È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sarà in vigore dal 28 febbraio il decreto del ministero delle Infrastrutture che stabilisce - così come era stato previsto dal nuovo Codice degli appalti (Dlgs 50 del 2016) - i requisiti che i professionisti devono possedere per partecipare alle gare per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
Un provvedimento al quale il Codice assegnava anche il compito di garantire la partecipazione dei giovani nelle gare di progettazione e nei concorsi di progettazione e di idee. Anche se su questo fronte non ci sono novità: l'obbligo di fare team con giovani professionisti (con meno di cinque anni di abilitazione) scatta solo in presenza di raggruppamenti temporanei. È questa, infatti, l'unica disposizione che riguarda i giovani.
Il nodo del contributo integrativo per Stp e società di ingegneria
Viene, inoltre, sciolto un nodo importante che fu oggetto di una lettera che Inarcassa - insieme alle Casse aderenti all'Adepp -. aveva scritto lo scorso maggio al Governo. Si tratta del nodo del versamento del contributo integrativo del 4 per cento da parte delle società di professionisti e di ingegneria partecipanti alle gare. Il nuovo Codice degli appalti aveva omesso ogni riferimento al pagamento di tale contributo e ora il decreto del Mit sancisce l'obbligo da parte delle società di ingegneria e delle società tra professionisti - partecipanti alle gare per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria - di applicare il contributo integrativo, che dovrà, ovviamente, essere poi versato alla Cassa di riferimento.
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I requisiti per l'accesso alle gare
Professionisti
Avere una laurea, in architettura o in ingegneria, a seconda dell'attività prevalente oggetto del bando di gara, è tra i requisiti che i progettisti devono soddisfare per partecipare agli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria. Ma, se la realizzazione dei servizi oggetto della gara non richiede il possesso di una laurea, allora la partecipazione è aperta anche ai geometri o ad altri tecnici non laureati. Essere abilitati all'esercizio della professione ed essere iscritti all'albo professionale, sono le altre condizioni imprescindibili per accedere alle gare di progettazione, di direzione dei lavori, etc...
Raggruppamenti temporanei
Come già stabilito dalla precedente legislazione (art. 253, comma 5 del vecchio Regolamento di attuazione del Codice - Dpr 207/2010), i raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di un giovane progettista, laureato ed abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione.
Quanto alle caratteristiche che il progettista del raggruppamento deve avere, il decreto del Mit ne stabilisce più di una. Il progettista - tassativamente iscritto al relativo albo professionale - può essere un libero professionista singolo o associato. Nel caso di società di ingegneria e di Stp, può essere un amministratore, un socio, un dipendente, o un consulente su base annua «che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione Iva».
Società di professionisti (Stp)
Per la partecipazione a gare di architettura e ingegneria, le Stp devono avere un organigramma aggiornato che comprenda i professionisti e i tecnici direttamente coinvolti nella società (soci, amministratori, dipendenti, consulenti su base annua che firmano progetti o fanno parte dell'ufficio di direzione dei lavori e il cui fatturato derivi per più della metà dal lavoro effettuato per la Stp), specificando per ciascuno di essi quali sono le specifiche competenze e responsabilità.
Inserimento nel casellario delle società di ingegneria e professionali
Le Stp, le società di ingegneria, i raggruppamenti temporanei e anche i consorzi stabili di società, devono comunicare - secondo precise scadenze - alcune informazioni all'Anac ai fini dell'inserimento nel casellario delle società di ingegneria e professionali (atti costitutivi e ogni atto di variazione dell'assetto societario, organigrammi, delibere di nomina dei direttori tecnici, fatturato speciale).
Tali dati vanno a finire nella banca dati nazionale degli operatori economici e vengono utilizzati per la verifica dei requisiti di idoneità professionale e delle capacità tecnico-professionali ed economico-finanziarie posseduti dalle società partecipanti alle gare per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria.
Mariagrazia Barletta
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