L'autorizzazione paesaggistica diventa efficace nel momento in cui lo è anche l'eventuale titolo abilitativo. A stabilirlo è il Decreto Cultura e la sua legge di conversione, che hanno in più punti modificato il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004).
Rispetto al decreto, la legge di conversione abolisce la misura che semplificava l'autorizzazione paesaggistica agendo sulla conferenza di servizi. Il decreto aveva stabilito che l'amministrazione preposta alla gestione del vincolo potesse concludere il procedimento, e senza far ricorso alla conferenza di servizi, qualora il soprintendente non si fosse pronunciato in tempo utile.
Aggiornamento del 15 settembre 2014
- Sblocca Italia: abolita (ancora una volta) la conferenza di servizi per l'autorizzazione paesaggistica.
Efficacia del nullaosta paesaggistico
Con una modifica all'articolo 146 del Codice, viene stabilito che il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio. Ciò rende la durata del nullaosta paesaggistico effettivamente di cinque anni. La simultanea efficacia del nullaosta e del titolo abilitativo evita, infatti, che ritardi imputabili alla pubblica amministrazione nel rilascio del titolo edilizio possano "accorciare" la durata dell'autorizzazione paesaggistica concessa.
In alcuni casi l'autorizzazione è valida per sei anni. Nel 2013, infatti il decreto Valore Cultura, ha modificato il termine di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica, stabilendo che alla scadenza del quinquennio, se i lavori sono iniziati ma non conclusi, si ha un altro anno di tempo per ultimarli.
Ampliare il raggio d'azione dell'autorizzazione paesaggistica semplificata
Entro il 1° dicembre di quest'anno dovrà essere emanato un regolamento, su proposta del ministro dei Beni culturali, d'intesa con la Conferenza unificata, per ampliare la categoria degli interventi di «lieve entità» che godono di una procedura semplificata. Dovrà essere rivisto DPR 139/2010 e l'elenco in esso contenuto dei 39 interventi a "basso impatto" che dovrebbero godere di un iter accelerato.
L'idea di fondo è alleggerire il controllo su interventi minimi che non incidono sulla bellezza del paesaggio in modo che le soprintendenze possano concentrarsi su interventi di maggiore impatto.
Nascono le Commissioni di garanzia
«I pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, rilasciati dagli organi periferici del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, possono essere riesaminati, d'ufficio o su segnalazione delle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, da apposite Commissioni di garanzia». La legge di conversione del Decreto Cultura mette in piedi le Commissioni di garanzia con il compito di riesaminare i pareri delle Soprintendenze. Viene stabilito che su richiesta di un'amministrazione coinvolta nel procedimento, o d'ufficio, il parere della Soprintendenza possa essere riesaminato da una Commissione regionale di garanzia interna al MiBACT
Il provvedimento servirebbe a garantire «l'imparzialità e il buon andamento dei procedimenti autorizzatori in materia di beni culturali e paesaggistici».
A poter richiedere l'azione della Commissione non potrà dunque essere un privato, ma solo un'altra amministrazione purché coinvolta nel procedimento, come ad esempio potrebbe essere un Comune. Ricevuta la richiesta di riesame, la Commissione avrà dieci giorni di tempo per decidere e se non lo farà sarà confermata la decisione del soprintendente. La procedura si applica anche nell'ipotesi di diniego espresso in conferenza di servizi.
Le Commissioni di garanzia per la tutela del patrimonio culturale saranno composte esclusivamente da personale appartenente ai ruoli dello stesso MiBACT e costituite a livello regionale o interregionale. La loro organizzazione è materia del nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni Culturali, previsto dallo stesso Decreto Cultura.
Cosa succederà se la Commissione di garanzia formulerà rilievi sul parere della soprintendenza, il provvedimento non lo specifica. La Commissione potrebbe rinviare i rilievi all'organo periferico, oppure adottare una atto sostitutivo. In quest'ultimo caso, come rilevato dai documenti della Camera: «Occorrerebbe anche indicare i termini per l'adeguamento». Ma non è stato fatto.
di Mariagrazia Barletta
Per approfondire:
- Testo del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2014, n. 106, recante: "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.".(GU Serie Generale n.175 del 30-7-2014)
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