Palchi e allestimenti per fiere al pari di un cantiere

il provvedimento è già in vigore

È stato pubblicato, ed è in vigore, il cosiddetto Decreto Palchi, un provvedimento previsto dal decreto del Fare e che estende l'applicazione del Titolo IV del DLgs 81/08 al montaggio e smontaggio di palchi per spettacoli e di allestimenti fieristici.

Con Decreto del Ministro del Lavoro emanato di concerto con il Ministro della Salute, sono state individuate, le disposizioni che si applicano «agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività».

Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali

Le misure che riguardano la sicurezza nei cantieri sono estese, anche se rivisitate in alcuni casi, «alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento», fatte salve alcune esclusioni, che riguardano:

  • le attività che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee di cui sopra;

  • le attività di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino a 2 metri rispetto ad un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture;
  • le attività di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all'estradosso, non superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri;
  • di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m.

Manifestazioni fieristiche

Le disposizioni del Titolo IV vengono applicate, ed in alcuni casi adeguate, alle strutture allestite per manifestazioni fieristiche, in particolare alle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche, fatte salve alcune esclusioni che riguardno:

  • strutture allestitive che abbiano un'altezza inferiore a 6,50 m rispetto a un piano stabile;
  • strutture allestitive biplanari che abbiano una superficie della proiezione in pianta del piano superiore fino a 100 m2;
  • tendostrutture e opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 8.50 m di altezza rispetto a un piano stabile.

Il testo del decreto e i relativi allegati: www.lavoro.gov.it/

Per approfondire:

  • Inail: Montaggio dei palchi: pubblicato il decreto che tutela la sicurezza degli operatori. [www.inail.it]

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