Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi due regolamenti per uniformare la normativa italiana alla direttiva europea sul rendimento energetico in edilizia (direttiva 2002/91/CE) e per attuare il DLgs 192/2005. Nei contenuti dei regolamenti: le modalità di esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva e per la preparazione dell'acqua calda e i requisiti professionali per poter rilasciare la certificazione energetica degli edifici.
L'Italia ha dovuto così completare il recepimento della normativa comunitaria, già iniziata con l'abolizione dell'autocertificazione energetica in classe "G". Con la procedura di infrazione Bruxelles aveva invitato l'Italia a conformarsi alle norme europee. All'ammonizione era seguito un ricorso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con richiesta di condanna. «L'Italia - ammoniva tra l'altro la Commissione Europea - non ha peraltro ancora messo in atto misure adeguate per garantire controlli regolari degli impianti di condizionamento dell'aria. Questi controlli servono ad assicurare il rendimento ottimale degli impianti e devono includere anche consigli e informazioni sulle possibili migliorie e soluzioni alternative».
I requisiti dei certificatori
Uno dei regolamenti definisce i requisiti professionali dei tecnici e i criteri di accreditamento degli organismi abilitati necessari per assicurare la qualificazione professionale e l'assenza di conflitti d'interesse.
Quanto ai requisiti dei tecnici, nella bozza del testo diffusa in anteprima da Il Sole 24 Ore, si legge che essi dovranno essere iscritti ad Ordini o Collegi professionali ed abilitati alla progettazione di edifici e di impianti. I tecnici abilitati a redigere la certificazione energetica sono, tra gli altri, architetti, ingegneri, geometri e periti agrari, che siano liberi professionisti o professionisti associati oppure dipendenti di enti o organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria.
Possono abilitarsi per redigere le certificazioni energetiche anche laureati di altre discipline, tra cui fisica, ingegneria aerospaziale e biomedica, ed anche ingegneri ed architetti non abilitati, se conseguono un attestato di partecipazione, con superamento dell'esame finale, di un corso di certificazione energetica degli edifici, autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con i ministeri dell'ambiente e delle infrastrutture.
I tecnici devono anche assicurare imparzialità di giudizio. Nelle nuove costruzioni, i tecnici non possono essere coinvolti in maniera diretta o indiretta nella progettazione o nella realizzazione dell'edificio da certificare. Inoltre sia per edifici esistenti che per i nuovi il tecnico non deve essere coinvolto nell'approvvigionamento di componenti e materiali ed inoltre il committente non può essere un né un coniuge né un parente fino al 4° grado.
Attestato di certificazione energetica, atto pubblico
L'attestato assume valenza di atto pubblico ai sensi dell'articolo 481 del codice penale, con responsabilità diretta del tecnico abilitato, che - esercente un servizio di pubblica utilità - può essere accusato di falsità ideologica e punito con la reclusione fino ad un anno o con una multa che può arrivare fino a 516 euro.
Impianti di climatizzazione
Il regolamento sugli impianti di climatizzazione - si legge nel comunicato stampa pubblicato al termine del Consiglio dei Ministri - ha acquisito i pareri favorevoli del CNR, dell'ENEA, del CNCU e del Consiglio di Stato, nonché l'intesa della Conferenza unificata. Il testo ufficiale del regolamento non è ancora disponibile, ma i contenuti sono anticipati dallo stesso comunicato stampa.
Le nuove disposizioni definiscono la disciplina sui controlli e le ispezioni cui devono essere sottoposti gli impianti di climatizzazione estiva, che va a integrare quella già esistente per gli impianti di climatizzazione invernale. Prevede che anche le ispezioni per gli impianti termici vengano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati o riconosciuti e introduce alcune semplificazioni amministrative per i controlli sui sistemi di condizionamento dell'aria.
per approfondire:
- La bozza del testo del nuovo provvedimento pubblicata da Il Sole 24 Ore;
- Comunicato stampa del Governo, Consiglio dei Ministri n. 69 del 15 febbraio 2013.
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