Sponsor per il restauro, dal MiBAC il decreto applicativo

Il ministero dei Beni e delle Attività Culturali ha emanato il decreto contente le norme tecniche e le linee guida per dare applicazione ai contratti di sponsorizzazione. Si tratta di contratti per la ricerca di sponsor, volti ad attivare una sorta di partenariato pubblico-privato per reperire risorse da destinare alla tutela ed alla valorizzazione dei beni culturali.

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale, le linee guida erano state previste dal decreto Semplificazioni (Dl 5/2012). Il decreto attribuiva al Ministero il compito di dare attuazione in particolare al nuovo articolo 199 bis del Codice dei contratti pubblici, da esso introdotto per regolamentare i contratti di sponsorizzazione nel campo della conservazione e valorizzazione del nostro patrimonio culturale. Un articolo, il 199 bis, che ha stabilito qual è l'iter per la scelta di uno sponsor, che si impegni solo a finanziare (sponsorizzazione pura) oppure a curare e sovvenzionare la progettazione e la realizzazione di un intervento (sponsorizzazione tecnica), in cambio di una promozione della propria immagine, marchio o attività.

Con la sponsorizzazione infatti, che sia tecnica o pura, o anche mista, lo sponsor associa il nome, il marchio, l'immagine, o un proprio prodotto ad un bene o ad un'iniziativa culturale, ricevendo in cambio dunque una sorta di speciale pubblicità. 

I contenuti del decreto

Il decreto è composto da disposizioni di diverso carattere: norme tecniche di natura precettiva e  linee guida che invece costituiscono indicazioni aventi ad oggetto l'interpretazione del quadro normativo di riferimento.

Il decreto provvede innanzitutto a definire il contratto di sponsorizzazione, distinguendolo da tipologie contrattuali simili e dagli accordi di varia natura volti a stabilire rapporti di partnership pubblico-privato. Inoltre vengono esaminate nel dettaglio le modalità procedimentali per la scelta dello sponsor per tutte le tipologie di sponsorizzazione: pura, tecnica o mista. Quest'ultima nasce dalla combinazione delle prime due, è il caso, ad esempio, di uno sponsor che cura la progettazione e finanzia l'esecuzione di un intervento.

Infine vengono presi in considerazione alcuni aspetti problematici riscontrati nella prassi applicativa dei contratti di sponsorizzazione, quali: gli aspetti contabili inerenti alla gestione degli introiti delle sponsorizzazioni; la possibilità di stabilire rapporti di partnership rispetto a soggetti del terzo settore; la ricognizione della vigente disciplina fiscale.

Il Contratto di sponsorizzazione

Il Ministero conferma che si tratta di un negozio atipico, non riconducibile ad alcuna figura contrattuale nominata. Ciò - sottolinea il ministero - è in affinità con il principio secondo cui la pubblica amministrazione gode di autonomia contrattuale: può stipulare contratti atipici purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela. Altro chiarimento importante riguarda l'esclusione del contratto di sponsorizzazione per i beni culturali dal Codice dei contratti pubblici. I contratti di sponsorizzazione di lavori, infatti, anche dopo l'introduzione dell'art 199 bis restano esclusi dal Codice, con la particolarità che ad essi si applicano comunque: i principi del Trattato, le disposizioni che riguardano i requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto, oltre naturalmente allo stesso articolo 199 bis.

Le procedure per la scelta dello sponsor

LA SPONSORIZZAZIONE TECNICA

La sponsorizzazione tecnica è soggetta ai principi generali degli articoli 26 e 27 del Codice dei contratti pubblici e alla procedura di scelta dello sponsor stabilita dall'articolo 199 bis. In particolare è soggetta sempre alle norme che fissano i requisiti di qualificazione dei progettisti (requisiti di capacità tecnica e professionale) e degli esecutori (attestazioni SOA). Per tutto quanto attiene alla progettazione, alla direzione e all'esecuzione del contratto, la sponsorizzazione tecnica è sottoposta alle prescrizioni impartite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori. 

Al di sopra della soglia dei 40 mila euro è obbligatorio il ricorso alla procedura concorsuale, anche se semplificata e secondo quanto disposto dall'articolo 199 bis. Al di sotto della stessa soglia, invece, ferma restando la necessità dei requisiti di qualificazione e la vigilanza dell'amministrazione preposta alla tutela, il contratto può essere stipulato mediante procedura negoziata.

Lo sponsor - chiarisce ancora il Ministero - non è obbligato a selezionare l'impresa che eseguirà le lavorazioni attraverso una gara ad evidenza pubblica. Lo sponsor può scegliere in autonomia, anche se restano sempre da rispettare le disposizioni sui necessari requisiti di qualificazione, sulla cui osservanza deve vigilare l'amministrazione aggiudicatrice.

LA SPONSORIZZAZIONE PURA

La procedura è più semplice, ciò deriva dalla differenza tra i due contratti. Con la sponsorizzazione pura si sceglie il solo finanziatore, con quella tecnica, anche il soggetto che si assume la responsabilità dell'esecuzione. Nelle sponsorizzazione tecnica il bando dovrà indicare gli elementi ed i criteri per la valutazione dell'offerta e l'aggiudicazione avviene in favore di chi ha proposto l'offerta giudicata migliore. Nel caso invece della sponsorizzazione pura l'oggetto della gara è il solo finanziamento ed allora l'aggiudicazione avviene in favore di chi ha offre l'importo maggiore.

La sponsorizzazione pura non è soggetta agli articoli 26 e 27 del Codice dei contratti che trattano la solo sponsorizzazione tecnica. L'AVCP ha però ritenuto che questo tipo di contratto sia soggetto alle norme di contabilità dello Stato e quindi richiede il rispetto dei principi di legalità, buon andamento, e trasparenza dell'azione amministrativa. Nonostante ciò alla sponsorizzazione pura, per contratti di valore superiore ai 40 mila euro si applicano comunque le procedure stabilite dall'art. 199 bis.

In caso di sponsorizzazione mista si applicherà, per ciascuna parte, il regime proprio della sponsorizzazione tecnica e di quella pura.

I contratti sotto i 40mila euro

Per tutte le sponsorizzazioni, di qualunque tipologia, di importo fino a 40mila euro valgono esclusivamente i principi di legalità, buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa imposti dalle norme di contabilità. Da ciò deriva che non vi è obbligo di invitare almeno cinque concorrenti e vi è la possibilità per l'amministrazione di individuare il contraente senza particolari formalità, purché in modo trasparente, imparziale e non discriminatorio.

di Mariagrazia Barletta architetto

Per approfondire:

pubblicato il: - ultimo aggiornamento: