La legge che fissa le regole per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici che si sono succeduti dal 24 agosto, arriva in Gazzetta Ufficiale (legge 229 del 2016) ed è in vigore dal 18 dicembre. Una legge con la quale si delineano i vari step per la rinascita dei luoghi danneggiati, che comprendono la pianificazione urbanistica, il sostegno alle attività economiche, la sistemazione delle abitazioni temporanee, l'erogazione dei contributi economici e la ricostruzione di opere pubbliche e di immobili privati, fino alla riparazione veloce dei danni più lievi. Intanto, arriva un'ordinanza della Protezione civile con la quale viene modificata la procedura fino ad ora seguita per la verifica di agibilità: i professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali saranno autorizzati a svolgere le verifiche sugli edifici privati su diretta chiamata dei proprietari degli immobili.
Man mano molte delle istruzioni contenute nella legge diventano operative attraverso le ordinanze che ne dettagliano i contenuti. Alcune sono state già diramate, altre si attendono, tra queste l'ordinanza del commissario Vasco Errani, che stabilirà i requisiti minimi di accesso dei professionisti all'albo speciale dei progettisti e dei direttori dei lavori che potranno operare per la ricostruzione dei territori danneggiati (si veda l'articolo contenente un quadro delle ordinanze più attese dai professionisti).
Castelluccio di Norcia (Perugia) Casa del Parco, © Regione Umbria
La legge appena pubblicata in Gazzetta ufficiale ha inglobato i contenuti del secondo decreto terremoto (Dl 205 del 2016) varato in seguito alle scosse che si sono verificate a fine ottobre scorso. Decreto, quest'ultimo, che viene abrogato.
La legge terremoto, inoltre, si applica non solo ai Comuni inseriti nel cosiddetto "cratere" (indicati negli allegati 1 e 2), ma anche ad altri Comuni delle Regioni interessate dagli eventi sismici, qualora venga dimostrato che i danni subiti da un certo immobile siano stati causati dal sisma del 24 agosto o da eventi successivi. In questo caso, il nesso causa-effetto dovrà essere comprovato attraverso una perizia asseverata.
Per approfondire i contenuti della legge, di interesse per i professionisti:
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Per le procedure di verifica di agibilità:
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Cambia la procedura per verifica di agibilità: la nuova ordinanza della protezione civile
I professionisti iscritti ad ordini e ai collegi saranno autorizzati a svolgere le verifiche AeDES (Agibilità e danno nell'emergenza sismica) sugli edifici privati che a seguito dei rilievi speditivi effettuati tramite la cosiddetta scheda "FAST" sono stati dichiarati "non utilizzabili". I professionisti, con competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, svolgeranno le verifiche AeDES su diretta chiama dei proprietari degli immobili. Lo stabilisce la nuova ordinanza, la numero 422, firmata dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio. La procedura di verifica fino ad ora seguita subisce, così, alcune modifiche. In particolare, non saranno più esclusivamente le squadre di professionisti a disposizione della Dicomac e delle Regioni ad operare sul posto.
«La decisione di sospendere la procedura attualmente in vigore è stata presa, d'intesa con le quattro Regioni coinvolte, a seguito del notevole aumento delle richieste di sopralluogo di agibilità giunte dopo gli eventi del 26 e del 30 ottobre scorsi, richieste che, se venisse mantenuta la procedura definita dopo il terremoto del 24 agosto, non sarebbe possibile soddisfare in tempi ragionevolmente brevi con le squadre a oggi a disposizione della Dicomac e delle Regioni», scrivono dal Dipartimento della Protezione civile in una nota per la stampa.
La parola: scheda AeDES. (Fonte: Protezione civile)
La scheda AeDES - Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica È un scheda per il rilevamento speditivo dei danni, la definizione di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dell'agibilità post-sismica di edifici di tipologia strutturale ordinaria (in muratura, in cemento armato o acciaio intelaiato o a setti) dell'edilizia per abitazioni e/o servizi. Questa scheda non può essere applicata a edifici che non ricadono in questa tipologia, come gli edifici industriali (quali ad esempio i capannoni prefabbricati), gli edifici monumentali (in particolare le chiese), o gli altri manufatti (come serbatoi, etc...), né tantomeno a ponti ed altre opere infrastrutturali. La scheda è stata utilizzata a partire dal terremoto umbro-marchigiano del 1997 e in tutti gli eventi sismici successivi.
«Di conseguenza - continua la nota - l'attività delle squadre coordinate proprio dalle strutture regionali e dalla direzione di comando e controllo di Rieti verrà concentrata principalmente nei sopralluoghi per la verifica di agibilità degli edifici attraverso la scheda FAST, mentre i tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali abilitati all'esercizio della professione con competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia si occuperanno, su diretto incarico del proprietario del fabbricato, dei successivi sopralluoghi con scheda AeDES nelle strutture definite "non utilizzabili" nella scheda FAST».
«Essendo la compilazione della scheda AeDES condizione imprescindibile per poter ottenere i contributi previsti per la ricostruzione privata, sarà un provvedimento del Commissario straordinario del Governo, Vasco Errani, a disciplinare le modalità per lo svolgimento di queste attività».
Tale provvedimento, firmato dal commissario per la ricostruzione, è stato pubblicato. Si tratta dell'ordinanza numero 10. «Entro 30 giorni dalla comunicazione ai proprietari della non utilizzabilità dell'edificio da parte dei comuni - si legge nell'ordinanza - i tecnici professionisti devono redigere e consegnare agli Uffici Speciali della Ricostruzione le perizie giurate relative alle schede AeDES degli edifici danneggiati e dichiarati inutilizzabili con le schede FAST». Insieme alla scheda AeDES i professionisti dovranno allegare alla perizia giurata una esauriente documentazione fotografica ed una sintetica relazione contenente adeguata giustificazione del nesso di causalità tra danno e sequenza iniziata il 24 agosto 2016.
Ogni singolo professionista, inoltre, può redigere al massimo 30 schede AeDES. La presentazione di un numero superiore di schede comporta la cancellazione o la non iscrizione all'elenco speciale dei progettisti e direttori dei lavori abilitati ad operare nei territori terremotati del Centro Italia.
Mariagrazia Barletta
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