Moduli unici per l'edilizia: a che punto siamo?

Secondo l'indagine del Formez l'85% dei Comuni si è adeguato

Sono stati pubblicati in Gazzetta ufficiale le specifiche tecniche e gli schemi dati Xml che integrano la modulistica unificata e semplificata frutto dell'accordo adottato in Conferenza unificata lo scorso 22 febbraio.

Le specifiche e gli schemi dati Xml vanno a completare il lavoro sui modelli unici per l'avvio di lavori nel campo dell'edilizia e per la presentazione di istanze nel campo del commercio. E, proprio sul fronte delle attività commerciali e assimilate, sono stati pubblicati nuovi modelli nella Gazzetta ufficiale di venerdì scorso. Questi riguardano, nello specifico: le imprese di pulizia, le attività di facchinaggio, il commercio all'ingrosso e le agenzie di affari di competenza dei Comuni.

Quanto all'adozione della modulistica unificata, i Comuni sembrano essere a buon punto, almeno da quanto emerge da un'indagine effettuata dal Formez, i cui dati sono riportati nel sesto rapporto di monitoraggio dell'Agenda per la semplificazione. Dall'indagine emerge che «il tasso di ottemperanza da parte dei Comuni è pari all'85%», come meglio specificato più avanti. 

I moduli unici per l'attività edilizia

Per quanto riguarda l'attività edilizia, le specifiche riguardano, in particolare i moduli approvati in Conferenza unificata il 4 maggio e il 6 luglio 2017, ossia:
• la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila),
• la segnalazione certificata di inizio attività (Scia),
• la segnalazione certificata di inizio attività (Scia) alternativa al permesso di costruire,
• la comunicazione di inizio lavori (Cil) per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee,
• la comunicazione di fine lavori,
• la segnalazione certificata di inizio attività (Scia) per l'agibilità,
• il permesso di costruire

In particolare, le specifiche tecniche (Xml) servono per consentire l'interoperabilità e lo scambio dei dati tra le amministrazioni, che, dunque, dovrebbe essere facilitato e velocizzato. I dati contenuti nelle specifiche caratterizzano infatti «in maniera univoca le informazioni che si scambiano le pubbliche amministrazioni coinvolte nei processi amministrativi conseguenti alla presentazione di istanze da parte di imprese e/o soggetti interessati». 

Per approfondire:
• Permesso di costruire: modifiche al modello unificato entro settembre, poi l'adozione da parte dei Comuni
• Moduli unificati per Scia, Cila e agibilità operativi entro il 30 giugno. I primi modelli pubblicati
• La Segnalazione certificata di agibilità, dal 30 giugno, soppianta il certificato. Pronto il modulo unico
• Moduli unificati per Scia, Cila e agibilità operativi entro il 30 giugno. I primi modelli pubblicati

Moduli unici per l'edilizia: a che punto siamo?

«È operativa la modulistica adottata con gli accordi in Conferenza Unificata il 4 maggio e il 6 luglio 2017. Tutte le Regioni hanno adeguato, in relazione alle specifiche normative regionali, i contenuti informativi dei moduli (si vedano i dati riportati sul sito www.italiasemplice.gov.it nda». Sono i dati che emergono dal sesto rapporto di monitoraggio dell'Agenda per la semplificazione, pubblicato a novembre 2017 dal ministero per la Semplificazione e la pubblica amministrazione.

È stato effettuato anche un monitoraggio sull'adozione della modulistica da parte dei Comuni. Dai dati rilevati dal Formez emerge che al 30 novembre, su un campione rappresentativo di 1156 amministrazioni, «il tasso di ottemperanza da parte dei Comuni è pari all'85%». 

Monitoraggio dei Sue e Suap

Sono state realizzate attività di monitoraggio anche sull'operatività degli Sportelli unici per l'edilizia attraverso una indagine su un campione di circa 1.200 Comuni,  ha coinvolto anche l'Istat e dalla quale è emerso che:

• circa il 48% dei Comuni intervistati ha istituito il Sue (nell'88% dei casi il Sue è organizzato in forma singola);

• nei Comuni che hanno istituito (o aderito ad) un Suap le funzioni di Sue e Suap non sono unificate nel 77% dei casi (in queste circostanze le funzioni di edilizia produttiva sono gestite prevalentemente dai Suap);

• inoltre nell'87% dei casi il Sue acquisisce d'ufficio i documenti e le informazioni già in possesso della pubblica amministrazione;

• il 30% dei Sue acquisisce l'istanza on-line;

• il 44% dei Sue ha un sistema informatizzato di back-office per la gestione documentale e procedimentale delle pratiche edilizie.

In "Gazzetta" anche i moduli per attività commerciali

Nella Gazzetta ufficiale di venerdì 15 giugno sono stati pubblicati anche altri moduli per la presentazione di istanze per l'apertura, trasformazione e trasferimento di alcune attività commerciali e assimilate. In particolare sono i moduli approvati nella Conferenza unificata del 22 febbraio scorso (i Comuni già dovevano già pubblicarli sui loro siti istituzionali entro e non oltre il 30 aprile 2018) e che riguardano:

 • commercio all'ingrosso (alimentare e non alimentare); 
• facchinaggio;
• imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione; 
• agenzie di affari di competenza dei Comuni.

» Modelli unificati

Vietato chiedere documentazione aggiuntiva

Le amministrazioni non possono chiedere ai cittadini e alle imprese - va ricordato - documenti diversi da quelli indicati nella modulistica. Una volta adottata la nuova modulistica e pubblicata sui siti delle amministrazioni locali, è vietata la richiesta di informazioni e di documenti diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nella modulistica unica standardizzata.

Il decreto Scia unica, inoltre, ribadisce il divieto di richiedere documenti o informazioni in possesso dell'amministrazione stessa o di altre pubbliche amministrazioni (art. 2, comma 4, Dlgs. n. 126 del 2016). «Le richieste di integrazione documentale sono limitate ai soli casi in cui non vi sia corrispondenza tra il contenuto dell'istanza, della segnalazione, della comunicazione e quanto pubblicato sui siti istituzionali».

Per i responsabili della Pa, la richiesta d'integrazioni documentali non dovute costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (art. 2 comma, D.lgs. n. 126 del 2016).

di Mariagrazia Barletta

+ Info: 
• rete.italiasemplice.gov.it
Gazzetta ufficiale, accordo del 22 febbraio 2018 - Presidenza del Consiglio dei ministri, Conferenza unificata 

 

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