timbro e tesserino.
con prestazione occasionale puoi fare prestazioni solo fuori dall'ambito dell'architetto, ad esempio taglio siepi, bay sitting, montaggio mobili, colf ecc.
@sergio fai una confusione pazzesca. il paragone col comemrcio di opere d'arte è totalmente sbagliato, e se il commercialista ha davvero detto una cosa del genere, e non hai travistao tu, è un incompetente della peggior specie: innanzitutto per effettuare la vendita di opere di terzi è OBBLIGATORIO presentare scia di commercio altrimenti si è un abusivo e le sanzioni sono pesantissime (non esistono le prestazioni occasionali, l'unica vendita che si può fare senza scia è senza ritenuta è quella occasionale di oggetti propri usati di cui ci si sbarazza), mentre se l'opera d'arte è la propria rientra nell'attività artistica di scultore, pittore, artigiano, quindi si vende il frutto diretto della propria produzione artistica e non serve alcuna licenza (a parte per l'artigiano, ad esempio soffiatore di vetri, orafo, ceramista e affini).
non spandiamo informazioni totalmente in contrasto con la normativa cortesemente
se non sei iscritto all'ordine non puoi firmare proprio nulla e devi avere già restituito timbro e tesserino.
con prestazione occasionale puoi fare prestazioni solo fuori dall'ambito dell'architetto, ad esempio taglio siepi, bay sitting, montaggio mobili, colf ecc.
@sergio fai una confusione pazzesca. il paragone col comemrcio di opere d'arte è totalmente sbagliato, e se il commercialista ha davvero detto una cosa del genere, e non hai travistao tu, è un incompetente della peggior specie: innanzitutto per effettuare la vendita di opere di terzi è OBBLIGATORIO presentare scia di commercio altrimenti si è un abusivo e le sanzioni sono pesantissime (non esistono le prestazioni occasionali, l'unica vendita che si può fare senza scia è senza ritenuta è quella occasionale di oggetti propri usati di cui ci si sbarazza), mentre se l'opera d'arte è la propria rientra nell'attività artistica di scultore, pittore, artigiano, quindi si vende il frutto diretto della propria produzione artistica e non serve alcuna licenza (a parte per l'artigiano, ad esempio soffiatore di vetri, orafo, ceramista e affini).
non spandiamo informazioni totalmente in contrasto con la normativa cortesemente