Per la dimostrazione dei requisiti valgono anche le attività di supporto alla progettazione, anche se non c'è la propria firma sui progetti, ma devono esserci il contratto di incarico e le fatture di pagamento. Per il conteggio delle unità minime di personale tecnico viene introdotto il concetto di Full time equivalent (Fte). Sono queste alcune delle modifiche introdotte alle linee guida numero 1 dell'Anac, riguardanti i servizi di architettura ed ingegneria. Il testo definitivo, aggiornato al Correttivo (Dlgs 56 del 2017) al Codice degli appalti, è stato pubblicato sul sito dell'Authority e andrà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Le linee guida, così come modificate, contengono precisazioni sui requisiti dei consorzi stabili e introducono requisiti minimi più "soft" per i professionisti che intendono partecipare alle gare per la verifica e la validazione della progettazione. Recepite anche le deroghe al divieto di appalto integrato introdotte dal Correttivo.
Requisiti: le attività di supporto alla progettazione valgono anche se non firmate
Un'importante novità viene introdotta sul fronte dei requisiti, con l'obiettivo di agevolare i giovani professionisti. Più nello specifico, le consulenze che hanno per oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione - come ad esempio «la consulenza specialistica in ambiti progettuali strutturali» - possono essere spese per dimostrare il possesso di requisiti richiesti in sede di gara. E questo vale anche se le consulenze non abbiano comportato la firma sugli elaborati progettuali.
La consulenza va, però, debitamente documentata. Per dimostrare lo svolgimento di tale attività servono il contratto di conferimento dell'incarico e le relative fatture di pagamento. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione vale anche la redazione di varianti, sia durante la gara che in fase di esecuzione. «In ogni caso - precisano le linee guida - è necessario che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara».
Maggior campo d'azione per l'appalto integrato
Viene recepito quanto stabilito dal Correttivo, che ha ampliato il campo d'azione dell'appalto integrato. Tale estensione passa per l'ampliamento dei casi "eccezionali" per i quali non vige il divieto di affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori.
In seguito al Correttivo, infatti, l'appalto integrato può essere utilizzato in caso di locazione finanziaria e di opere di urbanizzazione a scomputo. Si può, inoltre, ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori nei casi in cui «l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori». In tali casi, stabiliscono le linee guida, la stazione appaltante deve dare conto della scelta della procedura dell'appalto integrato nella determina a contrarre, dando anche informazioni riguardo alla «effettiva incidenza sui tempi di realizzazione delle opere dell'affidamento separato di lavori e progettazione».
La stazione appaltante verifica la Rc professionale
Le nuove linee guida, sulla scia delle precedenti, stabiliscono che la polizza di responsabilità civile del progettista esterno deve coprire i rischi derivanti anche da errori progettuali dai quali derivino, a carico della stazione appaltante, nuove spese di progettazione o maggiori costi. A differenza delle precedenti linee guida, viene precisato che deve essere la stazione appaltante a verificare che la polizza del professionista copra tali rischi.
La precisazione - si legge nella relazione illustrativa che accompagna le linee guida aggiornate - è «apparsa necessaria per una maggiore chiarezza, per evitare che le stazioni appaltanti possano richiedere, in analogia a quanto avveniva in passato in applicazione dell'art. 111 del D.lgs. 163/2006, una polizza di responsabilità civile professionale specifica per l'attività oggetto di affidamento».
Verifica e validazione della progettazione: requisiti più "soft"
Per quanto riguarda le gare per l'affidamento della verifica e della validazione della progettazione, l'orizzonte temporale di riferimento per la dimostrazione dei requisiti di fatturato e dei servizi svolti, è stato uniformato a quello previsto per i servizi di ingegneria e architettura. In particolare i bandi potranno prevedere almeno i seguenti requisiti:
• fatturato globale, adeguatamente motivato, per servizi di verifica, realizzato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni o, in alternativa, «livello adeguato di copertura assicurativa» contro i rischi professionali;
• avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, o di progettazione e direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al 50 per cento di quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso.
La direzione dell'esecuzione rientra tra i servizi di architettura e ingegneria
Con il Correttivo al Codice, la direzione dell'esecuzione entra a far parte dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, insieme alla progettazione, al coordinamento della sicurezza, alla direzione dei lavori e al collaudo.
Dunque, l'affidamento della direzione dell'esecuzione segue le stesse regole che il Codice riserva agli altri servizi di architettura e ingegneria. Le linee guida recepiscono questa modifica normativa. Il direttore dell'esecuzione, va ricordato, di norma è il Rup (Responsabile unico del procedimento) e provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.
Linee guida servizi di architettura e ingegneria aggiornate al "Correttivo"
Per approfondire:
• Il Correttivo al Codice degli appalti va in "Gazzetta". Il testo e le novità in "pillole"
• Concorsi di progettazione: con il Correttivo arriva il progetto di fattibilità in 2 fasi
• Operative le linee guida ANAC sui servizi di architettura e ingegneria, i contenuti
In caso di procedura negoziata senza bando la verifica dei requisiti va fatta solo sull'aggiudicatario
Le nuove linee guida - ricalcando quanto previsto dal Codice (art. 36, co. 5,) - ricordano che, in caso di ricorso alla procedura negoziata, la verifica dei requisiti va fatta solo solo sull'aggiudicatario, specificando che tale verifica deve riguardare anche i requisiti economici, finanziari e tecnico professionali se richiesti nella lettera di invito.
In caso di affidamento diretto non è obbligatoria la consultazione di due operatori
Gli incarichi di importo inferiore a 40mila euro possono essere affidati in via diretta con determina a contrarre in forma semplificata. Oltre a richiamare il contenuto di tale determina, le linee guida recepiscono anche la precisazione inserita dal decreto correttivo (art. 36, co. 2, lett. b), riguardo alla non obbligatorietà in caso di affidamento diretto della previa consultazione di due operatori economici.
Requisiti di partecipazione: calcolo delle unità di personale tecnico
Viene specificato che anche per i professionisti singoli o associati, così come accade per le Stp e per le società di ingegneria, ai fini del calcolo del numero di unità minime di personale tecnico, possono essere considerati i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo.
Per indicare il numero di unità di personale tecnico è stato introdotto il concetto di Full time equivalent (Fte), che non è altro che un calcolo che si utilizza nel caso di contratti part time e nel caso ci si avvalga di consulenti, per equipararli alle risorse a tempo pieno (un soggetto con contratto part time al 50 per cento nel calcolo Fte conterà 0,5).
Requisiti di consorzi stabili
Vengono specificate le modalità che i consorzi stabili di società di professionisti o di società di ingegneria devono seguire per la dimostrazione dei requisiti. In caso di raggruppamenti o consorzi stabili - specificano le linee guida - «la distribuzione delle quote in ordine al possesso dei requisiti tra mandataria e mandanti è stabilita direttamente dalle stazioni appaltanti nei documenti di gara. Tranne che per i servizi di punta i requisiti devono essere posseduti cumulativamente tra mandanti e mandataria. Quest'ultima deve possedere i requisiti necessari per la partecipazione in misura maggioritaria».
di Mariagrazia Barletta
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