Il decreto Milleproproghe, dopo l'approvazione al Senato, è approdato alla Camera dove verrà esaminato dalle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio a partire dal 4 settembre. Tra gli emendamenti approvati a Palazzo Madama ve n'è uno che va a modificare le norme - contenute nel decreto Terremoto (Dl 55 del 2018) - che fanno salvi le installazioni e i manufatti realizzati senza le necessarie autorizzazioni, in sostituzione della prima casa, per far fronte alla crisi abitativa generata dagli eventi sismici del Centro Italia.
Il decreto Milleproroghe recepisce infatti le osservazioni che in merito il presidente Sergio Mattarella aveva inviato al premier Conte dopo aver promulgato la legge di conversione del Dl Terremoto, paventando un «rischio di utilizzo perpetuo degli immobili abusivi».
Per i rilievi di Matterella si veda l'articolo del 1° agosto
Decreto terremoto, le correzioni di Mattarella: «Rischio utilizzo perpetuo degli immobili abusivi»
I pericoli tra le pieghe del provvedimento
L'ultimo decreto Terremoto, relativamente alle sole zone colpite dal sisma del Centro Italia, ha riperimetrato la nozione di edilizia libera, facendo salvi le installazioni e i manufatti realizzati, senza le necessarie autorizzazioni o comunicazioni, per sostituire le abitazioni principali dichiarate inagibili. Si trattava di un provvedimento che se da un lato aveva l'intento di non procurare ulteriori ostacoli a chi, trovandosi senza casa, aveva provveduto da solo, e senza le dovute autorizzazioni, a far fronte all'immediata esigenza di procurarsi un riparo temporaneo, dall'altra nascondeva tra le pieghe alcuni pericoli, prontamente intercettati dalle "antenne" del Quirinale.
Il decreto Terremoto rende immuni da sanzioni derivanti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (articolo 181) le opere e le installazioni realizzati o acquistati in sostituzione dell'abitazione dichiarata inagibile. Tale immunità - secondo quanto sancito dal Dl Terremoto - dura per tutto il periodo di emergenza e può protrarsi fino al novantesimo giorno dall'emanzione dell'ordinanza di agibilità dell'abitazione principale riparata o ricostruita. Insomma, una volta ricostruita o riparata l'abitazione principale, il manufatto realizzato abusivamente per far fronte alla contingenza abitativa va poi demolito. Questo dice il decreto Terremoto, lasciando però delle pericolose zone d'ombra.
Immunità dalle sanzioni sospesa anche in caso di assegnazione di una nuova casa da parte delle autorità competenti
Per com'è scritto il decreto Terremoto c'è il rischio che alcune case realizzate per l'emergenza siano poi utilizzate per sempre come seconde case. L'emanazione dell'ordinanza di agibilità dell'edificio distrutto o danneggiato - scriveva Mattarella - «potrebbe non verificarsi mai, come ad esempio nel caso di assegnazione di una diversa soluzione abitativa rispetto a quella originaria, determinando, di fatto, la protrazione della inapplicabilità sine die e il conseguente utilizzo perpetuo dell'immobile abusivo, che diverrebbe, in tal modo, una seconda abitazione».
Pertanto, il Milleproroghe corre ai ripari e lega la sospensione dall'immunità dalle sanzioni non solo all'atto dell'emanazione dell'ordinanza di agibilità dell'edificio distrutto o danneggiato. Il Milleproroghe di agosto, infatti, riattiva le sanzioni anche una volta trascorsi 90 giorni dall'assegnazione di altra soluzione abitativa da parte dell'autorità competente.
Il decreto Terremoto, inoltre, sospende solo le sanzioni previste per chi esegue opere su beni paesaggistici senza autorizzazione o in difformità da questa. Ma c'è un'ampia casistica di sanzioni in materia di edilizia, urbanistica e tutela di aree protette che la legge non provvede a neutralizzare, seppur temporaneamente. In questo modo - rilevava Mattarella - «la ratio dell'intervento, volta a consentire l'utilizzo temporaneo di tali manufatti» poteva essere vanificata «dalla possibile configurabilità di altre responsabilità penali non precluse» dalla norma.
Sospensione per tutte le sanzioni in materia edilizia e paesaggistica
Il Milleproroghe, allora, per quanto riguarda i manufatti e le installazioni realizzati o acquistati per far fronte all'emergenza, provvede a rendere inapplicabili, temporaneamente, anche altre sanzioni. Si tratta delle sanzioni previste per la violazione di ogni altra disposizione in materia edilizia o paesaggistica, comprese quelle contenute nell'articolo 44 del "Testo unico" dell'Edilizia.
Nel Milleproroghe, inoltre, viene sottolineato il requisito della temporaneità che installazioni e manufatti devono possedere per ottenere la sospensione delle sanzioni.
Corrette le disposizioni sui provvedimenti di sequestro
Infine, sempre relativamente alle opere realizzate per far fronte all'emergenza abitativa post-sisma, viene introdotto dal Milleproroghe un nuovo articolo che disciplina la revoca da parte dell'autorità giudiziaria, a norma delle pertinenti disposizioni del codice di procedura penale, dei provvedimenti di sequestro, probatorio o preventivo, adottati sino al 25 luglio 2018 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 55/2018) per violazione della disciplina edilizia o paesaggistica.
A riguardo, scriveva Mattarella: «Il comma 3 (dell'articolo 07 del Dl 55 del 2018 nda) prevede l'"inefficacia" - oltre che dei provvedimenti amministrativi - anche del sequestro preventivo (il riferimento alle misure di sequestro preventivo viene cancellato dal Milleproroghe nda). La disposizione risulta asistematica e lesiva della intangibilità ex lege dei provvedimenti giudiziari, sottraendo alla magistratura la esclusiva competenza a valutare i presupposti per il permanere delle misure di sequestro (articoli 321 e 355 c.p.p.). Peraltro, la norma contempla il solo sequestro preventivo, non prendendo in considerazione quello "probatorio" (art. 354 c.p.p.), che ben può essere disposto in caso di attività edilizia svolta in assenza delle necessarie autorizzazioni».
di Mariagrazia Barletta
Per approfondire:
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