È in Gazzetta Ufficiale il DPR 75/2013 con i nuovi requisiti per i certificatori. Il regolamento introduce nuovi criteri per garantire la qualificazione di professionisti e di organismi, come le società di servizi energetici (ESCO), e l'indipendenza del loro operato. Una mossa indispensabile, richiesta dalla Commissione europea, che già dal 2006 aveva aperto una procedura di messa in mora a carico dell'Italia per la mancata piena attuazione della direttiva 2002/91/Ce.
Il regolamento era stato emanato a febbraio ed ha impiegato alcuni mesi prima di essere registrato alla Corte dei conti. Un iter molto lungo, che ha preceduto di mesi la pubblicazione del decreto 63/2013, introduttivo dell'attestato di prestazione energetica. Ecco perché il DPR non vi fa riferimento. In compenso va a completare il quadro normativo che ruota intorno al nuovo attestato. Indirettamente specifica cosa intende il decreto 63/2013 nell'affermazione: «l'attestato di prestazione energetica dovrà essere rilasciato da esperti qualificati ed indipendenti».
A ben vedere, per gli architetti le novità non sono tante.
I requisiti professionali
Il DPR elenca le classi di laurea, triennali e quinquennali, ed i diplomi di tipo tecnico che danno accesso al ruolo di certificatore. La lista è lunga e c'è una distinzione. I professionisti sono infatti divisi in due gruppi: a seconda del titolo posseduto, alcuni dovranno seguire un corso specifico di formazione, con superamento dell'esame finale, altri invece ne sono esonerati. Per gli architetti e gli ingegneri edili e per alcuni laureati triennali, tra questi i laureati in Scienze dell'architettura e in Scienze e tecniche dell'edilizia, basta il titolo: nessun obbligo di seguire alcun corso. Requisito indispensabile per essere certificatori, senza conseguire alcun attestato aggiuntivo, è l'abilitazione e l'iscrizione al relativo Ordine professionale.
Le lauree abilitanti sono varie, vi rientrano tra le altre: Ingegneria gestionale, meccanica, in Scienze e tecnologie agrarie e in Scienze e tecnologie forestali. Lauree, anche queste, per le quali non è previsto alcun corso specifico. Però, c'è un'altra distinzione con cui fare i conti. Non tutte le lauree permettono di eseguire in maniera indipendente una certificazione delle prestazioni energetiche. Ogni tecnico abilitato, infatti, deve operare all'interno delle proprie competenze. Dove il tecnico non è competente in «progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi», dovrà essere affiancato da un altro tecnico abilitato, «in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza».
Applicazione del DPR e legislazione regionale
Il DPR si applica alle regioni e alle provincie autonome che non hanno provveduto ad adottare propri provvedimenti in attuazione della direttiva 2002/91/Ce. Quindi restano in vigore le leggi già emanate dalle regioni o dalle provincie autonome, che, però, dovranno assicurare la coerenza delle proprie disposizioni ai contenuti del DPR.
Per gli architetti quindi non cambia molto: restano ancora valide le leggi regionali o delle provincie autonome che prescrivono un obbligo di formazione aggiuntiva rispetto alla laurea. Nelle regioni che non hanno mai legiferato in materia, l'obbligo non c'era e continua a non esservi.
Requisiti di indipendenza
In caso di certificazione di edifici nuovi o esistenti, il professionista deve assicurare l'assenza di conflitto di interessi. Non ci deve essere coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti incorporati nell'edificio. Inoltre il richiedente non può essere né un coniuge né un parente fino al quarto grado. Per le certificazioni di edifici di nuova costruzione vale un'ulteriore regola: bisogna attestare di non esser coinvolti nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare.
I corsi di formazione
I corsi sono tenuti, a livello nazionale, da università, organismi ed enti di ricerca, da consigli, ordini e collegi professionali ed autorizzati dal ministero dello Sviluppo economico, d'intesa con il ministeri dei Trasporti e dell'Ambiente. A livello regionale, i corsi sono svolti direttamente da regioni e provincie autonome o da altri soggetti da esse autorizzati. I contenuti minimi dei corsi sono fissati dall'Allegato I del DPR, che ne stabilisce la durata minima di 64 ore.
di Mariagrazia Barletta
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