Si può usufruire della detrazione fiscale riservata agli interventi di miglioramento sismico anche in caso di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria del preesistente (sono ammesse le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica). A dirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 34/E del 27 aprile, specificando che se l'intervento di demolizione e ricostruzione riguarda edifici sottoposti a vincolo, allora l'incentivo fiscale spetta se l'immobile viene riedificato con la stessa sagoma del precedente.
In definitiva, l'intervento deve rientrare nel perimetro della nozione di ristrutturazione edilizia. È questa una delle condizioni necessarie per beneficiare del sismabonus. «Si ritiene - si legge nella risoluzione - che gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad abitazioni private o ad attività produttive possono essere ammessi alla detrazione [...] sempreché concretizzino un intervento di ristrutturazione edilizia e non un intervento di nuova costruzione».
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Questa tipologia di interventi - viene ricordato dalle Entrate - è stata ritenuta risolutiva da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il quale ha specificato, in un suo parere, quanto gli interventi di demolizione e ricostruzione possano rappresentare una efficace strategia di riduzione del rischio sismico su una costruzione non adeguata alle Norme tecniche per le costruzioni (Ntc).
Le Entrate chiariscono, inoltre, che nel caso vi siano più soggetti titolari del diritto alla detrazione, come ad esempio più proprietari, questi possono dividere le spese in proporzione alla spesa sostenuta da ciascuno. Infine, la risoluzione afferma che ai lavori di demolizione con ricostruzione si applica l'aliquota Iva agevolata del 10 per cento prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, «a condizione che le opere siano qualificate come tali dalla relativa documentazione amministrativa».
Il sismabonus dopo la legge di Bilancio 2018
L'ultima legge di Bilancio ha confermato il sismabonus fino al 2021 nella misura del 50 per cento, con la possibilità di far salire la detrazione al 70 per cento (75 per cento nel caso di condomìni) se - in seguito ai lavori - la riduzione della vulnerabilità conseguita permette di classificare l'immobile nella classe di rischio immediatamente inferiore a quella di partenza. Così come stabilito dalla manovra 2017, con un "salto" di due classi di rischio si continua a detrarre l'80 per cento della spesa sostenuta (85 per cento per i condomìni).
La novità introdotta dalla manovra del 2018 riguarda, invece, l'introduzione di nuova detrazione fiscale che unisce ecobonus e sismabonus. Del nuovo bonus possono beneficiare i condomìni che riescono a ridurre il rischio sismico e contemporaneamente a migliorare le prestazioni energetiche dell'immobile, mettendo in atto un unico grande intervento. Il nuovo bonus si applica agli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, e spetta nella misura dell'80 per cento se grazie ai lavori si riesce a scalare una classe di rischio.
di Mariagrazia Barletta
Sismabonus, risoluzione 34/E del 27 aprile 2018 dell'Agenzia delle Entrate
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