Quando serve l'asseverazione del professionista e quali elaborati progettuali occorrono per richiedere il contributo per la ricostruzione. In che percentuale va previsto il miglioramento sismico e cosa serve in caso di delocalizzazione. Lo spiega la nuova ordinanza (la numero 13) del commissario straordinario, incentrata sul ripristino delle attività produttive e in vigore dall'11 gennaio.
L'ordinanza regola la ricostruzione e la riparazione degli immobili ad uso produttivo, danneggiati dagli eventi sismici che hanno messo in ginocchio il Centro Italia a partire dal 24 agosto scorso. Il provvedimento fa riferimento alle imprese di ogni settore: industriali, dei servizi, commerciali, artigianali, turistiche, agricole, agrituristiche e zootecniche e, mettendo nero su bianco le regole che gli imprenditori devono seguire per beneficiare dei contributi per la ricostruzione, definisce più in dettaglio, rispetto al decreto cosiddetto "Terremoto", i compiti dei professionisti che saranno impegnati nelle azioni per la rinascita delle attività produttive.
Per ottenere il contributo, il ripristino degli immobili deve prevedere, ovviamente, un intervento di miglioramento sismico. Si tratta di raggiungere un grado di sicurezza compreso tra il 60 e l'80 per cento rispetto al livello previsto per le nuove costruzioni dalle Ntc (Dm 14 gennaio 2008). Inoltre, gli interventi di ripristino e di ricostruzione, se riguardano immobili costituiti da più unità immobiliari utilizzate da diverse imprese, devono estendersi all'intero edificio, considerato nella sua globalità. Le imprese - in questo caso - si costituiscono in condominio per la realizzazione congiunta degli interventi.
Un'area container in zona Vallicelle a Camerino. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri
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Gli elaborati da produrre
L'ordinanza numero 13 elenca in modo dettagliato la documentazione e gli elaborati progettuali da produrre per richiedere il contributo (le domande vanno presentate entro 120 giorni dall'entrata in vigore dell'ordinanza). L'Ufficio speciale per la ricostruzione che riceve la domanda di contributo (tramite Pec finché non sarà attivata la procedura informatica) ha funzioni di Sportello unico per le attività produttive (Suap) e la pratica presentata per ottenere l'aiuto economico, vale anche per l'ottenimento della Scia o del permesso di costruire, a seconda della tipologia di intervento da realizzare.
La domanda di contributo, con tutta la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dall'ordinanza, assolve anche agli obblighi relativi al deposito del progetto strutturale o alla richiesta di autorizzazione preventiva ai sensi della vigente normativa per le costruzioni in zona sismica. Inoltre, fino all'istituzione degli Uffici speciali, le domande vanno depositate presso gli uffici regionali provvisoriamente individuati dai presidenti delle Regioni.
Il nesso tra danno e sisma è verificato dal professionista
Il nesso causa-effetto tra i danni riscontrati agli immobili e gli eventi sismici, deve essere comprovato e documentato mediante la presentazione di una perizia tecnica asseverata (non giurata) dal professionista.
Le perizie devono contenere una stima del costo degli interventi di miglioramento sismico o di ricostruzione. Tale stima va comparata con i costi parametrici, stabiliti nell'ordinanza e differenziati in base alla gravità del danno subito e alla vulnerabilità dell'immobile (Allegato 2 all'ordinanza), e sulla scorta dei quali viene anche determinata la consistenza dei contributi erogabili (sempre che da computo metrico i costi di ripristino o ricostruzione non siano inferiori rispetto a quelli stimati utilizzando i costi parametrici, perché in tal caso il contributo è calcolato in base al computo).
Anche in caso di delocalizzazione serve la perizia asseverata
Le imprese possono ottenere il contributo anche per acquistare una nuova sede, purché l'edificio da acquistare sia esistente, agibile, non abusivo, conforme alla normativa urbanistica, edilizia e sismica ed equivalente, per dimensioni e tipologia, a quello perduto a causa del sisma (le condizioni di equivalenza sono definite dalla stessa ordinanza). Infine, la nuova sede deve essere idonea, dal punto di vista ambientale, ad ospitare l'attività produttiva. E tutto ciò va attestato mediante «perizia asseverata dal tecnico incaricato».
Infine, in caso di delocalizzazione, ai fini dell'ammissione al contributo, l'edificio prescelto per impiantarvi l'attività produttiva deve essere stato sottoposto alla valutazione di sicurezza prevista dalle Ntc (punto 8.3) ed avere la certificazione di idoneità del sito dal punto di vista geologico-geotecnico.
Mariagrazia Barletta
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