Con ordinanza del commissario straordinario per la ricostruzione viene approvato il prezzario unico interregionale delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. Il prezzario unico è stato messo a punto per essere utilizzato nell'elaborazione dei computi metrici estimativi, nella definizione degli importi da porre a base di gara, nei procedimenti per la valutazione di anomalia delle offerte, nella redazione dei progetti e nella loro valutazione (art. 23 comma 7 del Codice degli appalti). E sarà impiegato anche nella fase di esecuzione dei contratti.
Quella appena approvata è solo una delle ordinanze che si muoveranno nel quadro di regole definito dal decreto terremoto che nel frattempo è diventato legge. Il testo del decreto, coordinato con la legge di conversione, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre ed è in vigore. (vedi anche: La legge terremoto in Gazzetta ufficiale. Per le verifiche di agibilità professionisti ora ingaggiati dai privati).
Tra le ordinanze più attese c'è quella che dovrà definire i requisiti minimi di accesso dei professionisti all'albo speciale, quello che conterrà l'elenco dei progettisti e dei direttori dei lavori che potranno operare per la ricostruzione dei territori danneggiati dagli eventi sismici che si sono susseguiti a partire dal 24 agosto. E poi, fondamentale per la ricostruzione, è il decreto che il ministero delle Infrastrutture dovrà emanare (su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici) per definire la capacità massima o minima di resistenza alle azioni sismiche, che gli edifici privati (compresi quelli di culto) ricadenti in aree 1, 2 e 3 di classificazione sismica, dovranno rispettare. Tale resistenza sarà diversificata in base alle zone sismiche, alla classe d'uso dell'immobile ed alla sua tipologia.
Aggiornamento del 20 dicembre:
Le ordinanze numero 7 e 8 del commissario straordinario per la ricostruzione sono state pubblicate in Gazzetta ufficiale.
• Approvazione del Prezzario unico Cratere Centro Italia 2016. (Ordinanza n. 7).
• Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi. (Ordinanza n. 8).
Modulo scolastico a Cittareale (Rieti). Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ordinanza per gli interventi immediati
Intanto, viene pubblicata sul sito del commissario per la ricostruzione (non ancora in Gazzetta Ufficiale) anche l'ordinanza (la numero 8) che stabilisce i costi da ammettere a contributo nel caso di interventi di immediata riparazione. La stessa ordinanza, oltre a contenere i parametri per la determinazione dei contributi nel caso di interventi di lieve entità, stabilisce le modalità e i tempi per l'erogazione dei relativi aiuti economici, specificando anche la documentazione che il direttore dei lavori deve produrre per arrivare al saldo finale. Il contributo - si legge nell'ordinanza - è erogato dall'istituto di credito prescelto dal privato, direttamente all'impresa esecutrice dei lavori ed ai professionisti che hanno curato la progettazione, la direzione dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza.
«In sede di presentazione della domanda di contributo, il beneficiario può richiedere che, al momento dell'emissione del decreto di concessione del contributo, venga erogato ai tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione un importo non superiore all'80% della quota della parte del contributo agli stessi destinato al fine di remunerare le attività già svolte».
Il "Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016"
Il prezzario è allegato all'ordinanza numero 7 del 14 dicembre, emanata dal commissario Vasco Errani, inviata alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità. L'ordinanza sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale e diventerà efficace una volta decorso il termine di 30 giorni per l'esercizio del controllo da parte della Corte dei Conti.
Come stabilito dalla legge terremoto, il prezzario è stato predisposto dal commissario straordinario d'intesa con i vicecommissari, nell'ambito della cabina di coordinamento e sarà impiegato anche per determinare l'entità dei finanziamenti per la ricostruzione. La legge terremoto stabilisce infatti che il calcolo del contributo per la ricostruzione si basa sul confronto tra costi convenzionali al metro quadro e i computi metrici redatti sulla base del prezzario unico interregionale.
• Il "Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016"
• Ordinanza numero 7 del 14 dicembre 2016
Ordinanza numero 8 del 14 dicembre 2017
Per approfondire:
• Il decreto Terremoto è legge, ecco come i professionisti partecipano alla ricostruzione
• Terremoto: il ruolo dei professionisti nel ripristino delle attività produttive
• Terremoto, elenco speciale dei professionisti abilitati: l'ordinanza di Errani già operativa
Le ordinanze attese, importanti per i professionisti
Come detto, tra le ordinanze più attese c'è quella che dovrà definire i requisiti minimi di accesso dei professionisti all'albo speciale dei progettisti della ricostruzione.
Servirà un'ordinanza anche per stabilire una soglia massima di assunzione di incarichi da parte dei professionisti. Tale soglia, che riguarderà sia le opere pubbliche (compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del MiBACT) che gli interventi di privati, terrà conto dell'organizzazione dimostrata dai professionisti. In definitiva, si tratta di una misura che cerca di evitare «concentrazioni di incarichi che non trovino giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale».
Come previsto dalla legge terremoto, inoltre, serve un'ordinanza del commissario per la ricostruzione che definisca le modalità e i termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi. La stessa ordinanza dovrà stabilire i dettagli riguardo all'istruttoria delle relative pratiche, prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme informatiche. Saranno dettagliati anche i documenti da allegare alle istanze di contributo. La legge terremoto ha già precisato che per richiedere il contributo per la ricostruzione serve una relazione tecnica asseverata e firmata da un professionista abilitato e iscritto nell'apposito elenco speciale (art. 34), che attesti la riconducibilità all'evento sismico dei danni esistenti. La richiesta di contributo deve inoltre contenere il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie e degli interventi di miglioramento sismico previsti.
Con un ulteriore provvedimento sarà istituita una piattaforma informatica operante sul sito del commissario straordinario. Servirà per inviare le pratiche edilizie.
Mariagrazia Barletta
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