Aprire un conto corrente dedicato esclusivamente all'attività professionale legata alla ricostruzione privata post-sisma, in modo da assicurare la tracciabilità dei relativi pagamenti. E, per ogni pagamento, far riferimento al Cup (Codice unico di progetto) assegnato ai lavori in sede di richiesta del contributo per la ricostruzione. Sono solo alcuni degli obblighi ai quali dover prestare attenzione se si intende stipulare contratti con committenti privati, finalizzati alla riparazione o alla ricostruzione di edifici danneggiati dalle sequenze sismiche che si sono succedute a partire dallo scorso 24 agosto.
Altro obbligo importante è l'utilizzo dello schema di contratto-tipo scaturito dall'accordo tra la Rete nazionale delle professioni di area tecnica e il Commissario per la ricostruzione e allegato all'ordinanza numero 12. I professionisti, infatti, non possono accettare incarichi da privati beneficiari di contributi, né svolgere prestazioni se non mediante la sottoscrizione di contratti redatti in conformità a tale schema di contratto tipo.
I contratti vanno depositati entro 10 giorni dalla sottoscrizione
Un volta sottoscritto il contratto con il committente, il professionista è obbligato a depositarlo nei successivi dieci giorni, utilizzando la piattaforma tecnologica predisposta dal Commissario straordinario. Ma, ad oggi questa possibilità non è ancora attiva. Comunque, finché la piattaforma tecnologica non sarà operativa o abilitata per questo tipo di operazione, il professionista potrà depositare il contratto inviandolo all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio speciale per la ricostruzione.
Si tratta di un adempimento importante, giacché - si legge nell'ordinanza numero 12 del commissario Errani - «la mancata sottoscrizione preventiva o il mancato deposito del contratto nei termini indicati costituiscono grave violazione che comporta la revoca dell'incarico professionale».
I tempi dell'incarico definiti da ordinanze
Bisognerà, inoltre, fare i conti con la tempistica da rispettare per la conclusione degli incarichi di progettazione. Si tratta di scadenze che faranno riferimento ai tempi massimi concessi ai professionisti per concludere le loro progettazioni, e che varieranno a seconda delle varie procedure (danni lievi, ricostruzione di edifici con danno gravi o gravissimi, recupero integrato dei centri e nuclei storici gravemente danneggiati o distrutti). È compito del commissario straordinario dettare tali scadenze attraverso specifiche ordinanze, anche se per ora tempistiche relative alla progettazione non sono state ancora fissate.
Comunque per la progettazione è previsto che il committente e il professionista possano accordarsi, decidendo termini di consegna inferiori rispetto a quelli che le ordinanze determineranno, eventualmente prorogabili con accordo tra le parti, senza però, superare i tempi di consegna definiti dal commissario straordinario. Per chi non rispetterà le scadenze le conseguenze sono "pesanti": «La mancata presentazione del progetto, nei termini massimi indicati dal Commissario, per responsabilità del tecnico incaricato, comporta la risoluzione espressa del contratto senza il riconoscimento di alcun compenso e/o indennizzo al professionista per l'attività svolta», si legge nell'ordinanza numero 12 del commissario Vasco Errani.
Il modulo scolastico provvisorio di Cittareale (Rieti). Fonte: sito del Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri
Nel contratto va indicato anche il numero di incarichi ricevuti per la ricostruzione
Nel contratto stipulato con il committente privato, il professionista è obbligato a indicare il numero progressivo dei lavori assunti per la ricostruzione post-sisma e l'importo raggiunto con i precedenti incarichi. Si tratta di una misura messa a punto per controllare l'operato del professionista, che non può superare i limiti che le ordinanze hanno stabilito con l'obiettivo di scongiurare la concentrazione di incarichi legati alla ricostruzione privata.
I limiti alla concentrazione di incarichi per la ricostruzione privata
Il singolo professionista - lo ricordiamo - può accettare fino a 30 incarichi. In ogni caso l'importo dei lavori non può superare o uguagliare la somma totale di 25 milioni di euro. Tali soglie aumentano del 25 per cento nel caso di società, associazione o raggruppamento temporaneo monodisciplinare e possono essere incrementate di un ulteriore 5 per cento se nei team è presente un professionista con meno di cinque anni di iscrizione all'albo. L'incremento delle soglie arriva al 30 per cento nel caso di società, associazione o raggruppamento temporaneo multidisciplinare e può raggiungere il 35 per cento se nel team è compreso un giovane con meno di 5 anni di iscrizione all'albo professionale.
Il rispetto dei limiti massimi - si legge nell'ordinanza numero 12 - «viene accertato avendo riguardo al singolo professionista iscritto, ancorché appartenente ad un'associazione, ad una società di professionisti o di raggruppamento di imprese». Per quanto riguarda l'ulteriore incremento di 5 punti percentuale, concesso nel caso ci siano giovani tecnici nei team, «l'aumento è riconosciuto esclusivamente con riguardo all'attività professionale effettuata dal giovane professionista».
Agli studi maggiormente strutturati sono concesse ulteriori possibilità di deroga alle soglie fissate.Tali ulteriori sforamenti devono essere autorizzati e stabiliti attraverso apposito provvedimento del commissario straordinario.
I limiti alla concentrazione di incarichi non si applicano in caso di danni lievi e quindi di interventi di immediata riparazione. A stabilirlo è stato il terzo decreto Terremoto.
Mariagrazia Barletta
Per approfondire:
• Terremoto, elenco speciale dei professionisti abilitati: l'ordinanza di Errani già operativa
• Terzo decreto Terremoto in Gazzetta: novità per incarichi professionali. Ok alla microzonazione
• Schede AeDES: requisiti dei tecnici, compensi e tempistiche. Mini-vademecum per orientarsi tra i provvedimenti
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